iva
Spetta la detrazione IVA, anche se la fattura d’acquisto non è esibita
Per la Cassazione, è sufficiente che il contribuente dimostri di aver adempiuto agli obblighi sostanziali previsti dalla disciplina
/ Sabato 26 novembre 2011
Non può essere negata la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, se il contribuente, ancorché non in possesso della fattura di acquisto, dimostri di aver adempiuto agli obblighi sostanziali previsti dalla disciplina IVA e, in particolare, di aver corrisposto l’imposta dovuta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24912 di ieri, 25 novembre 2011.
La pronuncia trae origine da una verifica delle Fiamme Gialle nei confronti di una società cooperativa agricola, che, avvalendosi dell’art. 34, comma 7 del DPR 633/1972, aveva applicato il meccanismo dell’inversione contabile in relazione alle forniture di prodotti da parte dei suoi soci. La citata disposizione prevede, infatti, che i passaggi dei prodotti agricoli e ittici agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati e l’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti.
La cooperativa, quindi, aveva emesso diverse fatture per conto dei produttori agricoli che l’avevano rifornita, annotando regolarmente i dati nei relativi registri IVA e nel sistema informatico, detraendo, quindi, la relativa imposta, ma non conservando una copia cartacea dei documenti emessi, di cui un esemplare era, invece, stato consegnato ai predetti produttori. La Guardia di Finanza, pertanto, in sede di verifica fiscale, a seguito della mancata esibizione di tali fatture di acquisto (emesse dalla stessa cooperativa per conto dei produttori/fornitori), disconosceva la relativa detrazione operata dalla contribuente.
Dopo la notifica del relativo atto impositivo, la cooperativa procedeva all’impugnazione dello stesso, ottenendo pronunce favorevoli in entrambi i gradi di merito. Ricorreva, allora, per Cassazione l’Amministrazione finanziaria, eccependo che la contribuente non aveva correttamente adempiuto agli obblighi di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture con le modalità, forme e tempi previsti dall’art. 25 del DPR 633/1972.
La Suprema Corte non ha condiviso, però, l’assunto della difesa erariale. Gli Ermellini hanno ricordato, innanzitutto, che, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria contesti l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, spetta al contribuente dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina IVA e di essere in possesso dei documenti legittimanti la detrazione d’imposta, ovvero le fatture ed registri, che devono anche essere formalmente regolari (cfr. Cass. 11109/2003), ma nel caso di specie era pacifico che le operazioni erano effettivamente avvenute, essendo in contestazione la detrazione dell’imposta soltanto per la mancata conservazione delle fatture di acquisto.
In tal caso, secondo la Cassazione, non può che trovare applicazione il principio più volte sancito dalla Corte UE, in base al quale gli Stati membri possono introdurre delle formalità ed obblighi in materia di IVA, applicando delle sanzioni amministrative in caso di violazione, ma non possono negare la detrazione dell’imposta per la sola mancata osservazione delle predette formalità da parte del soggetto passivo ad esse tenuto, giacché, per il principio di neutralità fiscale, la detrazione dell’imposta deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti (cfr. cause Corte CE C-95/07 e C-96/07, C-392/09, C-385/09).
Gli Ermellini hanno stabilito, quindi, che gli obblighi di tenuta, conservazione e registrazione delle fatture con le modalità, forme e tempi previsti dall’art. 25 del DPR 633/1972 non costituiscono condizione essenziale per il riconoscimento del diritto alla detrazione, qualora vi sia la prova certa dell’avvenuto effettivo versamento dell’imposta. Nel caso di specie, quindi, la detrazione dell’IVA non poteva ritenersi indebita.
I giudici di legittimità, rifacendosi ai principi comunitari, hanno così confermato che l’assolvimento degli adempimenti sostanziali da parte del contribuente comporta comunque il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, sempreché non vi siano contestazioni in merito all’esistenza delle operazioni. Tuttavia, appena qualche settimana fa, gli stessi Supremi giudici si erano dimostrati molto più rigidi sul punto, escludendo il diritto alla detrazione Iva in caso di mancata stampa dei relativi registri conservati soltanto nel sistema informatico (cfr. Cass. 22245/2011).
La pronuncia trae origine da una verifica delle Fiamme Gialle nei confronti di una società cooperativa agricola, che, avvalendosi dell’art. 34, comma 7 del DPR 633/1972, aveva applicato il meccanismo dell’inversione contabile in relazione alle forniture di prodotti da parte dei suoi soci. La citata disposizione prevede, infatti, che i passaggi dei prodotti agricoli e ittici agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati e l’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti.
La cooperativa, quindi, aveva emesso diverse fatture per conto dei produttori agricoli che l’avevano rifornita, annotando regolarmente i dati nei relativi registri IVA e nel sistema informatico, detraendo, quindi, la relativa imposta, ma non conservando una copia cartacea dei documenti emessi, di cui un esemplare era, invece, stato consegnato ai predetti produttori. La Guardia di Finanza, pertanto, in sede di verifica fiscale, a seguito della mancata esibizione di tali fatture di acquisto (emesse dalla stessa cooperativa per conto dei produttori/fornitori), disconosceva la relativa detrazione operata dalla contribuente.
Dopo la notifica del relativo atto impositivo, la cooperativa procedeva all’impugnazione dello stesso, ottenendo pronunce favorevoli in entrambi i gradi di merito. Ricorreva, allora, per Cassazione l’Amministrazione finanziaria, eccependo che la contribuente non aveva correttamente adempiuto agli obblighi di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture con le modalità, forme e tempi previsti dall’art. 25 del DPR 633/1972.
La Suprema Corte non ha condiviso, però, l’assunto della difesa erariale. Gli Ermellini hanno ricordato, innanzitutto, che, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria contesti l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, spetta al contribuente dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina IVA e di essere in possesso dei documenti legittimanti la detrazione d’imposta, ovvero le fatture ed registri, che devono anche essere formalmente regolari (cfr. Cass. 11109/2003), ma nel caso di specie era pacifico che le operazioni erano effettivamente avvenute, essendo in contestazione la detrazione dell’imposta soltanto per la mancata conservazione delle fatture di acquisto.
In tal caso, secondo la Cassazione, non può che trovare applicazione il principio più volte sancito dalla Corte UE, in base al quale gli Stati membri possono introdurre delle formalità ed obblighi in materia di IVA, applicando delle sanzioni amministrative in caso di violazione, ma non possono negare la detrazione dell’imposta per la sola mancata osservazione delle predette formalità da parte del soggetto passivo ad esse tenuto, giacché, per il principio di neutralità fiscale, la detrazione dell’imposta deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti (cfr. cause Corte CE C-95/07 e C-96/07, C-392/09, C-385/09).
Gli Ermellini hanno stabilito, quindi, che gli obblighi di tenuta, conservazione e registrazione delle fatture con le modalità, forme e tempi previsti dall’art. 25 del DPR 633/1972 non costituiscono condizione essenziale per il riconoscimento del diritto alla detrazione, qualora vi sia la prova certa dell’avvenuto effettivo versamento dell’imposta. Nel caso di specie, quindi, la detrazione dell’IVA non poteva ritenersi indebita.
I giudici di legittimità, rifacendosi ai principi comunitari, hanno così confermato che l’assolvimento degli adempimenti sostanziali da parte del contribuente comporta comunque il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, sempreché non vi siano contestazioni in merito all’esistenza delle operazioni. Tuttavia, appena qualche settimana fa, gli stessi Supremi giudici si erano dimostrati molto più rigidi sul punto, escludendo il diritto alla detrazione Iva in caso di mancata stampa dei relativi registri conservati soltanto nel sistema informatico (cfr. Cass. 22245/2011).
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