accertamento
Nuovo redditometro: più oneri e difficile controllo
La rivisitazione delle voci di spesa aumenterà, di fatto, gli adempimenti a carico dei contribuenti
/ Giovedì 03 novembre 2011
Il nuovo strumento di “orientamento” al redditometro (art. 38, comma 5, del DPR 600/1973), recentemente presentato dall’Agenzia delle Entrate, è fortemente caratterizzato dal concetto di spesa, tanto che il nuovo software di calcolo predisposto dall’Amministrazione Finanziaria (che non è ancora quello che si utilizzerà per l’accertamento) si basa sul contenuto induttivo di oltre cento diverse voci di spesa per determinare il reddito sinteticamente accertabile. Ed è qui che sta la prima grande differenza rispetto alla “vecchia” versione del redditometro, che, come si ricorderà, si basava soltanto sul possesso di beni e servizi appartenenti alle seguenti nove voci di spesa: aeromobili, navi ed imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore, roulottes, residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, cavalli da corsa o da equitazione, assicurazioni di ogni tipo (cfr. DM 10 settembre 1992).
Se è certamente apprezzabile la rivisitazione degli elementi da considerare ai fini del calcolo redditometrico, è appena il caso di meditare se la scelta di un ventaglio così ampio (oltre cento voci di spesa) non sia forse eccessivo, ai fini dell’economia e dell’efficacia della procedura accertativa, ma anche e soprattutto per gli ulteriori oneri che comporterà sui contribuenti.
Prendendo le mosse da questi ultimi e considerando il caso di un tipico lavoratore dipendente, il Fisco potrà chiedere di dichiarare l’importo di ciascuna delle oltre cento voci di spesa sostenute e dunque il contribuente dovrà tenere traccia documentale di ognuna di esse. Sarà allora necessario, anche per i soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, dotarsi di una sorta di contabilità minima personale per far fronte a questa particolare tipologia di accertamenti, con i quali il Fisco potrà chiedere conto di spese pagate che generalmente non vengono annotate da alcuna parte, quali, ad esempio, quelle per i viaggi, gli abbonamenti a circoli sportivi, i pernottamenti in hotel, le donazioni effettuate, i centri benessere e i giochi online. Tutte queste spese, peraltro, non essendo generalmente inerenti ad attività d’impresa o di lavoro autonomo, non vengono rilevate neppure nella contabilità di imprenditori individuali, professionisti o artisti, sicché anche costoro dovranno porre in essere ulteriori adempimenti per tener conto di tali spese monitorate dal Fisco.
Qualche perplessità sorge anche sull’efficacia della procedura accertativa per via di un approccio così esteso. Se si considerano le nove voci di beni e servizi oggetto del vecchio calcolo del redditometro, emerge in tutta evidenza che, a fronte del questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti per la dichiarazione dei relativi importi, gran parte dei dati potevano essere acquisiti direttamente e verificati con facilità dallo stesso Ufficio accertatore: tutti gli automezzi, infatti, sono registrati al PRA; gran parte delle imbarcazioni al Registro navale; i dati delle residenze principali e secondarie sono presenti in Catasto; le informazioni sui collaboratori familiari sono riscontrabili con i dati previdenziali dell’INPS, così come il possesso di cavalli da corsa è verificabile presso l’Unire; infine, per i contratti assicurativi vi è l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Insomma, quanto dichiarato dai contribuenti nel questionario inviato dall’Ufficio poteva facilmente essere controllato (e forse anche non richiesto, in forza delle disposizioni statutarie).
Con il nuovo strumento, invece, per alcune voci di spesa, il Fisco dovrà sostanzialmente “fidarsi” di quanto affermato dai contribuenti. Si pensi, ad esempio, al caso sempre più frequente delle prenotazioni alberghiere e di interi pacchetti turistici presso agenzie di viaggi online: se l’importo complessivo pagato è inferiore a 3.600 euro (e salvo viaggi di lusso, generalmente lo è), tale spesa non viene comunicata al Fisco tramite il cosiddetto “spesometro” e difficilmente la stessa informazione potrà essere acquisita tramite campagne di raccolta dati sul territorio. Senza contare che, se l’agenzia di viaggi è online, di certo il Fisco non può inviare questionari a tutti gli operatori del settore, inclusi quelli virtuali.
Un altro esempio: una tv al plasma, acquistata in contanti e con scontrino fiscale al prezzo di 2.499 euro, è sicuramente un discreto indice di capacità contributiva che rientra tra quelli previsti dal nuovo strumento (elettrodomestici), ma che il Fisco non potrà conoscere a meno di dichiarazione spontanea da parte del contribuente (infatti: no “spesometro”, sì contanti, no fattura nominativa). Gli esempi potrebbero essere ancora molti. Sarà poi interessante capire come, salva la dichiarazione spontanea del contribuente, il Fisco potrà mai “scovare” le donazioni fatte in contanti da padre a figlio (incluse nelle cento voci).
Se il vecchio redditometro riusciva a “mappare” completamente la capacità di spesa del contribuente con solo nove voci, il nuovo strumento, invece, ne impiega oltre cento, rischiando però di “perderne” qualcuna (non verificabile) che potrebbe, tuttavia, essere significativa.
Se è certamente apprezzabile la rivisitazione degli elementi da considerare ai fini del calcolo redditometrico, è appena il caso di meditare se la scelta di un ventaglio così ampio (oltre cento voci di spesa) non sia forse eccessivo, ai fini dell’economia e dell’efficacia della procedura accertativa, ma anche e soprattutto per gli ulteriori oneri che comporterà sui contribuenti.
Prendendo le mosse da questi ultimi e considerando il caso di un tipico lavoratore dipendente, il Fisco potrà chiedere di dichiarare l’importo di ciascuna delle oltre cento voci di spesa sostenute e dunque il contribuente dovrà tenere traccia documentale di ognuna di esse. Sarà allora necessario, anche per i soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, dotarsi di una sorta di contabilità minima personale per far fronte a questa particolare tipologia di accertamenti, con i quali il Fisco potrà chiedere conto di spese pagate che generalmente non vengono annotate da alcuna parte, quali, ad esempio, quelle per i viaggi, gli abbonamenti a circoli sportivi, i pernottamenti in hotel, le donazioni effettuate, i centri benessere e i giochi online. Tutte queste spese, peraltro, non essendo generalmente inerenti ad attività d’impresa o di lavoro autonomo, non vengono rilevate neppure nella contabilità di imprenditori individuali, professionisti o artisti, sicché anche costoro dovranno porre in essere ulteriori adempimenti per tener conto di tali spese monitorate dal Fisco.
Qualche perplessità sorge anche sull’efficacia della procedura accertativa per via di un approccio così esteso. Se si considerano le nove voci di beni e servizi oggetto del vecchio calcolo del redditometro, emerge in tutta evidenza che, a fronte del questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti per la dichiarazione dei relativi importi, gran parte dei dati potevano essere acquisiti direttamente e verificati con facilità dallo stesso Ufficio accertatore: tutti gli automezzi, infatti, sono registrati al PRA; gran parte delle imbarcazioni al Registro navale; i dati delle residenze principali e secondarie sono presenti in Catasto; le informazioni sui collaboratori familiari sono riscontrabili con i dati previdenziali dell’INPS, così come il possesso di cavalli da corsa è verificabile presso l’Unire; infine, per i contratti assicurativi vi è l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Insomma, quanto dichiarato dai contribuenti nel questionario inviato dall’Ufficio poteva facilmente essere controllato (e forse anche non richiesto, in forza delle disposizioni statutarie).
Con il nuovo strumento, invece, per alcune voci di spesa, il Fisco dovrà sostanzialmente “fidarsi” di quanto affermato dai contribuenti. Si pensi, ad esempio, al caso sempre più frequente delle prenotazioni alberghiere e di interi pacchetti turistici presso agenzie di viaggi online: se l’importo complessivo pagato è inferiore a 3.600 euro (e salvo viaggi di lusso, generalmente lo è), tale spesa non viene comunicata al Fisco tramite il cosiddetto “spesometro” e difficilmente la stessa informazione potrà essere acquisita tramite campagne di raccolta dati sul territorio. Senza contare che, se l’agenzia di viaggi è online, di certo il Fisco non può inviare questionari a tutti gli operatori del settore, inclusi quelli virtuali.
Un altro esempio: una tv al plasma, acquistata in contanti e con scontrino fiscale al prezzo di 2.499 euro, è sicuramente un discreto indice di capacità contributiva che rientra tra quelli previsti dal nuovo strumento (elettrodomestici), ma che il Fisco non potrà conoscere a meno di dichiarazione spontanea da parte del contribuente (infatti: no “spesometro”, sì contanti, no fattura nominativa). Gli esempi potrebbero essere ancora molti. Sarà poi interessante capire come, salva la dichiarazione spontanea del contribuente, il Fisco potrà mai “scovare” le donazioni fatte in contanti da padre a figlio (incluse nelle cento voci).
Se il vecchio redditometro riusciva a “mappare” completamente la capacità di spesa del contribuente con solo nove voci, il nuovo strumento, invece, ne impiega oltre cento, rischiando però di “perderne” qualcuna (non verificabile) che potrebbe, tuttavia, essere significativa.
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