diritto civile
Sull’opposizione alla cartella notificata al fideiussore decide il giudice ordinario
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, poiché obbligazione tributaria e fideiussoria conservano un’autonomia oggettiva e soggettiva
Spetta al giudice ordinario decidere sull’opposizione proposta dal fideiussore avverso la cartella di pagamento notificata dall’Amministrazione finanziaria a seguito del mancato versamento, da parte del soggetto garantito, dei tributi dovuti. È quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25934 di ieri, 5 dicembre 2011, con cui è stato risolto il conflitto negativo di giurisdizione venutosi a creare tra la Commissione tributaria e il Tribunale.La pronuncia trae origine da un concordato fallimentare con assunzione, in cui l’assuntrice era una srl, che, a seguito di omologazione del concordato e trasferimento degli immobili, non aveva, però, versato i tributi già prenotati a debito, per cui era stata prestata una fideiussione bancaria. La cancelleria del Tribunale, pertanto, iscriveva a ruolo le somme dovute a carico della srl, unitamente alla banca garante. A quest’ultima veniva così notificata da parte dell’Agente della riscossione la relativa cartella di pagamento, che l’istituto bancario impugnava innanzi sia alla C.T. Prov. che al Tribunale, i quali, però, declinavano entrambi la giurisdizione.
La banca garante, pertanto, si rivolgeva alla Suprema Corte affinché dirimesse il conflitto di giurisdizione, puntualizzando che non era stata mossa alcuna contestazione sul merito della pretesa tributaria, ma soltanto sulla legittimità della sua chiamata a rispondere delle somme garantite. Le Sezioni Unite hanno richiamato, innanzitutto, la loro consolidata giurisprudenza pregressa, in base alla quale l’obbligazione tributaria (principale) e quella fideiussoria, pur se collegate, conservano la loro autonomia oggettiva e soggettiva, da cui ne consegue che per ognuna di esse rimane invariata la disciplina di riferimento, senza che l’una possa influire sull’altra; pertanto, continuano a valere le ordinarie regole previste per le diverse obbligazioni, comprese quelle relative alla giurisdizione (cfr. Cass. 365/1996, 10188/1998, 2655/2008, 4319/2010).
Alla luce di ciò, gli Ermellini hanno confermato la giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione promossa dalla banca garante avverso la cartella di pagamento per motivi estranei al rapporto tributario tra la srl e l’Amministrazione finanziaria, ma interni al rapporto civilistico tra la banca ed il creditore (il Fisco).
La Cassazione ha stabilito, poi, che a diversa conclusione non si potrebbe giungere neppure considerando l’eccezione per cui, per l’Amministrazione finanziaria, non sussisterebbe alcuna differenza tra il rapporto instaurato con la srl, debitrice d’imposta, e la banca, che si è costituita garante di quest’ultima, assumendosi così lo stesso obbligo della società debitrice.
Si tratta sempre di rapporti nettamente distinti
Tale censura, infatti, in passato era già stata ritenuta infondata dagli stessi Supremi Giudici, che avevano stabilito che, anche a prescindere da ogni considerazione sull’effettiva possibilità di equiparare la solidarietà ordinaria a quella fideiussoria, rispetto alla quale difetta quella comunione d’interessi che caratterizza la prima, rimane comunque il fatto che si tratta pur sempre di rapporti nettamente distinti (cfr. Cass. 10188/1998).In particolare, nel caso di specie, si distingue tra il rapporto che lega l’Amministrazione finanziaria alla srl, riguardante l’adempimento della pretesa tributaria attraverso il versamento delle imposte dovute, e quello tra Amministrazione finanziaria e fideiussore (banca), che trova, invece, il suo fondamento nella garanzia dal medesimo prestata ed ha per oggetto non il versamento delle imposte dovute dalla srl, ma il pagamento di una somma equivalente per l’ipotesi di mancato adempimento del debitore principale.
In conclusione, pertanto, le Sezioni Unite hanno dichiarato la competenza del giudice ordinario, cassato la sentenza emessa dal Tribunale, e rimesso le parti innanzi a tale giudice.
/ Alessandro BORGOGLIO
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