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martedì 29 novembre 2011

ilcasodelgiorno : Neutralità fiscale per conferimento, fusione e scissione

ilcasodelgiorno

Neutralità fiscale per conferimento, fusione e scissione

In tali operazioni non c’è tassazione in capo al dante causa e non vengono riconosciuti i maggiori valori contabili in capo all’avente causa
/ Martedì 29 novembre 2011
Mentre le operazioni di cessione d’azienda costituiscono anche ai fini fiscali operazioni realizzative che comportano la tassazione in capo al dante causa (cedente) delle plusvalenze realizzate ed il riconoscimento in capo all’avente causa (cessionario) dei maggiori valori contabili iscritti a seguito dell’operazione, rispetto a quelli che risultavano fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa, le operazioni di conferimento d’azienda, di fusione e di scissione sono caratterizzate da un regime di neutralità fiscale tale per cui in capo al dante causa (conferente, fusa o incorporata, scissa) non ha luogo alcuna tassazione dei maggiori valori, rispetto a quelli riconosciuti sul piano fiscale, che emergono nell’ambito dell’operazione, e, in capo all’avente causa (conferitaria, incorporante o risultante, beneficiaria), non vengono riconosciuti i maggiori valori contabili iscritti, in quanto ai fini fiscali vengono recepiti “in continuità” quelli che risultavano riconosciuti in capo al dante causa.
La neutralità fiscale delle predette operazioni sussiste anche quando, ai fini contabili, hanno natura di acquisizioni aziendali e, essendo implementate da soggetti che, per obbligo o per scelta, redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili internazionali, vengono rappresentate secondo le regole previste dal documento IFRS n. 3.
Il DM 1 aprile 2009 n. 48 (cosiddetto “Decreto IAS“) rinvia infatti anche per i conferimenti d’azienda, le fusioni e le scissioni, che, ai fini dei principi contabili internazionali, costituiscono operazioni di acquisizione aziendale, alla disciplina fiscale recata, rispettivamente, dall’art. 176, 172 e 173 del TUIR.
Obbligo di rilevazione della correlata fiscalità differita
Ciò comporta che, nella misura in cui l’entità acquirente giuridica evidenzia nel proprio bilancio valori contabili maggiori di quelli “ereditati“ sul piano fiscale presso le proprie acquisite giuridiche, si determinano anche in questo contesto quei disallineamenti tra (maggiori) valori contabili e (minori) valori fiscali che fanno da presupposto all’obbligo di rilevazione della correlata fiscalità differita.
Il paragrafo 24 del documento IFRS n. 3 statuisce che “l’acquirente deve rilevare e valutare un’attività o passività fiscale differita derivante dalle attività acquisite e dalle passività assunte in una aggregazione aziendale in conformità allo IAS 12”.
A sua volta, il paragrafo 15 dello IAS n. 12, quale risultante a seguito delle modifiche recate dall’appendice C.4 dello IFRS n. 3, statuisce che “una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili, salvo che tale passività derivi dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:
- non sia un’aggregazione di imprese;
- e, al momento dell’operazione, non influisca né sull’utile contabile né sul reddito imponibile (perdita fiscale)“.
Il successivo paragrafo 66 dello IAS n. 12 chiarisce, invece, che la contropartita dell’iscrizione della fiscalità differita deve essere rappresentata da una pari variazione dell’avviamento.
Dunque, nel caso di un’operazione di fusione, scissione o conferimento d’azienda che costituisce “aggregazione aziendale” (ai sensi della definizione data dallo IFRS n. 3), la società incorporante, risultante, beneficiaria o conferitaria che redige il proprio bilancio secondo principi contabili internazionali:
- è tenuta a rilevare la fiscalità differita sui disallineamenti tra valori contabili iscritti e corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti, fatta eccezione per il disallineamento che insiste sull’eventuale voce di avviamento;
- in contropartita all’iscrizione contabile del fondo imposte differite, correlato ai predetti disallineamenti, pone un pari incremento della voce di avviamento.

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