TRIBUTI LOCALI
Anticipato l’ingresso dell’IMU
La manovra approvata domenica scorsa prevede l’istituzione dall’anno 2012 dell’imposta municipale propria
/ Martedì 06 dicembre 2011
La bozza di manovra correttiva approvata dal CdM il 4 dicembre 2011 prevede l’istituzione dall’anno 2012 dell’imposta municipale propria (IMU). La nuova imposta sarà applicata in via sperimentale fino al 2014 da parte di tutti i Comuni sul territorio nazionale. Successivamente al periodo di sperimentazione, ovvero dal 2015, l’IMU diventerà a regime.
Facendo un passo indietro, si ritiene utile ricordare cos’è l’IMU e quali sono le principali caratteristiche della nuova imposta.
L’articolo 8 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23, contenente disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale, aveva previsto l’ingresso dell’imposta municipale propria a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU ricalca quello previsto per l’ICI all’articolo 2 del DLgs. n. 504/1992, che consiste nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (salvo che questi siano esclusi o esenti dall’ambito di applicazione dell’imposta).
Nella manovra, a differenza di quanto originariamente previsto, è specificatamente disposto che l’IMU colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Ai fini dell’imposta municipale propria, la definizione che viene data all’abitazione principale è quella contenuta nel DLgs. n. 23/2011. In particolare, si intende tale l’immobile:
- iscritto nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;
- nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Si intendono pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.
Il DLgs. n. 23/2011 stabilisce che, in relazione alla componente immobiliare, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’ICI. A tal proposito, è da chiarire se l’anticipazione dell’IMU sostituisca da subito (1° gennaio 2012) tali imposte, oppure se il carattere sperimentale dell’IMU si limiti alla sostituzione della sola ICI.
Si fa riferimento alla normativa ICI anche per la determinazione della base imponibile dell’IMU (art. 5 del DLgs. n. 504/1992).
A tal fine, alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici);
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
Si ricorda che, per il calcolo dell’ICI, il cui saldo per l’anno 2011 dovrà essere versato entro il prossimo 16 dicembre 2011, il risultato ottenuto rivalutando del 5% la rendita, deve essere moltiplicato per i coefficienti:
-100, per i fabbricati censiti in Catasto nei gruppi A e C, con l’eccezione di quelli rientranti nelle categorie A/10 e C/1;
- 140, per i fabbricati censiti in Catasto nel gruppo B;
- 50, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria A/10 e per gli immobili a destinazione speciale censiti nelle categorie catastali del gruppo D;
- 34, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoriaC/1.
Per i terreni agricoli al reddito dominicale iscritto in Catasto al 1° gennaio e rivalutato del 25% viene applicato un moltiplicatore pari a 120.
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota è stabilita allo 0,4%, che può essere aumentata o diminuita dall’ente locale sino allo 0,2%. Per tale tipologia di immobili è prevista una detrazione di 200 euro (che può essere aumentata dai Comuni nel rispetto dell’equilibrio di bilancio) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione.
Allo 0,4% è stabilita anche l’aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del DL n. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994), che potrà essere ridotta fino allo 0,1%.
Ulteriori riduzioni dell’imposta municipale propria potranno essere previste, nel limite dello 0,4% dell’aliquota base (0,76%), per gli immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (si tratta degli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del TUIR), ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, ovvero nel caso di immobili locati.
Esempio n. 1
Immobile, accatastato in A/3, adibito ad abitazione principale, posseduto interamente dal Sig. Bianchi dal 1° febbraio 2006.
Rendita catastale: 180 euro (si ipotizza che la rendita non sia variata nel 2012)
Detrazione IMU prevista per l’abitazione principale: 200 euro
Aliquota IMU: 0,4%
ICI per l’anno 2011 è pari a 0.
IMU per l’anno 2012 è pari a 0 (in quanto l’IMU risulta inferiore alla detrazione di 200 euro).
Esempio n. 2
Immobile, accatastato in A/4, adibito ad abitazione principale dal Sig. Rossi che lo possiede al 100%.
Rendita catastale: 650 euro
Detrazione IMU prevista per l’abitazione principale: 200 euro
Aliquota IMU: 0,4%
ICI per l’anno 2011 è pari a 0.
IMU per l’anno 2012 è pari a 236,8 euro (in quanto l’IMU risulta superiore alla detrazione di 200 euro).
Esempio n. 3
Immobile, accatastato in A/4, utilizzato come seconda casa dalla Sig.ra Verdi che lo possiede interamente.
Rendita catastale: 450 euro
Aliquota IMU: 0,76%
ICI per l’anno 2011, ipotizzanto un’aliquota del 7 per mille, è pari a 330,75.
IMU per l’anno 2012 è pari a 574,56.
Esempio n. 4
Un immobile adibito ad ufficio, accatastato in A/10, interamente posseduto dal Sig. Vinci dal 2005.
Rendita catastale: 450 euro
Aliquota IMU: 0,76%
ICI per l’anno 2011, ipotizzanto un’aliquota del 7 per mille, è pari a 165,37.
IMU per l’anno 2012 è pari a 287,28.
Facendo un passo indietro, si ritiene utile ricordare cos’è l’IMU e quali sono le principali caratteristiche della nuova imposta.
L’articolo 8 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23, contenente disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale, aveva previsto l’ingresso dell’imposta municipale propria a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU ricalca quello previsto per l’ICI all’articolo 2 del DLgs. n. 504/1992, che consiste nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (salvo che questi siano esclusi o esenti dall’ambito di applicazione dell’imposta).
Nella manovra, a differenza di quanto originariamente previsto, è specificatamente disposto che l’IMU colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Ai fini dell’imposta municipale propria, la definizione che viene data all’abitazione principale è quella contenuta nel DLgs. n. 23/2011. In particolare, si intende tale l’immobile:
- iscritto nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;
- nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Si intendono pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.
Il DLgs. n. 23/2011 stabilisce che, in relazione alla componente immobiliare, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’ICI. A tal proposito, è da chiarire se l’anticipazione dell’IMU sostituisca da subito (1° gennaio 2012) tali imposte, oppure se il carattere sperimentale dell’IMU si limiti alla sostituzione della sola ICI.
Si fa riferimento alla normativa ICI anche per la determinazione della base imponibile dell’IMU (art. 5 del DLgs. n. 504/1992).
A tal fine, alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici);
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
Si ricorda che, per il calcolo dell’ICI, il cui saldo per l’anno 2011 dovrà essere versato entro il prossimo 16 dicembre 2011, il risultato ottenuto rivalutando del 5% la rendita, deve essere moltiplicato per i coefficienti:
-100, per i fabbricati censiti in Catasto nei gruppi A e C, con l’eccezione di quelli rientranti nelle categorie A/10 e C/1;
- 140, per i fabbricati censiti in Catasto nel gruppo B;
- 50, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria A/10 e per gli immobili a destinazione speciale censiti nelle categorie catastali del gruppo D;
- 34, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoriaC/1.
Per i terreni agricoli al reddito dominicale iscritto in Catasto al 1° gennaio e rivalutato del 25% viene applicato un moltiplicatore pari a 120.
Aliquota dello 0,76% modificabile nel limite dello 0,3%
L’aliquota dell’IMU è stata fissata dalla manovra allo 0,76%. I Comuni, tuttavia, possono aumentarla o diminuirla mediante delibera del Consiglio comunale sino a 0,3 punti percentuali.Per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota è stabilita allo 0,4%, che può essere aumentata o diminuita dall’ente locale sino allo 0,2%. Per tale tipologia di immobili è prevista una detrazione di 200 euro (che può essere aumentata dai Comuni nel rispetto dell’equilibrio di bilancio) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione.
Allo 0,4% è stabilita anche l’aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del DL n. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994), che potrà essere ridotta fino allo 0,1%.
Ulteriori riduzioni dell’imposta municipale propria potranno essere previste, nel limite dello 0,4% dell’aliquota base (0,76%), per gli immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (si tratta degli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del TUIR), ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, ovvero nel caso di immobili locati.
Esempio n. 1
Immobile, accatastato in A/3, adibito ad abitazione principale, posseduto interamente dal Sig. Bianchi dal 1° febbraio 2006.
Rendita catastale: 180 euro (si ipotizza che la rendita non sia variata nel 2012)
Detrazione IMU prevista per l’abitazione principale: 200 euro
Aliquota IMU: 0,4%
ICI per l’anno 2011 è pari a 0.
IMU per l’anno 2012 è pari a 0 (in quanto l’IMU risulta inferiore alla detrazione di 200 euro).
Esempio n. 2
Immobile, accatastato in A/4, adibito ad abitazione principale dal Sig. Rossi che lo possiede al 100%.
Rendita catastale: 650 euro
Detrazione IMU prevista per l’abitazione principale: 200 euro
Aliquota IMU: 0,4%
ICI per l’anno 2011 è pari a 0.
IMU per l’anno 2012 è pari a 236,8 euro (in quanto l’IMU risulta superiore alla detrazione di 200 euro).
Esempio n. 3
Immobile, accatastato in A/4, utilizzato come seconda casa dalla Sig.ra Verdi che lo possiede interamente.
Rendita catastale: 450 euro
Aliquota IMU: 0,76%
ICI per l’anno 2011, ipotizzanto un’aliquota del 7 per mille, è pari a 330,75.
IMU per l’anno 2012 è pari a 574,56.
Esempio n. 4
Un immobile adibito ad ufficio, accatastato in A/10, interamente posseduto dal Sig. Vinci dal 2005.
Rendita catastale: 450 euro
Aliquota IMU: 0,76%
ICI per l’anno 2011, ipotizzanto un’aliquota del 7 per mille, è pari a 165,37.
IMU per l’anno 2012 è pari a 287,28.
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