Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

venerdì 30 dicembre 2011

IVA : Pagamenti «tracciati» da comunicare entro il 30 aprile 2011


Il provvedimento di ieri, relativo ad operazioni escluse dagli elenchi «clienti e fornitori», riguarda gli operatori finanziari che emettono carte di credito

/ Venerdì 30 dicembre 2011
Con il provvedimento direttoriale n. 185905/2011, emanato ieri dall’Agenzia delle Entrate, è stata data attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 23, comma 41, del DL n. 98/2011, secondo cui gli operatori finanziari (di cui all’art. 7, comma 6, del DPR n. 605/736) che emettono carte di credito, di debito o prepagate, devono comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, ovvero 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta ai fini IVA.
Al fine di comprendere meglio il contenuto del citato provvedimento direttoriale, è bene ricordare che, nell’ambito dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (elenchi “clienti e fornitori”), l’art. 7, comma 2, lett. o), del DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo), allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, ha stabilito l’esclusione dall’obbligo di comunicazione di cui al predetto art. 21 del DL n. 78/2010 per le operazioni che presentano i seguenti requisiti (fermo restando che siano sopra la soglia minima anzidetta):
- l’acquirente o committente deve essere un soggetto non passivo ai fini IVA (privato, o soggetto che per la specifica operazione non agisce in qualità di soggetto passivo);
- il pagamento deve avvenire alternativamente con carta di credito, carta di debito o carta prepagata.
Successivamente all’emanazione del Decreto Sviluppo (maggio 2011), il Legislatore è intervenuto nuovamente, altrimenti il predetto esonero avrebbe di fatto portato all’assenza di qualsiasi monitoraggio delle operazioni sopra soglia effettuate con soggetti privati, operazioni che, è bene ricordare, costituiscono uno degli obiettivi degli elenchi “clienti e fornitori”, in quanto finalizzate alla successiva determinazione sintetica del reddito della persona fisica.
Con la manovra correttiva, infatti, e segnatamente con l’art. 23, comma 41, del DL n. 98/2011, è stato stabilito che “gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni (…) in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Obbligo per le operazioni rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011
Il citato provvedimento, come detto, è stato approvato in data 29 dicembre 2011, stabilendo l’obbligo di comunicazione, da parte dei predetti operatori finanziari, delle operazioni almeno pari alla soglia prevista (3.000 o 3.600 a seconda che sia stata emessa o meno la fattura), in relazione alle quali il pagamento sia avvenuto con carta di credito, di debito, o prepagata. I dati, precisa il punto 1.2, sono riferiti alle operazioni rilevate dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL n. 98/2011) al 31 dicembre 2011, e il termine per la trasmissione di tali dati all’Anagrafe tributaria è stabilito al 30 aprile 2012. A regime, ossia a decorrere dalle operazioni effettuate nel 2012, il provvedimento (§ 1.3) stabilisce il termine del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Oggetto della comunicazione entro il 30 aprile 2012, si legge nel provvedimento in questione (§ 2), per il predetto periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011, da parte degli operatori finanziari, è “il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (point of sale), comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale”.
Eventuali modifiche alle predette informazioni, inoltre, devono essere comunicate entro il medesimo termine del 30 aprile di ciascun anno, ragion per cui, laddove non siano intervenute modifiche, non sussiste alcun obbligo di comunicazione. Si ricorda, infine, che l’obbligo in questione (e quindi l’esclusione delle operazioni dagli elenchi “clienti e fornitori”) ricade esclusivamente sugli operatori finanziari residenti in Italia, ovvero che ivi abbiano una stabile organizzazione.
 / Sandro CERATO

Dal 1° gennaio, vale il nuovo tasso legale al 2,5%

obbligazioni e contratti

Dal 1° gennaio, vale il nuovo tasso legale al 2,5%

L’aumento del tasso di interesse legale dall’1,5% al 2,5%, disposto con il DM 12 dicembre 2011, produce effetti ai fini fiscali e contributivi

/ Venerdì 30 dicembre 2011
Dal 1° gennaio 2012, si applica il tasso di interesse legale (ex art. 1284 c.c.) nella nuova misura del 2,5% in ragione d’anno. Il DM 12 dicembre 2011 ha, infatti, elevato l’aliquota di un punto percentuale, rispetto alla precedente dell’1,5%. Il tasso, come si ricorderà, aveva già subìto un incremento dall’1% all’1,5% nel 2010, con validità dal 1° gennaio 2011.
Il nuovo aumento al 2,5% produce effetti sul piano fiscale e contributivo.
Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, aumentano gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso (art. 132 del DLgs. n. 472/1997), mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, in un periodo compreso fra la data entro cui doveva essere effettuato l’adempimento e la data di effettivo pagamento.
Poiché il nuovo tasso del 2,5% vale dal prossimo 1° gennaio, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale dell’1,5% fino al 31 dicembre 2011, e quello del 2,5% dal 1° gennaio 2012 fino alla data di versamento compresa.
Per quanto riguarda, poi, l’adesione ad istituti deflativi del contenzioso con opzione per il versamento rateale degli importi dovuti, dovrebbe applicarsi il principio di “cristallizzazione” del tasso di interesse legale. Tale regola si desume dalla circ. n. 28/2011 dell’Agenzia delle Entrate, relativa all’accertamento con adesione. In quell’occasione, l’Agenzia aveva infatti specificato che il tasso di interesse legale da tenere in considerazione è quello dell’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione e rimane costante anche qualora il versamento rateale continui negli anni successivi. In sintesi, se il perfezionamento dell’atto di adesione risale al 2011, per le rate successive alla prima si applica comunque il tasso legale dell’1,5%, benché le rate scadano in anni successivi. Tale regola dovrebbe quindi valere anche per gli altri istituti deflativi del contenzioso.
Più in generale, per gli istituti deflativi del contenzioso con pagamento rateale, l’incremento al 2,5% produce, sulle rate successive alla prima, i seguenti effetti: nell’adesione agli inviti al contradditorio, gli interessi legali si calcolano dal giorno successivo al versamento della prima rata; nell’adesione ai PVC, gli interessi legali vanno calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale; nell’accertamento con adesione, come si è visto, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione; nell’acquiescenza, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata; nella conciliazione giudiziale, gli interessi legali si calcolano dalla data dell’atto di conciliazione.
L’aumento al 2,5% del tasso legale non ha, invece, alcuna rilevanza per la rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni. La misura degli interessi, infatti, non è connessa al tasso legale e resta ferma al 3%.
Spetta a un DM adeguare i coefficienti dell’usufrutto e delle rendite
Sempre sul fronte fiscale, è demandato all’emanazione di un apposito DM l’adeguamento al nuovo tasso legale dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione). In particolare, si tratta dei coefficienti per la determinazione del valore delle rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie, e dei diritti di usufrutto a vita.
Infine, quanto agli interessi non computati per iscritto, la nuova aliquota del 2,5% impatta sul calcolo degli interessi relativi ai capitali dati a mutuo e sugli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
A livello contributivo, l’aumento del tasso d’interesse legale concernerà, inoltre, le sanzioni civili dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Tali sanzioni saranno quindi ridotte alla nuova misura del tasso legale al 2,5% dal 1° gennaio 2012, nelle ipotesi di oggettive incertezze per orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, oppure per il verificarsi di un fatto doloso di terzi (denunciato) o, ancora, nei casi di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale con forte rilevanza socio-economica per la situazione occupazionale locale e per il contesto produttivo del settore.
 / Rossella QUARANTA

Scritture contabili Stampa dei libri contabili


L’obbligo scatta dopo 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

/ Giovedì 29 dicembre 2011
I soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare hanno tempo fino al 30 dicembre per predisporre e sottoscrivere il libro degli inventari. Lo stesso vale per la stampa su carta dei registri contabili.
In merito all’inventario, l’art. 2217 del codice civile stabilisce, infatti, che lo stesso deve essere predisposto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. L’inventario deve, inoltre, essere sottoscritto dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ai fini fiscali, la norma di riferimento è l’art. 15 comma 1 del DPR 600/73, secondo cui l’inventario deve essere redatto entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per individuare correttamente la scadenza dell’obbligo in questione, occorre considerare il dettato dell’art. 2963 comma 4 del codice civile, ai sensi del quale i termini calcolati a mesi, scadono nel giorno del mese di scadenza “corrispondente al giorno del mese iniziale”.
In relazione al periodo d’imposta 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, l’inventario deve, quindi, essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal 30 settembre 2011, cioè entro il prossimo 30 dicembre.
Il termine in esame coincide con quello previsto per la stampa dei libri contabili tenuti in forma cartacea, con l’impiego di strumenti meccanografici.
La norma di riferimento, in questo caso, è l’art. 7 comma 4-ter del DL 10 giugno 1994 n. 357 (conv. L. 8 agosto 1994 n. 489), così come modificato dall’art. 1 comma 161 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
In base a tale disposizione, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, a tutti gli effetti di legge, in difetto di trascrizione su supporti cartacei – nei termini previsti – dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre 3 mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
A tal fine, è necessario, comunque, che i dati:
- anche in sede di controlli ed ispezioni, risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici;
- vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
La disposizione semplifica i procedimenti amministrativi
La disposizione è stata introdotta per semplificare i procedimenti amministrativi in relazione all’adozione di sistemi meccanografici per la tenuta della contabilità ed è stata più volte modificata (dapprima con la L. 342/2000, in vigore dal 10 dicembre 2000, e successivamente con la L. 244/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008) estendendo il periodo di tempo a disposizione del contribuente per la stampa delle scritture contabili.
In pratica, per effetto dell’ultima modifica citata, la stampa dei registri tenuti con sistemi meccanografici non deve più avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma entro i successivi 3 mesi.
In relazione al periodo d’imposta 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, quindi, la stampa deve avvenire, anche qui, entro il 30 dicembre 2011.
Si ricorda, da ultimo, che, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 giugno 2001 n. 59, la disposizione in esame ha carattere generale e opera nei confronti di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici (libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, ecc.), non esclusi i registri multiaziendali a striscia continua, la cui tenuta è disciplinata dal DM 22 dicembre 1988.
 / Silvia LATORRACA

Contenzioso : Al 31 dicembre scade l’anno 2006, ma attenzione al vizio di notifica

Se c’è un vizio di notifica, il ricorso va notificato nell’anno nuovo, fermi restando i sessanta giorni per la proposizione

/ Giovedì 29 dicembre 2011
In un precedente articolo sono stati riepilogati, anche con apposite tabelle distinte per avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, i termini di decadenza dal potere di notifica dei menzionati provvedimenti impositivi che sono, rispettivamente, il 2006 per gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento derivanti da controlli formali ex art. 36-ter del DPR 600/73 e il 2007 per le cartelle di pagamento derivanti da liquidazioni automatiche ex art. 36-bis del DPR 600/73 (si veda “Accertamenti: al 31 dicembre decaduto l’anno 2006” del 19 dicembre 2011).
Tanto premesso, occorre in primo luogo ricordare due aspetti legati, per così dire, solo indirettamente ai termini decadenziali illustrati, che sono la delineazione del momento in cui la notifica si ritiene perfezionata e la rilevanza del vizio di nullità della notifica.
Per ciò che riguarda il primo aspetto è consolidata l’opinione secondo cui, per il notificante, quindi per l’ente impositore, la notifica si perfeziona con la consegna del plico all’agente notificatore (ad esempio, messo comunale) o, in caso di utilizzo del servizio postale, con la spedizione dell’atto.
Quindi, l’accertamento è tempestivo se perviene al contribuente dopo l’1 gennaio 2012, a condizione che la consegna/spedizione sia giunta entro il 31 dicembre.
In merito alla seconda problematica occorre ricordare che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19854/2004, sono stati affermati due principi:
- in genere, la nullità della notifica dell’atto non ne comporta l’invalidità, in quanto, dal momento che il contribuente ha presentato il ricorso, egli ha dimostrato di essere edotto della pretesa vantata nei suoi confronti, quindi ha implicitamente sanato il vizio di notifica (su questo postulato è opportuno effettuare altre considerazioni, per le quali si veda “La nullità della notifica legittima il ricorso «tardivo»” del 28 febbraio 2011);
- la sanatoria non si verifica se posta in essere spirato il termine di decadenza per l’atto.
Per il Fisco, vale la data di spedizione e non di ricezione
È chiaro che rimangono fermi gli ordinari sessanta giorni per notificare il ricorso, quindi, se un accertamento fosse stato notificato irritualmente a settembre 2011 (stiamo parlando di vizi di nullità, non di inesistenza, quindi perlopiù di irregolarità formali come la non corretta compilazione della relata, la mancanza di potere dell’agente notificatore o ancora l’aver immesso l’avviso di deposito non presso la porta ma nella buca delle lettere e così via), questo discorso non vale.
Invece, ove, ad esempio, l’atto o la cartella siano stati notificati dopo novembre e in tutto dicembre, il difensore deve, salvo esigenze di celerità per la notifica del ricorso, vagliare attentamente la regolarità della notifica: se vi fossero invalidità anche solo formali, il ricorso deve essere notificato dopo il 1° gennaio 2012 in quanto, in tal modo, la sanatoria (ovvero la notifica del ricorso) si verifica quando la decadenza (31 dicembre 2011) si è già formata, con conseguente nullità dell’atto (di recente, si veda la sentenza della Cassazione n. 12007 del 2011).
 / Alfio CISSELLO
http://www.eutekne.info/Sezioni/Ricerca.aspx?autore=100

mercoledì 28 dicembre 2011

DL 70/2011 (Decreto Sviluppo) : Art. 7. Semplificazione fiscale

Art. 7. Semplificazione fiscale
1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e piu' in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni cosi' articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo' essere operato al massimo con cadenza semestrale, non puo' durare piu' di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;
d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano gia' in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali e' possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
s) è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.
t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attivita' delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante «Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attivita' di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresi' una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalita' e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il piu' efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto e' altresi' assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attivita' di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi e' affidato al comune, che puo' avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonche' a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessita' ed urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione nonche' dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;
d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;
e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12»;
1.2) la parola «annualmente» è soppressa;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni»;
f) (soppressa).
g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni gia' disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli enti pubblici economici e le Autorita' amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita' contabile;
i) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusiva-mente per la scelta della compensazione, sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, le parole «lire seicento milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» e' sostituita dalla seguente: «emessi»;
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» e' soppressa la seguente: «, anche»;
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»;
3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;
3-bis) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)»;
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;
o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.»;
p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento».;
q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n.41, e' sostituita dalla seguente:
«a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e' abrogato;
s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale e' stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.»;
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, assicurando in tal modo l'unitarieta' nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e' abrogato;
2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;
3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:
3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462;
3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;
u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima e' superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo è soppresso;
3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito»;
u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1»;
v) (soppressa).
z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.441, le parole «lire dieci milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»;
aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300»;
2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla seguenti: «euro 300» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633»;
3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo.»;
bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre». Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1º luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresi' soppresse le parole:
«previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni,»;
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633; cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilita', ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni». Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «depositi fiscali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «depositi doganali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»;
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;
4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le modalita' di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;
dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1º gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2011»;
2) al secondo periodo., le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
3) al terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le societa' di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarita';
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, qualora abbiano gia' effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine del controllo della legittimita' della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non puo' essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa puo' essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data;
gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono soppresse;
gg-ter) a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa, nonché le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate;
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni; gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonche' quelle gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):
1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» fino a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' consentito di accedere ai dati e alle»;
3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' abrogato;
4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato;
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non e' tenuto al pagamento di spese ne' all'agente della riscossione ne' al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.
L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa»;
gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede e' inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
2) ottomila euro, negli altri casi;
gg-undecies) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi»;
2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati».
2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente puo' assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonche' ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.
2-quinquies. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «la meta'» sono sostituite dalle seguenti:
«un terzo».
2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,».
2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale».
2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane » sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio delle dogane».

Imprese minori: rebus decorrenza per la deduzione delle spese sotto 1.000 euro

Imprese minori: rebus decorrenza per la deduzione delle spese sotto 1.000 euro

La deroga al principio di competenza dovrebbe applicarsi solo dal 2012

/ Mercoledì 28 dicembre 2011
La disposizione contenuta nell’art. 7 comma 2 lett. s) del DL 70/2011 (Decreto Sviluppo), che consente ai contribuenti in regime di contabilità semplificata di dedurre nell’esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, purché relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro (si veda “La deroga alla competenza è d’obbligo per le imprese minori” del 17 dicembre), ha sollevato alcuni dubbi anche in relazione alla data della sua entrata in vigore.
La norma non contiene una specifica disposizione di decorrenza. Peraltro, la stessa era già presente nella versione originaria del provvedimento e, in sede di conversione in legge del decreto, sono state apportate modifiche soltanto formali.
In merito, non sono rinvenibili indicazioni neppure dalla lettura della relazione tecnica al provvedimento, che si limita ad evidenziare come la norma sia potenzialmente suscettibile di generare effetti sul gettito atteso esclusivamente di cassa.
Infatti, nel caso più frequente in cui la fattura venga emessa dopo la somministrazione dei beni o la fornitura dei servizi, “l’applicazione della disposizione in esame può determinare, eventualmente, la mancata deduzione ai fini fiscali del costo nel primo dei due esercizi e la deduzione nel successivo esercizio, salvo poi l’entrata a regime del sistema. In via prudenziale, pertanto, non si ascrive alcun effetto positivo a fronte della mancata deduzione per cassa nel primo esercizio di applicazione della norma della quota parte della fattura che sarebbe stata attribuibile in virtù della regola generale sulla competenza economica, tenuto altresì conto del fatto che la normativa proposta interessa esclusivamente le imprese minori (contabilità semplificata), in forma individuale od associata”.
In generale, il DL 70/2011 è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 12 comma 1, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 14 maggio 2011.
Tuttavia, l’art. 3 comma 1 della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) stabilisce che, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della medesima legge in merito alla possibilità di adottare norme di interpretazione autentica, “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” e “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”.
In assenza di una specifica deroga alla norma appena richiamata, la semplificazione per le imprese minori contenuta nell’art. 7 comma 2 lett. s) del Decreto dovrebbe, quindi, trovare applicazione soltanto dal periodo d’imposta 2012 e, più in particolare, con riferimento a documenti probatori relativi a costi di competenza in parte del 2012 e in parte del 2013 (sempre beninteso che le spese abbiano le caratteristiche richieste dalla norma).
Per contro, la deroga al principio di competenza non dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai documenti probatori relativi a costi per servizi resi “a cavallo” 2011-2012, a prescindere dal fatto che gli stessi siano ricevuti nel 2011 oppure nel 2012. In questo caso, non sarà quindi possibile dedurre interamente il costo nel periodo d’imposta in cui è ricevuta la fattura, ma sarà necessario, in applicazione della regola generale della competenza, dedurre il costo in parte nel 2011 e in parte nel 2012.
Peraltro, secondo autorevole dottrina, deporrebbe a favore dell’applicazione della deroga già a partire dal 2011, la ratio della norma la quale, come è noto, è orientata alla semplificazione degli adempimenti tributari gravanti sui contribuenti. Occorre tuttavia notare, come evidenzia la stessa relazione tecnica al Decreto, che nel primo esercizio di applicazione della norma si verifica, in caso di fattura emessa in via posticipata, la “mancata deduzione” della quota parte della spesa che avrebbe invece assunto rilevanza fiscale in virtù della regola generale della competenza economica, con una semplificazione, sì, degli adempimenti a carico del contribuente, ma con un aggravio dell’onere fiscale.
La questione della decorrenza rimane dunque delicata. Pertanto, è auspicabile che la tesi dell’applicabilità della deroga dal periodo d’imposta 2012 venga confermata dall’Amministrazione finanziaria con un chiarimento ufficiale.
 / Alessandro COTTO e Silvia LATORRACA

 DECRETO SVILUPPO: LA TABELLA DELLE NOVITA'
(Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160)
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Acqua (art. 10, co. 11) Istituzione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, organismo indipendente a tutela dei cittadini utenti, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato.
Burocrazia (art. 10) Riduzione degli oneri burocratici, anche concernenti la normativa sulla privacy. Nasce la carta d'identità elettronica contenente tutti i dati del titolare in un chip, valida 10 anni (3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni per i minorenni di età compresa tra 3 e 18 anni).
Edilizia Interventi per il rilancio dell’edilizia privata con varo di un nuovo "piano casa". Incentivi alle regioni per demozione e ricostruzione; premio di volumetria (10%) per gli edifici non residenziali. Appalti assegnati senza gara per opere pubbliche di importo fino a 1 milione di euro (art. 4, co. 7). Silenzio-assenzo 90 giorni (180 per città oltre i 100mila abitanti) per i permessi a costruire in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Al via la Scia in edilizia (art. 5).
Fisco (art. 7) Numerosi interventi di semplificazione fiscale in favore di imprese e cittadini. Regime di contabilità semplificata per le imprese di servizi (400mila euro) e per le altre imprese (700mila euro).
Grandi opere (art. 4) Semplificazioni procedurali per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche anche d’interesse strategico nazionale.
Imprese (art. 8) Semplificazione e rilancio delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo al settore del credito.
Mezzogiorno (art. 2) Riconoscimento di un credito d’imposta (2011, 2012 e 2013) nella misura del 50% dei costi salariali concesso per ogni nuovo lavoratore "svantaggiato" (privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbia superato i 50 anni di età, ovvero che viva solo con una o più persone a carico, ovvero occupato in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna ovvero membro di una minoranza nazionale) o "molto svantaggiato" (privo di lavoro da almeno 24 mesi) assunto nel Mezzogiorno.
Mutui (art. 8, co. 6) Sale da 150mila a 200mila l'importo rinegoziabile dei mutui a tasso variabile.
Ricerca scientifica (art. 1) Riconoscimento di un credito d’imposta (2011 e 2012) in favore delle imprese che investono in ricerca scientifica: 90% della spesa aggiuntiva d'investimento.
Scuola (art. 9, co. 17) Piano triennale per l’immissione in ruolo del personale della scuola (pari a circa 60-70 mila assunzioni).
Turismo (art. 3, co. 4) Istituzione nei territori costieri dei distretti turistico-alberghieri per rilanciare l’offerta turistica nazionale. Diritto di superficie delle spiagge: commi ritirati.
Università (art. 9, co. 3) Fondo per il merito nel sistema universitario.
Vigili del fuoco (art. 10, co. 8) Misure per garantire l’operatività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Imposte sostitutive: Nuovi minimi senza ritenuta

Imposte sostitutive

Nuovi minimi senza ritenuta

Il provvedimento del 22 dicembre conferma la sostitutiva al 5% e prevede l’assenza di ritenute su compensi o ricavi percepiti dal 2012

/ Mercoledì 28 dicembre 2011
Il provvedimento direttoriale n. 185820/2011 (§ 5) contiene importanti precisazioni in relazione alla tassazione sostitutiva prevista nell’ambito dei contribuenti “minimi”, in quanto, oltre a confermare la riduzione dell’imposta al 5%, prevede l’assenza di ritenute sui compensi o ricavi percepiti dai minimi a decorrere dal 2012.
Il regime in questione, come noto, è stato oggetto di importanti modifiche ad opera dell’art. 27 del DL 98/2011, a decorrere dall’anno 2012, con cui è stata prevista una notevole riduzione dell’imposta sostitutiva che colpisce il reddito dei soggetti minimi, la quale scende dal 20% (applicabile ancora per l’anno 2011) al 5% (con decorrenza dall’anno 2012). Tale imposta, in ogni caso, è sostitutiva dell’Irpef, nonché delle addizionali regionali e comunali.
Sul punto, è bene ricordare che il regime dei minimi, nella versione in vigore fino al 2011, prevede l’applicazione delle regole ordinarie per quanto riguarda l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta (DM 2 gennaio 2008), il quale deve quindi operare una ritenuta del 20% sui compensi percepiti dai soggetti minimi per attività di lavoro autonomo, ovvero del 23% (sulla metà) dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività di intermediazione (rapporti di agenzia, procacciamento d’affari, ecc.).
Tale prelievo alla fonte, soprattutto per i professionisti, determina situazioni creditorie anche significative in capo a tali soggetti, per i quali il recupero non sempre si determina del tutto agevole, considerando l’assenza di IVA ed IRAP (per i contributi previdenziali, la possibilità di compensazione è limitata solamente ad alcune categorie di lavoratori autonomi sprovvisti di cassa previdenziale, ovvero per i geometri).
Prima dell’emanazione del provvedimento direttoriale, molti commentatori avevano giustamente focalizzato l’attenzione sulla questione della ritenuta d’acconto, la cui applicazione anche dopo le modifiche apportate dal DL 98/2011, avrebbe certamente creato situazioni creditorie molto significative, soprattutto per i professionisti, per i quali, a fronte di una tassazione sul reddito del 5%, il prelievo anticipato del 20% sui compensi avrebbe determinato notevoli difficoltà di recupero per i motivi anzidetti.
Resta la necessità di rilasciare una dichiarazione alla controparte
La novità contenuta nel provvedimento direttoriale che, come anticipato, dispone la non applicabilità di alcuna ritenuta sui compensi o ricavi percepiti dai minimi a decorrere dal 2012, è quindi da salutare con favore, ferma restando la necessità di rilasciare, da parte dei soggetti in questione, una dichiarazione alla controparte in cui si attesta l’applicazione del regime dei minimi.
Qualche considerazione in più deve essere svolta per i soggetti che già fruiscono del regime dei minimi per l’anno 2011 e che mantengono i requisiti (compresi quelli “aggiunti” dal comma 2 dell’art. 27 del DL 98/2011) anche per l’anno 2012. Per tali soggetti, infatti, eventuali compensi o ricavi percepiti fino al 31 dicembre 2011, in relazione ad attività per le quali è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto, la misura della stessa rimane quella ordinaria, ragion per cui, laddove possibile, sembra certamente conveniente rinviare l’incasso dei ricavi o compensi all’anno 2012, così da poter fruire della “nuova” regola prevista dal punto 5 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre scorso.
Si ricorda, a tale proposito, che sia le regole previste per l’applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, sia le regole di determinazione del reddito per i contribuenti minimi, prevedono il regime di “cassa”, ragion per cui il rinvio al 2012 di compensi o ricavi porterebbe con sé un duplice beneficio: assenza di ritenuta d’acconto e applicazione del 5% sul reddito dell’anno 2012.
Infine, un’avvertenza per eventuali fatture emesse in questo periodo e già consegnate alla controparte ma che verranno pagate nell’anno 2012, per le quali è opportuno procedere all’annullamento e all’invio di un nuovo documento accompagnato dalla dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta, a seguito di quanto previsto dal provvedimento direttoriale in commento.
 / Sandro CERATO

Riscossione : Il Decreto «Salva Italia» modifica la dilazione dei ruoli

Riscossione

Il Decreto «Salva Italia» modifica la dilazione dei ruoli

Equitalia potrà prorogare la dilazione già concessa, mentre se c’è già decadenza è possibile una nuova dilazione «in proroga»

/ Mercoledì 28 dicembre 2011
In sede di conversione del DL 201/2011 (la L. di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore da oggi, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale n. 300 di ieri), sono state introdotte alcune disposizioni volte a modificare la dilazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del DPR 602/73.
Tale articolo, si rammenta, prevede che il contribuente possa ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, previa domanda da presentare ad Equitalia, in presenza di uno stato di temporanea difficoltà finanziaria.
Il carico può essere rateizzato in un massimo di 72 rate mensili e, a prescindere dall’importo, non è mai necessaria la prestazione della garanzia.
La decadenza dal beneficio della dilazione si verifica in caso di mancato versamento della prima rata o di due rate successive alla prima, anche non consecutive.
Passando alle modifiche del Decreto “Salva Italia”, è stata reintrodotta la possibilità, per Equitalia, di concedere la cosiddetta “dilazione in proroga”, sulla falsariga di ciò che era già stato contemplato dall’art. 2 comma 20 del DL 225/2010.
Per effetto del suddetto articolo, per le dilazioni concesse sino al 27 febbraio 2011, Equitalia, sussistendo il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà, può riconcedere la dilazione (si veda “Direttiva Equitalia: rateazioni «in proroga» a lunga gittata” del 28 aprile 2011).
L’art. 10 comma 13-bis del DL 201/2011 fa espresso riferimento alle cause di decadenza individuate dall’art. 19 del DPR 602/73, quindi o al mancato versamento della prima rata o al mancato versamento di due rate successive alla prima.
Pare quindi, come del resto è avvenuto per la precedente “dilazione in proroga”, potersi sostenere che restano esclusi dal beneficio i contribuenti che non possono accedere alla dilazione dei ruoli in quanto in precedenza decaduti dalla dilazione degli “avvisi bonari” (sull’argomento, “Il «Milleproroghe» amplia la dilazione dei ruoli, ma non troppo” del 29 marzo 2011).
Lo spartiacque è la legge di conversione
Ad ogni modo, relativamente alle dilazioni concesse sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 201/2011, Equitalia può concedere una “dilazione in proroga” ai contribuenti il cui piano di dilazione risulti decaduto, a condizione che:
- il debitore dimostri il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà finanziaria, rispetto al momento in cui è stata domandata la prima dilazione;
- Equitalia non abbia già concesso la “dilazione in proroga” di cui all’art. 2 comma 20 del DL 225/2010.
Il DL 201/2011 introduce, inoltre, la possibilità di prorogare, a determinate condizioni, la rateazione dei ruoli, a condizione, però, che non sia già intervenuta decadenza.
Per fruire di ciò, il contribuente deve dimostrare il comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria.
La menzionata proroga può essere disposta per una sola volta, per un ulteriore periodo e sino a settantadue mesi.
È possibile, in tale ipotesi, che il debitore richieda la previsione, nel piano di differimento, di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della rata costante.
 / Alfio CISSELLO

immobili Verso la riforma del Catasto: oltre alla rendita conterà il valore patrimoniale

immobili

Verso la riforma del Catasto: oltre alla rendita conterà il valore patrimoniale

Un documento del Ministero dell’Economia delinea i cinque criteri della riforma, che prevede anche il superamento del sistema a classi e categorie

/ Mercoledì 28 dicembre 2011
Si va verso la riforma del Catasto, attraverso l’adeguamento delle rendite agli attuali valori di mercato (3,73 volte più alti) e – stando alle indiscrezioni – con un parallelo abbassamento delle aliquote per compensare l’incremento della base imponibile.
È quanto prevede un documento in cinque punti predisposto dal Ministero dell’Economia, che riprenderebbe così le fila di un progetto già tentato nel 2006 dal Governo Prodi, e in seguito abbandonato a causa della prematura fine dell’Esecutivo.
La riforma dovrebbe seguire cinque criteri. Stando al documento, in primo luogo, il Catasto dovrà tenere in considerazione il valore patrimoniale del bene, oltre alla rendita (“ovvero il reddito medio ordinariamente ritraibile al netto delle spese di manutenzione e gestione del bene”), così da garantire “una base imponibile adeguata da utilizzare per le diverse tipologie di tassazione”.
In secondo luogo, dovrà essere rideterminata la classificazione dei beni immobiliari, non più coerente con la realtà. Il documento propone l’esempio delle abitazioni classificate come A4 (popolari) e tali rimaste nel tempo, “anche se oggi, essendo ubicate in zone centrali, il loro valore è di fatto più elevato di edifici di civile abitazione (A2) ubicati in zone semicentrali o, addirittura, periferiche”.
Verrà dunque rimeditata l’odierna suddivisione, che per le abitazioni conta 11 categorie. Il terzo criterio della riforma prevede, anzi, il superamento di categorie e classi per gli immobili ordinari, sostituiti da un sistema di natura statistica che coniugherà valore del bene (o reddito alla localizzazione) e caratteristiche edilizie. I metodi di stima diretta (quinto criterio) verranno invece riqualificati relativamente agli immobili speciali.
Metri quadrati e non vani per misurare la consistenza ai fini fiscali
Ulteriore rilevante novità, contenuta nel quarto punto del documento, riguarda l’adozione del criterio di superficie in metri quadrati quale unità di misura per valutare la “consistenza” di abitazioni e uffici ai fini fiscali, al posto del “vano”.
La necessità di un adeguamento è stata messa in luce, poche settimane fa, dall’ultimo rapporto dell’Agenzia del Territorio, secondo cui l’attuale valore di mercato (stimato) per le abitazioni supera la base imponibile ICI di 3,73 volte; ai fini IRPEF, invece, il rapporto oscilla fra il 3,59 (prime case) e il 3,85 (seconde case); infine, i canoni di locazione sono 6,46 volte più alti di quelli delle rendite catastali.
Un divario notevole, dovuto in parte al fatto che le rendite catastali sono pressoché ferme da vent’anni. Anche il sistema a categorie e classi, mai compiutamente aggiornato (se si eccettuano le singole comunicazioni in occasione di variazioni edilizie o il riclassamento di alcune micro-zone da parte dei Comuni), è diventato obsoleto e causa di iniquità.
Se l’obiettivo, dunque, sarà quello di aggiornare le rendite e riequilibrare gli estimi nelle grandi città, fra centro e periferie, l’operazione potrebbe portare vantaggi anche per le Casse statali, in particolare nell’ambito delle compravendite. A grandi linee i contenuti della riforma sono già stati tracciati e il nuovo provvedimento non dovrebbe farsi attendere a lungo.
 / REDAZIONE

lavoro subordinato : Deducibilità dei contributi di previdenza complementare


Deducibilità dei contributi di previdenza complementare: le regole dell’Agenzia

La ris. 131 illustra come utilizzare il plafond maturato nei primi 5 anni d’iscrizione dei lavoratori di prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007

/ Mercoledì 28 dicembre 2011
Con la risoluzione n. 131 di ieri, 27 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (la data di entrata in vigore del DLgs. n. 252/2005) potranno portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza complementare, un plafond contributivo maturato nei primi 5 anni d’iscrizione ai fondi.
Preliminarmente, l’Agenzia ricorda che l’art. 8, comma 4 del citato DLgs. n. 252/2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi – anche aziendali – alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
In linea generale, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei successivi periodi d’imposta. Tuttavia, a questo principio vi è un’eccezione prevista dal comma 6 del citato art. 8, secondo cui ai lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007 e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, è consentito nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a tali forme previdenziali utilizzare un ulteriore ammontare di contributi deducibili pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni. Tale soglia non può comunque mai superare i 2.582.29 euro annui e fino a esaurimento del plafond. Quest’ultimo, in ogni caso, può essere utilizzato solo per i versamenti che superano il tetto di 5.164,57 euro.
In altre parole, come evidenzia l’Agenzia delle Entrate, per questi lavoratori il quantum deducibile, a partire dal sesto anno di contribuzione a pensioni integrative, sale a 7.746,86 euro e può essere utilizzato, tutte le volte in cui il contribuente versa contributi oltre il limite di 5.164,57 euro.
Detto ciò, l’Agenzia propone un esempio di come i lavoratori interessati possano utilizzare negli anni questo bonus di deducibilità. Infatti, viene posto il caso di un contribuente che abbia versato contributi per 15.822,85 euro nei primi 5 anni di iscrizione a un fondo di previdenza complementare, dal 2007 al 2011. Il lavoratore, negli anni dal 2012 al 2031, può dedurre dal proprio reddito un bonus di 10.000 euro, dato dalla differenza tra i 25.822,85 euro previsti dalla norma e i 15.822,85 versati.
Nella seconda fase, cioè nei 20 anni successivi ai primi 5 di contribuzione, il “monte” accumulato può essere utilizzato fino a esaurimento a partire dal sesto anno, sempre entro il tetto di 7.746,86 euro. Ora, nell’esempio si considera il caso in cui il lavoratore utilizzi il suo plafond in modo che alla fine del 2016, quindi nei 5 anni successivi al primo quinquennio di contribuzione, lo abbia utilizzato per 6.000,01 euro. Resterà a sua disposizione un plafond residuo di 3.999,99 euro, utilizzabile nei 15 anni successivi, come illustrato nella tabella in calce all’articolo.
Da questo esempio l’Agenzia delle Entrate fa derivare tre ipotesi di spendibilità del plafond di deducibilità dei contributi.
Nella prima, se il lavoratore, nell’anno 2012, versa contributi alla previdenza integrativa per 6.000 euro, potrà dedurli tutti dal proprio reddito, in quanto eccedenti il limite di 5.164,57 euro, ma non quello di 7.746 euro. In questo caso il contribuente, avendo utilizzato il plafond di 10.000 euro solo per 835,43 euro – importo dato dalla differenza tra 6.000 e il limite di 5.164,57 – disporrà di un plafond residuo di 9.164,57 euro.
Nella seconda ipotesi, se il lavoratore, negli anni successivi al 2012, versa in alcuni casi contributi che superano il tetto dei 5.164,57 euro, mentre in altri resta sotto questa soglia, allora potrà utilizzare il plafond restante di 9.164,57 euro, fino a esaurimento, solo negli anni in cui versa contributi eccedenti il tetto tradizionale, fermo restando il limite di 7.746 euro.
Infine, nella terza ipotesi, se il lavoratore, nei 20 anni successivi ai primi 5, versa sempre contributi per importi inferiori a 5.164,57 euro, perde definitivamente la possibilità di utilizzare il plafond di 10.000 euro accumulato nei primi 5 anni.
 / Luca MAMONE
UTILIZZO PLAFOND20122013201420152016
Contributi versati6.000 euro5.000 euro7.746,86 euro7.746,86 euro5.000 euro
Utilizzo plafond oltre il limite di 5.164,57 euro835,43 euro0 euro2.582,29 euro2.582,29 euro0 euro
Plafond residuo9.164,57 euro9.164,57 euro6.582,28 euro3.999,99 euro3.999,99 euro