Dichiarazione dei redditi
Indennità di clientela sempre a tassazione separata
Secondo Assonime, anche le indennità percepite a seguito di transazione tra impresa e agente cessato sono tassate secondo l’art. 17 del TUIR
Assonime ha svolto, nell’Approfondimento 7/2011, un’accurata analisi sul regime fiscale delle indennità per la cessazione del rapporto di agenzia riconosciute all’agente cessato a seguito di un’apposita transazione con l’impresa.L’elevata “posta in gioco” determina, infatti, in non pochi casi, un contenzioso tra le due parti, al quale proprio la transazione, con le reciproche concessioni che la caratterizzano, può porre fine.
Necessario presupposto dell’esame è l’esplicitazione della piena legittimità di accordi transattivi tra l’agente e l’impresa relativamente all’indennità, così come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 7855 del 24 aprile 2004.
Ciò posto, ad avviso di Assonime anche per le indennità corrisposte in via transattiva, così come per quelle “ordinarie”, compete il beneficio della tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1 del TUIR, in quanto la norma prevede questa modalità di tassazione sia per le somme riconosciute in sede transattiva (lettera a), sia per le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (lettera d), per cui quale sia la norma in cui la fattispecie si colloca sembra non rivestire importanza sotto il profilo pratico.
In realtà la stessa Assonime rileva che le modalità di determinazione dell’imposta sono differenti, in quanto nel primo caso si adotterebbero i criteri previsti dal legislatore per il TFR, mentre nel secondo l’aliquota sarebbe pari a quella corrispondente alla metà del reddito complessivo netto conseguito dall’agente nel biennio precedente a quello in cui è sorto il diritto alla percezione.
La tesi di Assonime è quella per cui le somme riconosciute in via transattiva all’agente rientrerebbero in questa seconda ipotesi, ovvero sarebbero regolate dagli artt. 17, comma 1, lettera d) e 21 del TUIR; ad avviso dell’Associazione, infatti, la norma contenuta nell’art. 17, comma 1, lettera a) – che contempla “le somme e i valori comunque percepiti (…) a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro” – si caratterizzerebbe quale mera norma di chiusura, atta a regolare le casistiche non espressamente previste dallo stesso art. 17, quando invece le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia hanno una loro menzione specifica nella lettera d), che nulla dispone in merito alle modalità a fronte delle quali l’indennità è stata pagata all’agente.
Competenza dell’indennità per l’impresa, nodo irrisolto
Venendo, invece, alla posizione dell’impresa preponente, l’Approfondimento Assonime 7/2011, dopo aver rimarcato l’inerenza delle somme corrisposte e, quindi, la loro deducibilità, richiama le problematiche di fatto mai risolte per l’esatta individuazione del periodo d’imposta di competenza della componente per indennità suppletiva di clientela.L’ultima posizione dell’Agenzia delle Entrate (circolare 42/2007), che faceva seguito alle sentenze della Corte di Cassazione 24973/2006 e 1910/2007, andava nel senso di riconoscere la deducibilità dell’indennità solo all’atto dell’effettiva erogazione all’agente cessato, in quanto onere non certo ed oggettivamente determinabile sino a tale momento. Assonime rileva, tuttavia, che l’ultima pronuncia di Cassazione sul tema (sentenza 13506/2009) legittima, invece, la deducibilità per competenza degli accantonamenti effettuati annualmente dall’impresa preponente.
Nell’auspicare un mutamento di indirizzo generale dell’Agenzia rispetto a quello assunto dalla circolare 42/2007, l’Approfondimento 7/2011 rileva che, se applicata al caso in esame, la deducibilità per competenza impone necessariamente la rilevazione a Conto economico (e la conseguente tassazione) di sopravvenienze quantificate in misura pari tra gli stanziamenti effettuati in bilancio e l’ammontare corrisposto a seguito della transazione.
/ Gianluca ODETTO
Nessun commento:
Posta un commento