imposte sostitutive
Minimi: nuove opzioni per i regimi ordinario e agevolato
I «nuovi minimi» possono optare per il regime ordinario in contabilità ordinaria o semplificata, oppure per il regime agevolato per gli «ex minimi»
La disciplina applicabile al regime dei “nuovi minimi” (denominato regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), secondo quanto precisato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2011 n. 185820, è quella recata:
- dai commi 1 e 2 del DL 98/2011 e dal citato Provvedimento;
- dai commi 96 e 117 della L. 244/2007 e dal DM 2 gennaio 2008, per quanto non disposto espressamente e ove compatibile (norme che regolavano in origine il regime dei minimi).
Da ciò può dedursi che al nuovo regime sono applicabili, in linea di massima, le regole sull’accesso al regime, in merito alla determinazione del reddito e così via, che fino al 31 dicembre 2011 sono ordinariamente applicabili ai minimi.
Oggetto di richiamo espresso da parte del Provvedimento attuativo dei “nuovi minimi” è stato anche il comma 110 dell’art. 1 della L. 244/2007, il quale dispone la possibilità di opzione per il regime ordinario per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito. Il provvedimento attuativo, peraltro, amplia l’ordinaria facoltà di opzione poiché consente ai “nuovi minimi” di esercitare l’opzione:
- per il regime ordinario, analogamente al regime precedente;
- per il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” di cui all’art. 27 comma 3 del DL 98/2011.
Si ricorda che quanto sopra è riconosciuto solo ai soggetti che:
- hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 o la inizieranno dal 1° gennaio 2012;
- possiedono i requisiti “tradizionali” dei minimi (commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244) e quelli nuovi previsti dal comma 2 dell’art. 27 del DL 98/2011(novità dell’attività; non mera prosecuzione di attività precedente svolta).
Ai sensi del comma 110 dell’art. 1 della L. 244/2007, l’opzione per il regime ordinario:
- è valida per almeno un triennio e, decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca;
- dev’essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata (ad esempio, nel caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2010, la scelta doveva essere comunicata barrando l’apposita casella del rigo VO33 del modello IVA 2011).
Inoltre, secondo quanto a suo tempo precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73 (§ 2.4.1), l’esercizio dell’opzione può avvenire tramite un comportamento concludente, quale, ad esempio, l’addebito dell’IVA ai propri cessionari o committenti o l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta.
Il Provvedimento del 22 dicembre dispone anche che i soggetti che esercitano l’opzione determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie previste dal TUIR (artt. 53 e ss.), avvalendosi dei regimi contabili ordinario o semplificato. Inoltre, a seguito dell’opzione, i contribuenti devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.
/ Paola RIVETTI
- dai commi 1 e 2 del DL 98/2011 e dal citato Provvedimento;
- dai commi 96 e 117 della L. 244/2007 e dal DM 2 gennaio 2008, per quanto non disposto espressamente e ove compatibile (norme che regolavano in origine il regime dei minimi).
Da ciò può dedursi che al nuovo regime sono applicabili, in linea di massima, le regole sull’accesso al regime, in merito alla determinazione del reddito e così via, che fino al 31 dicembre 2011 sono ordinariamente applicabili ai minimi.
Oggetto di richiamo espresso da parte del Provvedimento attuativo dei “nuovi minimi” è stato anche il comma 110 dell’art. 1 della L. 244/2007, il quale dispone la possibilità di opzione per il regime ordinario per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito. Il provvedimento attuativo, peraltro, amplia l’ordinaria facoltà di opzione poiché consente ai “nuovi minimi” di esercitare l’opzione:
- per il regime ordinario, analogamente al regime precedente;
- per il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” di cui all’art. 27 comma 3 del DL 98/2011.
Si ricorda che quanto sopra è riconosciuto solo ai soggetti che:
- hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 o la inizieranno dal 1° gennaio 2012;
- possiedono i requisiti “tradizionali” dei minimi (commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244) e quelli nuovi previsti dal comma 2 dell’art. 27 del DL 98/2011(novità dell’attività; non mera prosecuzione di attività precedente svolta).
Ai sensi del comma 110 dell’art. 1 della L. 244/2007, l’opzione per il regime ordinario:
- è valida per almeno un triennio e, decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca;
- dev’essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata (ad esempio, nel caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2010, la scelta doveva essere comunicata barrando l’apposita casella del rigo VO33 del modello IVA 2011).
Inoltre, secondo quanto a suo tempo precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007 n. 73 (§ 2.4.1), l’esercizio dell’opzione può avvenire tramite un comportamento concludente, quale, ad esempio, l’addebito dell’IVA ai propri cessionari o committenti o l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta.
Il Provvedimento del 22 dicembre dispone anche che i soggetti che esercitano l’opzione determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie previste dal TUIR (artt. 53 e ss.), avvalendosi dei regimi contabili ordinario o semplificato. Inoltre, a seguito dell’opzione, i contribuenti devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.
Opzione per l’ordinario valida un triennio
Come anticipato, ai “nuovi minimi”, a differenza di quanto accadeva nella precedente versione del regime, è anche consentito esercitare l’opzione per il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” di cui all’art. 27 comma 3 del DL 98/2011, con la possibilità di beneficiare delle agevolazioni contabili dallo stesso previste (esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, si forniscano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari, dalle liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale ai fini IVA, dalla presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta). In tal caso, l’opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata./ Paola RIVETTI
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