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martedì 15 novembre 2011

Liti pendenti: per la definizione, basta l’attivazione di un coobbligato

contenzioso

Liti pendenti: per la definizione, basta l’attivazione di un coobbligato

In tal caso, rimborso di eccedenze possibile anche per i coobbligati che hanno versato a titolo provvisorio, ma non si sono avvalsi della definizione

/ Venerdì 11 novembre 2011
In un precedente intervento (“Definizione delle liti pendenti «estesa» ai coobbligati” del 15 ottobre 2011) si è sviluppato l’argomento della definizione delle liti pendenti da parte dei coobbligati in base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/2003, con riferimento al “condono” di cui alla L. n. 289/2002.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48 del 24 ottobre 2011, al paragrafo 16, si è interessata della chiusura delle liti fiscali pendenti alla data 1° maggio 2011, precisando che la definizione da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri. Il nuovo documento di prassi riprende quanto in passato ha già avuto modo di chiarire l’Amministrazione finanziaria, ma, rispetto alle delucidazioni del 2003, disciplina la destinazione delle somme versate a titolo provvisorio dai coobbligati in pendenza di giudizio.
Va ricordato che, per le controversie riguardanti una pluralità di soggetti, interessati dallo stesso atto impugnato o dalla medesima lite autonomamente definibile, possono configurarsi i seguenti casi:
- pendenza di un’unica lite nella quale si sono costituiti tutti i soggetti;
- pendenza di distinte liti aventi ad oggetto lo stesso atto, e tutti gli interessati si sono costituiti separatamente;
- presentazione del ricorso solo di alcuni interessati, mentre gli altri non si sono costituiti.
Come novità, rispetto al passato, la circolare chiarisce che, sempre in caso di soccombenza dell’ufficio, l’eventuale rimborso di eccedenze rispetto a quanto dovuto per la chiusura della lite può avvenire, in forza della definizione ottenuta da uno dei coobbligati, anche a favore degli altri che hanno effettuato versamenti a titolo provvisorio, ma che, successivamente, non si sono avvalsi della definizione.
Ancora, ciascun coobbligato solidale che vuole definire la lite non può scomputare, dalle somme dovute per la definizione, i versamenti eseguiti a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si sono avvalsi personalmente della definizione. Queste precisazioni meritano attenzione, poiché il versamento per definire la lite può raggiungere un importo superiore rispetto a quanto richiesto, applicando le percentuali in base al valore della lite.
Trasfondendo quanto suddetto ai casi ipotizzati dalla circolare si ha che:
- nel caso in cui la lite è unica, l’importo iscritto a ruolo, qualora risulti eccedente rispetto a quello dovuto per la definizione, deve essere rimborsato ai coobbligati nella ipotesi di soccombenza dell’Agenzia;
- nel caso di distinte liti fiscali, la definizione di uno degli interessati produce effetti anche sugli altri coobbligati. In sostanza, l’importo iscritto a ruolo a titolo provvisorio, per effetto della notifica ai coobbligati dell’avviso di accertamento avente ad oggetto lo stesso atto, qualora risulti eccedente rispetto a quello dovuto per la definizione, deve essere rimborsato ai singoli coobbligati nella ipotesi di soccombenza dell’Agenzia, anche se alcuni coobbligati non si sono avvalsi della definizione;
- nel caso di presentazione del ricorso solo di alcuni interessati, mentre gli altri non si sono costituiti, la pretesa impositiva si è resa definitiva soltanto nei confronti di alcuni soggetti interessati dall’atto impugnato, mentre gli altri coobbligati hanno impugnato l’atto di accertamento.
Dubbi sui versamenti a titolo definitivo da chi non ha impugnato l’avviso
In merito all’ultimo caso, occorre segnalare che il documento di prassi in esame nulla chiarisce circa le somme versate a titolo definitivo da alcuni coobbligati che non hanno impugnato l’avviso di accertamento. In altri termini, la definitività di un avviso di accertamento comporta la riscossione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi indicati nell’atto non impugnato. Ci si chiede se questi importi, in caso di soccombenza dell’Agenzia, vengono restituiti ai soggetti interessati che non hanno impugnato l’atto di accertamento per effetto della definizione della lite eseguita dagli altri coobbligati che, invece, hanno presentato regolare ricorso. Il caso merita attenzione, poiché la mancata restituzione di detti importi provoca un costo della chiusura della lite maggiore e, forse, non conveniente rispetto ad altre ipotesi.
 / Francesco BARONE

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