Imposte sostitutive
Nuovi minimi senza ritenuta
Il provvedimento del 22 dicembre conferma la sostitutiva al 5% e prevede l’assenza di ritenute su compensi o ricavi percepiti dal 2012
Il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 5) contiene importanti precisazioni in relazione alla tassazione sostitutiva prevista nell’ambito dei contribuenti “minimi”, in quanto, oltre a confermare la riduzione dell’imposta al 5%, prevede l’assenza di ritenute sui compensi o ricavi percepiti dai minimi a decorrere dal 2012.
Il regime in questione, come noto, è stato oggetto di importanti modifiche ad opera dell’art. 27 del DL 98/2011, a decorrere dall’anno 2012, con cui è stata prevista una notevole riduzione dell’imposta sostitutiva che colpisce il reddito dei soggetti minimi, la quale scende dal 20% (applicabile ancora per l’anno 2011) al 5% (con decorrenza dall’anno 2012). Tale imposta, in ogni caso, è sostitutiva dell’Irpef, nonché delle addizionali regionali e comunali.
Sul punto, è bene ricordare che il regime dei minimi, nella versione in vigore fino al 2011, prevede l’applicazione delle regole ordinarie per quanto riguarda l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta (DM 2 gennaio 2008), il quale deve quindi operare una ritenuta del 20% sui compensi percepiti dai soggetti minimi per attività di lavoro autonomo, ovvero del 23% (sulla metà) dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività di intermediazione (rapporti di agenzia, procacciamento d’affari, ecc.).
Tale prelievo alla fonte, soprattutto per i professionisti, determina situazioni creditorie anche significative in capo a tali soggetti, per i quali il recupero non sempre si determina del tutto agevole, considerando l’assenza di IVA ed IRAP (per i contributi previdenziali, la possibilità di compensazione è limitata solamente ad alcune categorie di lavoratori autonomi sprovvisti di cassa previdenziale, ovvero per i geometri).
Prima dell’emanazione del provvedimento direttoriale, molti commentatori avevano giustamente focalizzato l’attenzione sulla questione della ritenuta d’acconto, la cui applicazione anche dopo le modifiche apportate dal DL 98/2011, avrebbe certamente creato situazioni creditorie molto significative, soprattutto per i professionisti, per i quali, a fronte di una tassazione sul reddito del 5%, il prelievo anticipato del 20% sui compensi avrebbe determinato notevoli difficoltà di recupero per i motivi anzidetti.
Qualche considerazione in più deve essere svolta per i soggetti che già fruiscono del regime dei minimi per l’anno 2011 e che mantengono i requisiti (compresi quelli “aggiunti” dal comma 2 dell’art. 27 del DL 98/2011) anche per l’anno 2012. Per tali soggetti, infatti, eventuali compensi o ricavi percepiti fino al 31 dicembre 2011, in relazione ad attività per le quali è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto, la misura della stessa rimane quella ordinaria, ragion per cui, laddove possibile, sembra certamente conveniente rinviare l’incasso dei ricavi o compensi all’anno 2012, così da poter fruire della “nuova” regola prevista dal punto 5 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre scorso.
Si ricorda, a tale proposito, che sia le regole previste per l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, sia le regole di determinazione del reddito per i contribuenti minimi, prevedono il regime di “cassa”, ragion per cui il rinvio al 2012 di compensi o ricavi porterebbe con sé un duplice beneficio: assenza di ritenuta d’acconto e applicazione del 5% sul reddito dell’anno 2012.
Infine, un’avvertenza per eventuali fatture emesse in questo periodo e già consegnate alla controparte ma che verranno pagate nell’anno 2012, per le quali è opportuno procedere all’annullamento e all’invio di un nuovo documento accompagnato dalla dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta, a seguito di quanto previsto dal provvedimento direttoriale in commento.
/ Sandro CERATO
Il regime in questione, come noto, è stato oggetto di importanti modifiche ad opera dell’art. 27 del DL 98/2011, a decorrere dall’anno 2012, con cui è stata prevista una notevole riduzione dell’imposta sostitutiva che colpisce il reddito dei soggetti minimi, la quale scende dal 20% (applicabile ancora per l’anno 2011) al 5% (con decorrenza dall’anno 2012). Tale imposta, in ogni caso, è sostitutiva dell’Irpef, nonché delle addizionali regionali e comunali.
Sul punto, è bene ricordare che il regime dei minimi, nella versione in vigore fino al 2011, prevede l’applicazione delle regole ordinarie per quanto riguarda l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta (DM 2 gennaio 2008), il quale deve quindi operare una ritenuta del 20% sui compensi percepiti dai soggetti minimi per attività di lavoro autonomo, ovvero del 23% (sulla metà) dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività di intermediazione (rapporti di agenzia, procacciamento d’affari, ecc.).
Tale prelievo alla fonte, soprattutto per i professionisti, determina situazioni creditorie anche significative in capo a tali soggetti, per i quali il recupero non sempre si determina del tutto agevole, considerando l’assenza di IVA ed IRAP (per i contributi previdenziali, la possibilità di compensazione è limitata solamente ad alcune categorie di lavoratori autonomi sprovvisti di cassa previdenziale, ovvero per i geometri).
Prima dell’emanazione del provvedimento direttoriale, molti commentatori avevano giustamente focalizzato l’attenzione sulla questione della ritenuta d’acconto, la cui applicazione anche dopo le modifiche apportate dal DL 98/2011, avrebbe certamente creato situazioni creditorie molto significative, soprattutto per i professionisti, per i quali, a fronte di una tassazione sul reddito del 5%, il prelievo anticipato del 20% sui compensi avrebbe determinato notevoli difficoltà di recupero per i motivi anzidetti.
Resta la necessità di rilasciare una dichiarazione alla controparte
La novità contenuta nel provvedimento direttoriale che, come anticipato, dispone la non applicabilità di alcuna ritenuta sui compensi o ricavi percepiti dai minimi a decorrere dal 2012, è quindi da salutare con favore, ferma restando la necessità di rilasciare, da parte dei soggetti in questione, una dichiarazione alla controparte in cui si attesta l’applicazione del regime dei minimi.Qualche considerazione in più deve essere svolta per i soggetti che già fruiscono del regime dei minimi per l’anno 2011 e che mantengono i requisiti (compresi quelli “aggiunti” dal comma 2 dell’art. 27 del DL 98/2011) anche per l’anno 2012. Per tali soggetti, infatti, eventuali compensi o ricavi percepiti fino al 31 dicembre 2011, in relazione ad attività per le quali è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto, la misura della stessa rimane quella ordinaria, ragion per cui, laddove possibile, sembra certamente conveniente rinviare l’incasso dei ricavi o compensi all’anno 2012, così da poter fruire della “nuova” regola prevista dal punto 5 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre scorso.
Si ricorda, a tale proposito, che sia le regole previste per l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, sia le regole di determinazione del reddito per i contribuenti minimi, prevedono il regime di “cassa”, ragion per cui il rinvio al 2012 di compensi o ricavi porterebbe con sé un duplice beneficio: assenza di ritenuta d’acconto e applicazione del 5% sul reddito dell’anno 2012.
Infine, un’avvertenza per eventuali fatture emesse in questo periodo e già consegnate alla controparte ma che verranno pagate nell’anno 2012, per le quali è opportuno procedere all’annullamento e all’invio di un nuovo documento accompagnato dalla dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta, a seguito di quanto previsto dal provvedimento direttoriale in commento.
/ Sandro CERATO
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