ilcasodelgiorno
Responsabilità della controllante più facile da provare
La responsabilità per violazione dei principi di corretta gestione nell’attività di direzione e coordinamento ha natura contrattuale
/ Giovedì 29 marzo 2012
La responsabilità della “controllante” verso i soci della società controllata per violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale nell’attività di direzione e coordinamento ha natura contrattuale; ne consegue la semplificazione dell’onere probatorio in capo ai soci della controllata danneggiati, dal momento che sarà la controllante a doversi esimere da responsabilità provando che l’inadempimento non le è imputabile (per mancanza di dolo o colpa). È quanto emerge dalla sentenza 17 giugno 2011 del Tribunale di Milano.
La natura contrattuale della responsabilità delineata dall’art. 2497 comma 1 c.c. e, in particolare, della società controllante nei confronti dei soci della società controllata, è desumibile dal fatto che la norma prevede obblighi di corretto esercizio del potere di direzione e coordinamento in capo alla holding e nei confronti della società che vi soggiace, trascendendo ampiamente il generale dovere di astensione dal compimento di atti lesivi; inoltre, si tratta di obblighi non volti esclusivamente a tutelare la società eterodiretta, concernendo anche le posizioni soggettive dei suoi soci, specie di minoranza. Si configura, quindi, la sussistenza di un preesistente dovere di protezione, avente contenuto definito, posto a carico della società “dirigente” verso la società “diretta” ed i suoi soci; ovvero una situazione fondante una responsabilità contrattuale, secondo l’ampia accezione che tale responsabilità è venuta assumendo nella più recente evoluzione giurisprudenziale (cfr. Trib. Milano 22 gennaio 2001).
La tecnica di tutela utilizzata, precisa la sentenza in commento, è particolarmente efficace. Essa, infatti, stimola i soci (di minoranza) della controllata all’azione, tramite l’introduzione della responsabilità diretta della controllante nei loro confronti (con conseguente possibilità di vedersi direttamente risarcita la diminuzione di valore o di redditività della loro partecipazione); coinvolge in solido tutti i soggetti partecipanti all’evento lesivo, oltre a chi ne abbia tratto vantaggio (art. 2497 comma 2 c.c.); coinvolge la stessa società controllata nel procurare il soddisfacimento delle ragioni dei propri soci (art. 2497 comma 3 c.c.).
In tale contesto gioca un ruolo fondamentale la previsione di una responsabilità diretta della società controllante nei confronti dei soci della controllata, a fronte di un danno, subìto da questi ultimi, che può anche essere indiretto. Tale, infatti, è il danno subìto dai soci della controllata quale conseguenza di quello direttamente cagionato dalla holding al patrimonio della società controllata (ovvero la diminuzione del valore o della redditività della frazione di capitale della società eterodiretta di cui sono titolari). Ne deriva la “specialità” della previsione normativa sia rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 1223 c.c., che rispetto alle azioni esperibili dal socio in nome e per conto proprio nei confronti degli amministratori della società ex artt. 2476 comma 6 c.c. e 2395 c.c. (non in grado di tutelare il socio rispetto al pregiudizio che il valore o la redditività della propria partecipazione subisce da atti di direzione e coordinamento illegittimamente compiuti dalla società “dirigente” e direttamente incidenti solo sul patrimonio sociale).
La decisione del Tribunale di Milano si pone in contrasto con le intenzioni del legislatore della riforma del diritto societario (cfr. la Relazione illustrativa del DLgs. 6/2003). Nella giurisprudenza di merito - a parte il precedente citato nella motivazione (Trib. Milano 22 gennaio 2001) che, relativamente alla disciplina ante riforma, configurava una responsabilità contrattuale a fronte dell’esercizio costante della direzione unitaria - si segnalano App. Milano 17 luglio 2008 e Trib. Napoli 28 maggio 2008, che propendono per la natura extracontrattuale (nel secondo caso, però, con specifico riguardo alla posizione dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della controllata). La dottrina sembra preferire la natura contrattuale della responsabilità in questione. Secondo taluni autori, peraltro, occorrerebbe distinguere: la responsabilità sarebbe contrattuale verso i soci ed extracontrattuale verso i creditori sociali.
La natura contrattuale della responsabilità delineata dall’art. 2497 comma 1 c.c. e, in particolare, della società controllante nei confronti dei soci della società controllata, è desumibile dal fatto che la norma prevede obblighi di corretto esercizio del potere di direzione e coordinamento in capo alla holding e nei confronti della società che vi soggiace, trascendendo ampiamente il generale dovere di astensione dal compimento di atti lesivi; inoltre, si tratta di obblighi non volti esclusivamente a tutelare la società eterodiretta, concernendo anche le posizioni soggettive dei suoi soci, specie di minoranza. Si configura, quindi, la sussistenza di un preesistente dovere di protezione, avente contenuto definito, posto a carico della società “dirigente” verso la società “diretta” ed i suoi soci; ovvero una situazione fondante una responsabilità contrattuale, secondo l’ampia accezione che tale responsabilità è venuta assumendo nella più recente evoluzione giurisprudenziale (cfr. Trib. Milano 22 gennaio 2001).
La tecnica di tutela utilizzata, precisa la sentenza in commento, è particolarmente efficace. Essa, infatti, stimola i soci (di minoranza) della controllata all’azione, tramite l’introduzione della responsabilità diretta della controllante nei loro confronti (con conseguente possibilità di vedersi direttamente risarcita la diminuzione di valore o di redditività della loro partecipazione); coinvolge in solido tutti i soggetti partecipanti all’evento lesivo, oltre a chi ne abbia tratto vantaggio (art. 2497 comma 2 c.c.); coinvolge la stessa società controllata nel procurare il soddisfacimento delle ragioni dei propri soci (art. 2497 comma 3 c.c.).
Onere probatorio semplificato in capo al socio della controllata
A fronte di ciò, il socio della società controllata è tenuto a provare: l’esercizio da parte di una società dell’attività di direzione e coordinamento; l’antigiuridicità della condotta, ovvero l’esercizio della suddetta attività nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, vale a dire estraneo a quello della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società sottoposte; l’evento dannoso, ovvero il pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della propria partecipazione; il nesso di causalità tra condotta ed evento. La società controllante, di contro, può esimersi da responsabilità provando che l’inadempimento non le è imputabile.In tale contesto gioca un ruolo fondamentale la previsione di una responsabilità diretta della società controllante nei confronti dei soci della controllata, a fronte di un danno, subìto da questi ultimi, che può anche essere indiretto. Tale, infatti, è il danno subìto dai soci della controllata quale conseguenza di quello direttamente cagionato dalla holding al patrimonio della società controllata (ovvero la diminuzione del valore o della redditività della frazione di capitale della società eterodiretta di cui sono titolari). Ne deriva la “specialità” della previsione normativa sia rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 1223 c.c., che rispetto alle azioni esperibili dal socio in nome e per conto proprio nei confronti degli amministratori della società ex artt. 2476 comma 6 c.c. e 2395 c.c. (non in grado di tutelare il socio rispetto al pregiudizio che il valore o la redditività della propria partecipazione subisce da atti di direzione e coordinamento illegittimamente compiuti dalla società “dirigente” e direttamente incidenti solo sul patrimonio sociale).
La decisione del Tribunale di Milano si pone in contrasto con le intenzioni del legislatore della riforma del diritto societario (cfr. la Relazione illustrativa del DLgs. 6/2003). Nella giurisprudenza di merito - a parte il precedente citato nella motivazione (Trib. Milano 22 gennaio 2001) che, relativamente alla disciplina ante riforma, configurava una responsabilità contrattuale a fronte dell’esercizio costante della direzione unitaria - si segnalano App. Milano 17 luglio 2008 e Trib. Napoli 28 maggio 2008, che propendono per la natura extracontrattuale (nel secondo caso, però, con specifico riguardo alla posizione dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della controllata). La dottrina sembra preferire la natura contrattuale della responsabilità in questione. Secondo taluni autori, peraltro, occorrerebbe distinguere: la responsabilità sarebbe contrattuale verso i soci ed extracontrattuale verso i creditori sociali.