collegio sindacale
«Mission impossible» per il sindaco unico
Le nuove regole faranno ricadere su un solo professionista un numero triplo di adempimenti con il rischio di non vedere aumentato il compenso
/ Martedì 15 novembre 2011
Con la “miniriforma” del diritto societario introdotta a mezzo di un maxiemendamento, sono stati ridotti da tre a uno i componenti del collegio sindacale in circa il 70% delle società italiane (come dire alla Commissione Vietti, che ha lavorato quasi 2 anni con 53 membri scelti fra i migliori esperti nazionali di diritto societario: hai scritto regole prive di senso).
Le nuove regole, peraltro, legano nelle spa la presenza collegiale dei sindaci ai ricavi e al patrimonio netto, quindi il verificarsi di perdite consistenti, con conseguente riduzione patrimoniale (cioè nella situazione più pericolosa), determinerà la possibilità di nominare un sindaco unico.
La fagocitazione degli organi di controllo societario indurrebbe a ritenere gli stessi quale causa (o perlomeno fondamentale concausa) delle ragioni della crisi italica. Allora, per una maggior “regolarità” dei bilanci e della gestione societaria, pochi sindaci ma con incombenze immutate, anzi con obblighi di revisione che, secondo le regole comunitarie, sono in procinto di essere a breve enormemente ampliati.
Dunque, d’ora innanzi (se l’interpretazione letterale, ma carente di logica, delle nuove norme venisse confermata con inestendibilità delle previsioni in tema di spa alle srl) il sindaco, “solo soletto”, anche in grandi srl (con milioni di capitale netto, attivo di bilancio e con decine di milioni di fatturato, oltre che con decine o centinaia di dipendenti) dovrà:
- verificare che la società rispetti la legge (in senso lato, quindi, tutte le leggi nazionali, locali e settoriali) e lo Statuto;
- acclarare che la società venga gestita secondo corretti e razionali criteri di economicità;
- effettuare l’analisi dei rischi societari;
- partecipare ai cda, alle assemblee e agli eventuali comitati esecutivi, esprimendo il proprio dissenso sulle delibere “irrazionali”;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- chiedere informazioni agli amministratori (soprattutto nel caso di amministratore unico) sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, nonché in merito alle società controllate (perché, si noti, il sindaco resta unico anche nelle “piccole” srl chiamate al consolidato);
- convocare l’assemblea in caso di omissioni o ritardi degli amministratori, nonché quando ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e, in generale, provvedere alle incombenze sostitutive;
- ricevere ed espletare indagini sulle denunce di potenziali irregolarità ravvisate dai soci (i quali, si noti, potranno a loro volta sottoporre a verifica i verbali del sindaco unico);
- verificare il rispetto dei rapporti soci/società con particolare riferimento alle procedure di finanziamento-soci, recessi, aumenti e riduzioni di capitali;
- emettere i doverosi pareri richiesti dalla legge (ad esempio, sui compensi particolari agli ad, sulla capitalizzazione di costi, ecc.);
- provvedere all’impugnativa delle deliberazioni del cda in conflitto di interesse ex art. 2475-ter c.c., e (almeno secondo giurisprudenza prevalente) anche su quelle non in conformità alla legge o allo statuto;
- verificare durante l’anno il realizzarsi di perdite eccedenti le misure previste dagli art. 2446 e 2447 c.c. e adottare gli opportuni provvedimenti;
- produrre (almeno secondo parte della giurisprudenza) denunce per gravi irregolarità degli amministratori ex art. 2409 c.c.;
- verificare se si fossero eventualmente prodotte cause di liquidazione della società non evidenziate dagli amministratori e comunicarle al tribunale;
- verificare, in caso di crisi, la tempestività delle cosiddette “procedure di allerta”, eventualmente sollecitando strumenti di composizione negoziale della crisi;
- assumere la gestione ordinaria della società in caso di cessazione di tutti gli amministratori (morte o revoca dell’amministratore unico, fuga o arresto di tutti gli amministratori);
- verificare la correttezza sostanziale di ogni operazione straordinaria;
- emettere un parere all’assemblea sull’approvazione del bilancio.
Ma questo non basta. Il sindaco, se l’atto costitutivo non prevede diversamente (e la stragrande maggioranza degli attuali atti costitutivi non lo fa), sempre solo soletto dovrà provvedere alla revisione legale dei conti, che secondo il CNDCEC (si veda il documento “Applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”) richiede fra l’altro di:
- effettuare le procedure di pianificazione;
- analizzare il sistema di controllo interno;
- richiedere la lettera di attestazione;
- procedere alle verifiche periodiche sulla contabilità, gli adempimenti fiscali e previdenziali, sui libri contabili e del lavoro;
- inviare eventuali lettere di suggerimenti alla direzione;
- verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio;
- provvedere alla circolarizzazione di clienti, fornitori e istituti di credito, nonché alle eventuali “procedure alternative” in caso di mancata risposta;
- effettuare un’analisi dei contenziosi delle cause in corso e delle situazioni di rischio, ivi compreso quello di errori e frodi;
- accertare (sul campo) la verifica della consistenza del magazzino;
- realizzare a campione la verifica di tutte le voci di bilancio (liquidità, titoli e partecipazioni, clienti, debiti, accantonamenti a fondi, patrimonio netto, conti d’ordine e dei ratei e risconti, nonché sul Conto economico e sul rispetto dei principi di competenza);
- verificare, specificamente, le valutazioni delle immobilizzazioni immateriali;
- acclarare la correttezza della Nota integrativa e della relazione sulla gestione;
- indagare sui rischi di continuità aziendale;
- esprimere un giudizio sul bilancio.
Le vecchie incombenze unite alle nuove, previste dal DLgs. 39/2010, stavano ingenerando ormai da mesi nei professionisti l’implementazione e l’aggiornamento delle conoscenze individuali che, nell’ambito del collegio, potevano integrarsi e determinare controlli nel complesso efficaci ed efficienti.
Ora si chiede molto di più. Si chiede a un unico professionista:
- di eseguire (da solo) quello che da sempre si è verificato in tre, in un crescendo continuo di disposizioni legislative e di rischi aziendali (si pensi alla privacy, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, agli stress-test, agli obblighi di rispetto della legislazione ambientale, solo per citare le disposizioni degli ultimi anni);
- di eseguire (sempre in una “magnifica solitudine”) tutti i controlli che abitualmente espleterebbe una società di revisione.
Delle due l’una: o il professionista, con idonea remunerazione assolutamente equiparabile a quella fino ad oggi erogata al collegio, coinvolge nei controlli l’intero studio professionale (nel qual caso, la società non conseguirebbe nessun obiettivo di risparmio); oppure, semplicemente, “non si vogliono” più i controlli sulle società e i bilanci, affidando gli stessi a soggetti che, con irresponsabilità assoluta, li effettuino (in via pressoché formale) accontentandosi di esigue remunerazioni.
Nell’uno e nell’altro caso, non mi pare che gli “obiettivi salvifici” per l’italica patria possano dirsi conseguiti.
Le nuove regole, peraltro, legano nelle spa la presenza collegiale dei sindaci ai ricavi e al patrimonio netto, quindi il verificarsi di perdite consistenti, con conseguente riduzione patrimoniale (cioè nella situazione più pericolosa), determinerà la possibilità di nominare un sindaco unico.
La fagocitazione degli organi di controllo societario indurrebbe a ritenere gli stessi quale causa (o perlomeno fondamentale concausa) delle ragioni della crisi italica. Allora, per una maggior “regolarità” dei bilanci e della gestione societaria, pochi sindaci ma con incombenze immutate, anzi con obblighi di revisione che, secondo le regole comunitarie, sono in procinto di essere a breve enormemente ampliati.
Dunque, d’ora innanzi (se l’interpretazione letterale, ma carente di logica, delle nuove norme venisse confermata con inestendibilità delle previsioni in tema di spa alle srl) il sindaco, “solo soletto”, anche in grandi srl (con milioni di capitale netto, attivo di bilancio e con decine di milioni di fatturato, oltre che con decine o centinaia di dipendenti) dovrà:
- verificare che la società rispetti la legge (in senso lato, quindi, tutte le leggi nazionali, locali e settoriali) e lo Statuto;
- acclarare che la società venga gestita secondo corretti e razionali criteri di economicità;
- effettuare l’analisi dei rischi societari;
- partecipare ai cda, alle assemblee e agli eventuali comitati esecutivi, esprimendo il proprio dissenso sulle delibere “irrazionali”;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- chiedere informazioni agli amministratori (soprattutto nel caso di amministratore unico) sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, nonché in merito alle società controllate (perché, si noti, il sindaco resta unico anche nelle “piccole” srl chiamate al consolidato);
- convocare l’assemblea in caso di omissioni o ritardi degli amministratori, nonché quando ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e, in generale, provvedere alle incombenze sostitutive;
- ricevere ed espletare indagini sulle denunce di potenziali irregolarità ravvisate dai soci (i quali, si noti, potranno a loro volta sottoporre a verifica i verbali del sindaco unico);
- verificare il rispetto dei rapporti soci/società con particolare riferimento alle procedure di finanziamento-soci, recessi, aumenti e riduzioni di capitali;
- emettere i doverosi pareri richiesti dalla legge (ad esempio, sui compensi particolari agli ad, sulla capitalizzazione di costi, ecc.);
- provvedere all’impugnativa delle deliberazioni del cda in conflitto di interesse ex art. 2475-ter c.c., e (almeno secondo giurisprudenza prevalente) anche su quelle non in conformità alla legge o allo statuto;
- verificare durante l’anno il realizzarsi di perdite eccedenti le misure previste dagli art. 2446 e 2447 c.c. e adottare gli opportuni provvedimenti;
- produrre (almeno secondo parte della giurisprudenza) denunce per gravi irregolarità degli amministratori ex art. 2409 c.c.;
- verificare se si fossero eventualmente prodotte cause di liquidazione della società non evidenziate dagli amministratori e comunicarle al tribunale;
- verificare, in caso di crisi, la tempestività delle cosiddette “procedure di allerta”, eventualmente sollecitando strumenti di composizione negoziale della crisi;
- assumere la gestione ordinaria della società in caso di cessazione di tutti gli amministratori (morte o revoca dell’amministratore unico, fuga o arresto di tutti gli amministratori);
- verificare la correttezza sostanziale di ogni operazione straordinaria;
- emettere un parere all’assemblea sull’approvazione del bilancio.
Ma questo non basta. Il sindaco, se l’atto costitutivo non prevede diversamente (e la stragrande maggioranza degli attuali atti costitutivi non lo fa), sempre solo soletto dovrà provvedere alla revisione legale dei conti, che secondo il CNDCEC (si veda il documento “Applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”) richiede fra l’altro di:
- effettuare le procedure di pianificazione;
- analizzare il sistema di controllo interno;
- richiedere la lettera di attestazione;
- procedere alle verifiche periodiche sulla contabilità, gli adempimenti fiscali e previdenziali, sui libri contabili e del lavoro;
- inviare eventuali lettere di suggerimenti alla direzione;
- verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio;
- provvedere alla circolarizzazione di clienti, fornitori e istituti di credito, nonché alle eventuali “procedure alternative” in caso di mancata risposta;
- effettuare un’analisi dei contenziosi delle cause in corso e delle situazioni di rischio, ivi compreso quello di errori e frodi;
- accertare (sul campo) la verifica della consistenza del magazzino;
- realizzare a campione la verifica di tutte le voci di bilancio (liquidità, titoli e partecipazioni, clienti, debiti, accantonamenti a fondi, patrimonio netto, conti d’ordine e dei ratei e risconti, nonché sul Conto economico e sul rispetto dei principi di competenza);
- verificare, specificamente, le valutazioni delle immobilizzazioni immateriali;
- acclarare la correttezza della Nota integrativa e della relazione sulla gestione;
- indagare sui rischi di continuità aziendale;
- esprimere un giudizio sul bilancio.
Le vecchie incombenze unite alle nuove, previste dal DLgs. 39/2010, stavano ingenerando ormai da mesi nei professionisti l’implementazione e l’aggiornamento delle conoscenze individuali che, nell’ambito del collegio, potevano integrarsi e determinare controlli nel complesso efficaci ed efficienti.
Ora si chiede molto di più. Si chiede a un unico professionista:
- di eseguire (da solo) quello che da sempre si è verificato in tre, in un crescendo continuo di disposizioni legislative e di rischi aziendali (si pensi alla privacy, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, agli stress-test, agli obblighi di rispetto della legislazione ambientale, solo per citare le disposizioni degli ultimi anni);
- di eseguire (sempre in una “magnifica solitudine”) tutti i controlli che abitualmente espleterebbe una società di revisione.
Delle due l’una: o il professionista, con idonea remunerazione assolutamente equiparabile a quella fino ad oggi erogata al collegio, coinvolge nei controlli l’intero studio professionale (nel qual caso, la società non conseguirebbe nessun obiettivo di risparmio); oppure, semplicemente, “non si vogliono” più i controlli sulle società e i bilanci, affidando gli stessi a soggetti che, con irresponsabilità assoluta, li effettuino (in via pressoché formale) accontentandosi di esigue remunerazioni.
Nell’uno e nell’altro caso, non mi pare che gli “obiettivi salvifici” per l’italica patria possano dirsi conseguiti.
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