redditi diversi
Partecipazioni, imposta del 12,50% per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre
Se la vendita viene perfezionata nel 2012 l’aliquota passa al 20%, anche se sono stati percepiti acconti nel 2011
La decorrenza delle nuove norme sulla tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria deve essere attentamente valutata nei casi in cui si intenda procedere, entro la fine dell’anno solare 2011, a cessioni di partecipazioni non qualificate.La questione nasce dalla formulazione dell’art. 2, comma 9, del DL 138/2011, secondo cui la nuova aliquota del 20% (in luogo di quella – attualmente vigente – del 12,50%) si applica “ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012”.
Visto che per il capital gain vale quindi, quale discrimine, il criterio del realizzo, appare opportuno rammentare quanto a suo tempo precisato dal Ministero delle Finanze nella circolare 24 giugno 1998 n. 165 (§ 5.2.1), emanata a commento della riforma della materia operata dal DLgs. 461/97 (in quella sede, infatti, lo “spartiacque” era stato fissato nelle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 1998): secondo la circolare, a questi fini le plusvalenze si intendono realizzate “nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo il cennato trasferimento, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni di pagamento”.
Occorrerebbe, quindi, separare il momento di realizzo della plusvalenza (che serve a determinare in che regime impositivo si situa l’operazione) da quello in cui il reddito è assoggettato ad imposta (che cade comunque all’atto del pagamento del corrispettivo, valendo pur sempre il principio di cassa).
Mutuando tali principi nell’attuale contesto, se ne deduce che:
- se la cessione è effettuata entro il 31 dicembre 2011, la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva del 12,50%;
- se, invece, la cessione è effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2012, la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva nella misura più gravosa del 20%.
È necessario considerare, a completamento delle valutazioni di cui sopra, il principio contenuto nell’art. 68, comma 7, lett. f) del TUIR, ai sensi del quale “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta”.
Ripartizione proporzionale della plusvalenza per i pagamenti rateali
Pertanto, facendo riferimento al caso (che può essere comune) in cui l’atto di cessione viene perfezionato entro la fine del 2011, ma viene pattuito un corrispettivo rateale (ad esempio, il 60% entro la fine del 2011 e il 40% restante nel 2012):- il 60% della plusvalenza complessiva deve essere tassata nella dichiarazione da presentarsi per il 2011, e il 40% rimanente nella dichiarazione UNICO 2013 per il 2012;
- in entrambe le dichiarazioni, però, tali redditi sconteranno l’aliquota del 12,50% (compresi quelli dichiarati in UNICO 2013).
Più in generale, quindi, si può affermare che, se l’atto di cessione viene perfezionato nel 2011, le plusvalenze saranno sempre assoggettate all’imposta sostitutiva del 12,50%. Cambierà solamente il periodo d’imposta in cui il reddito è tassato: nel 2011, se il corrispettivo è interamente pagato nell’anno, ovvero in parte nel 2011 e in parte nel 2012 se, per esempio, sono previste due tranches, come nel caso sopra riportato.
Diversamente, se l’atto viene perfezionato nel 2012, la plusvalenza sarà comunque tassata nel 2012, con aliquota del 20%; ciò vale anche se, come spesso avviene, viene previsto un pagamento parziale del corrispettivo a titolo di acconto (ad esempio, in sede di contratto preliminare) e questo pagamento avviene ancora nel 2011.
Qualora l’impostazione sin qui evidenziata trovi conferma, sembrerebbe opportuno anticipare la stipula degli atti, per evitare l’aggravio di imposta. Il tutto, naturalmente, tenendo conto dell’opzione per la rivalutazione delle partecipazioni, che in molti contesti ridurrà sensibilmente la problematica.
/ Gianluca ODETTO
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