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mercoledì 23 novembre 2011

manovra correttiva: Comunicazione dei beni ai soci

manovra correttiva

Comunicazione dei beni ai soci

Il Provvedimento del 16 novembre amplia l’ipotesi di comunicazione e sembra includere anche fattispecie non a rischio

/ Lunedì 21 novembre 2011
Dalla lettura del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, emanato con riferimento alla comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, emerge un ambito applicativo della comunicazione che risulta più ampio rispetto a quello desumibile dal DL n. 138/2011 convertito.
L’art. 2 comma 36-sexiesdecies del DL n. 138/2011 dispone infatti che la comunicazione in oggetto deve essere effettuata nelle ipotesi di cui al precedente comma 36-quaterdecies il quale prevede che “i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”.
Letteralmente tale rinvio poteva essere inteso in senso restrittivo, considerando dovuta la comunicazione solo nel caso di corrispettivo inferiore al valore di mercato ovvero in senso ampio, prevedendo l’obbligo di comunicazione in tutte quelle ipotesi in cui i beni dell’impresa sono concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore.
Il provvedimento del 16 novembre aderisce a quest’ultima impostazione, includendo però nella comunicazione anche ogni finanziamento e capitalizzazione da parte del socio o familiare nei confronti della società concedente il bene.
Ma il provvedimento si spinge oltre; al § 1.4 prevede infatti che la comunicazione deve essere effettuata anche con riferimento ai i beni concessi in godimento ai familiari dei soci ovvero ai soci o familiari di altre società appartenenti al medesimo gruppo.
Al di là di individuare l’esatta nozione di gruppo ai fini della norma in esame, emerge come l’ambito applicativo della disposizione possa risultare, almeno in teoria, estremamente vasto.
Questo per una serie articolata di ragioni che traggono origine anche dalle specifiche tecniche del provvedimento.
In primo luogo, sono oggetto di comunicazione le autovetture, gli altri veicoli (es. autocarri), le unità da diporto, gli aeromobili, gli immobili e gli altri beni di valore superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.
Questi beni devono essere censiti, a prescindere dall’utilizzo esclusivo e a prescindere dalla tipologia di contratto, comodato, caso d’uso o altre ipotesi come dispone dall’allegato tecnico.
A questo si aggiunga che, sempre nell’allegato tecnico, viene previsto un apposito tracciato anche per i soci non persone fisiche (quindi società).
Nelle note si legge che è stato ipotizzato anche questo dato in quanto la norma sembra non escludere tale informazione, enfatizzando semplicemente la circostanza che il controllo venga effettuato sistematicamente sulle persone fisiche.
Dal punto di vista strettamente letterale, il ragionamento potrebbe anche essere plausibile, ma pare in pieno contrasto con la ratio dell’intervento legislativo, diretto a contrastare l’intestazione fittizia di beni solo da parte delle persone fisiche e non da parte delle società.
Risulta quindi indispensabile che l’Agenzia delle Entrate, in occasione della prossima circolare di commento, circoscriva le ipotesi d’interesse per l’Amministrazione al fine di evitare l’invio di una mole di dati abnorme, onerosa per i contribuenti e sostanzialmente inutile per l’Agenzia.
Si pensi, ad esempio, alle autovetture date in uso promiscuo a dipendenti che siano anche soci. Trattandosi di fattispecie già disciplinata dal TUIR, con tanto di calcolo convenzionale del compenso in natura, risulta difficile intravedere un rischio fiscale in tale operazione.
Si consideri poi che, per le società quotate, sarebbe quasi impossibile gestire questo adempimento, a meno di non istituire un obbligo di informativa costante a carico dei dipendenti che hanno in uso l’auto aziendale al fine di monitorare l’acquisto di azioni della società, posto che non esistono soglie quantitative rilevanti e sembra sufficiente possedere anche solo un’azione per essere soggetti alla procedura.
Allo stesso modo, dovrebbe essere chiarito come si deve comportare una società che ha in comodato d’uso alcuni macchinari di un’altra società dello stesso gruppo. Prima del provvedimento del 16 novembre era pacifico che per tale ipotesi il DL n. 138/2011 non determinasse implicazioni di sorta, la lettura dell’allegato tecnico pone invece alcuni dubbi che sarebbe opportuno chiarire.
La richiesta di tutti questi dati sembra poi ignorare che gran parte del successo del provvedimento dipenderà dall’effetto deterrente che lo stesso saprà generare, anche e soprattutto in relazione ai controlli sul campo da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia. In tale prospettiva, risulta difficile comprendere le ragioni che hanno portato a prevedere un invio dei dati a consuntivo e non preventivo. In quest’ultima ipotesi, il timore dei controlli e delle relative sanzioni avrebbe reso la norma più efficace e avrebbe probabilmente consentito circoscrivere le informazioni da richiedere ai contribuenti.
 / Alessandro COTTO
 http://www.fisco7.it/2011/11/comunicazione-beni-in-godimento-ai-soci-lobbligo-incombe-e-si-estende/print/

2 commenti:

  1. Comunicazione beni in godimento ai soci: l’obbligo incombe e si estende

    arriva la Comunicazione dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari.

    Entro il 31 marzo 2012, infatti, sarà obbligatorio inviare la comunicazione sopra evidenziata allo scopo di definire tutti quei beni che, seppur di proprietà della società o dell’impresa individuale, sono concessi in godimento a socie e familiari.

    L’obbligo trae origine dal disposto dell’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, Legge n. 148/2011 (cosiddetta manovra di ferragosto), che prevede che i soci o i familiari dell’imprenditore individuale che utilizzano in godimento i beni dell’impresa scontino un reddito diverso pari alla differenza tra valore normale del bene e il corrispettivo pagato per il suo utilizzo.
    Inoltre, per ciò che riguarda la società o l’imprenditore concedente il bene a soci o familiari, il costo del bene è indeducibile.

    Con il Provvedimento n. 166485 del 16 novembre 2011, l’Amministrazione Finanziaria ha reso attuative le disposizioni, innanzi richiamate, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011.

    In base al testo del citato provvedimento, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono obbligati a effettuare la comunicazione:

    la società concedente;
    Il socio.

    Il testo del provvedimento, in merito, stabilisce che la comunicazione deve riguardare i soci che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni nell’impresa concedente, ma anche i familiari dei soci e i soci e i familiari dei soci e delle altre società del gruppo.

    Tale ultimo dato è significativo perché, per ciò che attiene alla qualificazione di socio; dal tenore letterale del testo della Legge n. 148/2011 sembrava scontata la sola inclusione del socio persona fisica tra i soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione.
    Tuttavia, in base al testo del provvedimento, tra i soggetti obbligati alla comunicazione non si può fare a meno di evidenziare l’inclusione della società del gruppo.
    In altri termini, le società che hanno ricevuto beni in godimento devono provvedere alla comunicazione.
    A prima vista, tale obbligo potrebbe sembrare eccedente il dato letterale della Legge n. 148/2011 che, in merito, prevede l’assoggettamento a IRPEF e l’inclusione della differenza tra valore normale del bene e corrispettivo pagato per l’utilizzo tra i redditi diversi.
    Ci è stato insegnato, infatti, che il reddito diverso è tipicamente riferito alla persona fisica e, quindi, il predetto obbligo di includere tra i soci obbligati alla trasmissione le società può sembrare non corretto.
    Consideriamo però che la norma, volta a rafforzare le misure per il recupero della base imponibile non dichiarata, ha come finalità quella di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che, di fatto, vengono posti nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore.
    Consideriamo, altresì, che tra i soci sono comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente. Appare chiaro il quadro con cui si vuole dare attuazione alla comunicazione in esame: da un lato coinvolgere il maggior numero di contribuenti e acquisire informazioni utili in chiave patrimoniale e, dall’altro, acquisire maggiori informazioni per corroborare un eventuale accertamento in capo alla società e al socio.

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  2. Comunicazione dei beni ai soci retroattiva
    La comunicazione dei beni in godimento ai soci deve essere fatta anche per il 2011
    Premessa – Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2011 è stata data attuazione alla nuova disciplina prevista dal manovra estiva circa l’intestazione fittizia dei beni ai soci. Nel provvedimento è stato previsto che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei familiari dell’imprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dell'impresa nonché degli elementi identificativi dei beni deve essere effettuata anche per il 2011 e il termine dell’invio corrisponde al 31 marzo 2012. Tale adempimento per il 2011 genera un certo stupore in quanto il comma 36-duodevicies del D.L. 138/2011 conv. con modif. L. 148/2011 stabilisce che ‘‘le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e quindi per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dal 2012.

    La comunicazione - La legge n. 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011 (manovra bis) ha previsto la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. A tal fine, il comma 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011 ha stabilito che ‘‘al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento”. Come esposto precedente il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2011 ha dato attuazione a tale disposizione legislativa determinando modalità e termini d’invio della comunicazione.

    Adempimento anche per il 2011 – Tra le diverse regole dettate dal provvedimento, figura anche il fatto che “per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012”. Come visto precedente però, l’art. 2 comma 36-duodevicies del DL 138/2011 afferma che le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto). Quindi, generalmente, a partire dal 2012.

    Finalità della comunicazione per il 2011 – Si ritiene, quindi, che la comunicazione dell’elenco per il 2011 non abbia come scopo quello di produrre effetti sulla tassazione, in capo ai soci o familiari, della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per concessione in godimento dei beni, ma al contrario la comunicazione serva a fornire all’Amministrazione finanziaria informazioni utili per l'accertamento sintetico delle persone fisiche, sulla base di controlli “ordinari”. Questi accertanti relativamente al 2011, quindi, potranno utilizzare anche i dati forniti dal contribuente mediante la comunicazione in questione.
    Autore: Redazione Fiscal Focus

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