Iva
Stand fieristici, la prestazione non rientra tra quelle relative a beni immobili
Per la Corte di Giustizia Ue, non basta che gli stand, usati per più fiere in Stati membri diversi, vadano installati su un bene immobile o al suo interno
Il servizio di allestimento, locazione, montaggio e smontaggio di stand fieristici o espositivi, effettuato per conto di committenti soggetti passivi espositori (B2B) che utilizzano gli stessi stand in diversi Paesi comunitari, può assumere, ai fini della territorialità, plurime configurazioni, alle quali corrispondono criteri diversi di localizzazione.In particolare, lo stand può essere utilizzato per prestazioni pubblicitarie, come luogo di materiale esecuzione di una manifestazione fieristica o, ancora, come luogo per la locazione di beni mobili, diversi dai mezzi di trasporto. In ogni caso, è da escludere che la prestazione rientri fra quelle relative a beni immobili.
Queste le importanti indicazioni fornite dalla Corte di giustizia UE 27 ottobre 2011, causa C-530/09, sollevata da un giudice polacco e che, oltre la Polonia, ha visto l’intervento di Germania, Italia e Grecia.
Le questioni sollevate dai giudici polacchi miravano a chiarire se le prestazioni consistenti nella messa a disposizione temporanea di stand espositivi e fieristici per clienti che presentano la propria offerta presso fiere ed esposizioni rientrano nel perimetro applicativo delle prestazioni di servizi accessorie all’organizzazione di un’attività contemplata all’art. 52, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE (cioè analoghe ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative, prestazioni assoggettate ad imposizione nel luogo in cui sono materialmente eseguite), oppure tra le prestazioni pubblicitarie (come tali assoggettate ad imposizione nel luogo in cui il destinatario della prestazione ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o ancora, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale, conformemente all’art. 56, n. 1, lett. b) della Direttiva citata).
Richiamando la precedente giurisprudenza della Corte (ex pluribus, procedimento 17 novembre 1993, causa C-68/92, Commissione/Francia), la sentenza chiarisce, in primo luogo, che tali prestazioni devono essere qualificate come pubblicitarie, quando lo stand in questione è utilizzato per la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico sull’esistenza o sulle qualità del prodotto o del servizio proposto dal locatario al fine di accrescerne le vendite oppure quando costituisce parte indissociabile di una campagna pubblicitaria e concorre alla trasmissione del messaggio pubblicitario.
Diversamente, cioè quando lo stand non soddisfi tali presupposti, la prestazione può essere qualificata come accessoria all’evento fieristico quando consiste nella progettazione e nella messa a disposizione temporanea di uno stand per una fiera o un’esposizione determinata su un tema culturale, artistico, sportivo, scientifico, educativo, ricreativo o simile, o di uno stand corrispondente a un modello per il quale l’organizzatore di una fiera o esposizione ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l’aspetto visivo.
Al riguardo è però necessario, a tal fine, che lo stand sia fornito in vista di un evento che si svolge, anche ripetutamente, in un luogo preciso. Nello specifico, poiché l’art. 52, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE esige la riscossione dell’IVA nel luogo in cui la prestazione è materialmente eseguita, l’applicazione di tale disposizione alla fornitura di uno stand utilizzato per una molteplicità di fiere o esposizioni che si svolgano in più Stati membri rischierebbe di essere eccessivamente complessa e “... rimetterebbe quindi in questione la riscossione affidabile e corretta dell’Iva”.
La prestazione va qualificata come locazione di beni mobili materiali
Conseguentemente, quando lo stand sia utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni in Stati membri diversi, la prestazione deve essere invece qualificata come locazione di beni mobili materiali, con la relativa applicazione della regola standard di tassazione nel Paese del committente se soggetto passivo d’imposta.In ogni caso – rileva puntualmente la Corte – una prestazione come quella in controversia non può essere qualificata come una prestazione di servizi ricollegabile a un bene immobile, in quanto non presenta alcun nesso diretto con un bene immobile, non essendo sufficiente la sola circostanza che uno stand fieristico o espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile, o all’interno del medesimo (cfr. sentenza 7 settembre 2006, causa C-166/05).
Vincenzo CRISTIANO
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