Fabbricati strumentali. Impresa. L'uso per l'attività definisce il bene senza l'inventario
I fabbricati strumentali utilizzati direttamente dall'imprenditore individuale per lo svolgimento dell'attività costituiscono beni dell'impresa anche se non iscritti in inventario. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 772/2011 ( http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/01/cassazione-sentenza-772-2011.pdf?uuid=a8fe684a-201c-11e0-bb2a-8b0a8b155f73 ) , depositata ieri. Sono dunque sempre tassabili le plusvalenze realizzate su tali beni all'atto della cessazione dell'impresa. L'esatta individuazione degli immobili dell'impresa individuale deve fare i conti, da molti anni, con un dettato normativo di non facile lettura. Da un lato l'articolo 40, comma 2, del Tuir (attuale articolo 43) qualifica come beni strumentali, sia i fabbricati utilizzati direttamente dall'impresa (strumentalità per destinazione) sia quelli strumentali per natura (immobili con classificazione catastale non abitativa), questi ultimi anche se non utilizzati o dati in locazione.
L'articolo 77, comma 1 (attuale articolo 65), dopo aver ribadito che sono relativi all'impresa tutti i beni strumentali (mobili e immobili), afferma che i fabbricati strumentali di cui al citato comma 2 dell'articolo 40 (e dunque, parrebbe, sia quelli per destinazione che quelli per natura) entrano nel regime solo se iscritti in inventario o nel libro dei beni ammortizzabili. In base a quest'ultima precisazione normativa, si ritiene da più parti che l'imprenditore individuale possa legittimamente escludere dal regime di impresa (senza dunque poter dedurre quote di ammortamento, ma neppure dover tassare le plusvalenze in caso di realizzo) non solo eventuali fabbricati strumentali dati in affitto a terzi (parte del patrimonio "privato"), ma anche lo stesso immobile strumentale nel quale svolge la propria attività (capannone, negozio, ufficio, eccetera).
Con la sentenza di ieri (che ribadisce principi già espressi dalla sentenza 22587/2006), la Cassazione dà invece una differente lettura della disposizione. Gli immobili utilizzati direttamente dall'imprenditore sono inclusi nel regime di impresa per presunzione di legge (articolo 40, comma 2, primo periodo) e a prescindere dalla loro iscrizione nei registri contabili. Solo per i fabbricati inutilizzati o locati a terzi, la legge stabilisce l'inserimento nell'impresa individuale a condizione che essi siano annotati in inventario (oltre al fatto che si tratti di beni strumentali "per natura", cioè per categoria catastale).
Conseguentemente, l'imprenditore deve in ogni caso assoggettare a tassazione, con le regole dei redditi di impresa, le plusvalenze realizzate (anche alla cessazione dell'attività) sui beni strumentali direttamente utilizzati, pur se mai annotati tra i beni ammortizzabili.
14 gennaio 2011
di Luca Gaiani
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-01-14/chiarito-ruolo-immobili-strumentali-
213053.shtml#continue
I BENI RELATIVI ALL'IMPRESA NEL TUIR:
http://www.ch.unich.it/facolta/economia/contributi/0405/dirittotrib/benimpresa2.pdf
FONTE: PROF. Lorenzo Del federico Università di Chieti
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