iva
Nei contratti collegati rileva la somma dei corrispettivi
Ai fini della comunicazione relativa agli elenchi «clienti e fornitori», l’Agenzia ha chiarito che la sommatoria prescinde dall’anno solare
Nella predisposizione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per la verifica della soglia dell’operazione bisogna tener conto, come regola generale, del corrispettivo pattuito tra le parti (provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010). Regole particolari, e in deroga a tale principio, sono state previste per i contratti tra loro collegati.
L’Agenzia delle Entrate, dopo essere intervenuta con la circ. n. 24/2011, il 24 ottobre 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’’obbligo in questione, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle principali associazioni di categoria. In presenza di più contratti tra loro collegati, il provvedimento direttoriale stabilisce che, ai fini della verifica del limite (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per l’anno 2011), si deve considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi stabiliti dalle parti per tutti i predetti contratti. Tale “sommatoria” prescinde dal periodo temporale di riferimento stabilito dalle parti, con la conseguenza che la fattispecie in esame può riguardare anche più anni solari, in quanto è sempre necessario collegare tra loro i singoli contratti. Sul punto, la circ. n. 24/2011 ha fornito importanti chiarimenti, riguardo le modalità di individuazione del collegamento negoziale e di compilazione della comunicazione in presenza di corrispettivi frazionati riferiti a più contratti tra loro collegati.
In relazione al primo aspetto, l’Agenzia delle Entrate, richiamando l’orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. sentenze 10 luglio 2008 n. 18884, 17 dicembre 2004 n. 23470 e 16 marzo 2006 n. 5851; in ogni caso, come stabilito dalle sentenze 28 marzo 2006 n. 7074 e 12 luglio 2005 n. 14611, il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto), ha evidenziato che “il collegamento negoziale, sia che trovi la sua fonte nella legge, ovvero nell’autonomia negoziale delle parti, è essenzialmente un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti; tale collegamento può, tra l’altro, riguardare sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo”.
Da ciò, prosegue la circolare, deriva che, “ai fini della comunicazione in parola, il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento”. Relativamente al collegamento negoziale desunto dalla legge, l’Agenzia cita, ad esempio, il subcontratto di locazione (art. 1595 c.c.), il subcontratto di mandato (art. 1717 c.c.), il subcontratto di fornitura (L. n. 192/1998) e il contratto preliminare rispetto a quello definitivo. Riguardo il collegamento negoziale per volontà delle parti, invece, sono citati gli esempi della locazione con patto di futura vendita, ovvero quello riferito alla vendita di un veicolo collegato al contratto di finanziamento.
Sulle modalità di comunicazione degli importi riferiti a contratti tra loro collegati, l’Agenzia delle Entrate precisa che in presenza di pagamento frazionato del corrispettivo, il cui totale supera la soglia di 3.000 euro (ovvero 3.600) in un anno solare, “deve essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un’unica riga del tracciato record. In tali casi, nel campo data dell’operazione, va indicata la data di registrazione dell’ultima operazione resa e ricevuta nell’anno di riferimento ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell’articolo 6 del decreto”.
Dalla lettura del documento dell’Agenzia emerge che, nella fattispecie di contratti tra loro collegati, si deve aver riguardo, per la verifica della soglia, al corrispettivo totale pattuito per ciascun anno solare. In realtà, il riferimento all’anno solare, quale parametro temporale di riferimento per la verifica della soglia, non è previsto dalle disposizioni del provvedimento del 22 dicembre 2010, ragion per cui l’Agenzia, in risposta a uno specifico quesito, il 24 ottobre ha precisato che l’importo va verificato sommando i corrispettivi pattuiti in relazione ai singoli contratti, anche se gli stessi si riferiscono ad annualità diverse. Tale interpretazione, se da un lato appare più aderente alle indicazioni normative, dall’altro rende più complesso individuare le operazioni oggetto di comunicazione, in quanto costringe i soggetti interessati ad “allargare” il campo di ricerca anche con riferimento a situazioni riferite a più anni solari.
Si pensi, ad esempio, a due contratti tra loro collegati, per i quali si prevede un corrispettivo di 2.000 euro ciascuno, stipulati in due anni diversi. Secondo l’Agenzia, “l’importo va verificato con riferimento al valore complessivo dei contratti collegati quindi i due contratti dell’esempio, da 2.000 €, costituiscono oggetto di comunicazione. Più precisamente, dovranno essere comunicati con la «modalità di pagamento» = 2, quali importi frazionati”.
/ Sandro CERATO
L’Agenzia delle Entrate, dopo essere intervenuta con la circ. n. 24/2011, il 24 ottobre 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’’obbligo in questione, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle principali associazioni di categoria. In presenza di più contratti tra loro collegati, il provvedimento direttoriale stabilisce che, ai fini della verifica del limite (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per l’anno 2011), si deve considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi stabiliti dalle parti per tutti i predetti contratti. Tale “sommatoria” prescinde dal periodo temporale di riferimento stabilito dalle parti, con la conseguenza che la fattispecie in esame può riguardare anche più anni solari, in quanto è sempre necessario collegare tra loro i singoli contratti. Sul punto, la circ. n. 24/2011 ha fornito importanti chiarimenti, riguardo le modalità di individuazione del collegamento negoziale e di compilazione della comunicazione in presenza di corrispettivi frazionati riferiti a più contratti tra loro collegati.
In relazione al primo aspetto, l’Agenzia delle Entrate, richiamando l’orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. sentenze 10 luglio 2008 n. 18884, 17 dicembre 2004 n. 23470 e 16 marzo 2006 n. 5851; in ogni caso, come stabilito dalle sentenze 28 marzo 2006 n. 7074 e 12 luglio 2005 n. 14611, il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto), ha evidenziato che “il collegamento negoziale, sia che trovi la sua fonte nella legge, ovvero nell’autonomia negoziale delle parti, è essenzialmente un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti; tale collegamento può, tra l’altro, riguardare sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo”.
Da ciò, prosegue la circolare, deriva che, “ai fini della comunicazione in parola, il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento”. Relativamente al collegamento negoziale desunto dalla legge, l’Agenzia cita, ad esempio, il subcontratto di locazione (art. 1595 c.c.), il subcontratto di mandato (art. 1717 c.c.), il subcontratto di fornitura (L. n. 192/1998) e il contratto preliminare rispetto a quello definitivo. Riguardo il collegamento negoziale per volontà delle parti, invece, sono citati gli esempi della locazione con patto di futura vendita, ovvero quello riferito alla vendita di un veicolo collegato al contratto di finanziamento.
Sulle modalità di comunicazione degli importi riferiti a contratti tra loro collegati, l’Agenzia delle Entrate precisa che in presenza di pagamento frazionato del corrispettivo, il cui totale supera la soglia di 3.000 euro (ovvero 3.600) in un anno solare, “deve essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un’unica riga del tracciato record. In tali casi, nel campo data dell’operazione, va indicata la data di registrazione dell’ultima operazione resa e ricevuta nell’anno di riferimento ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell’articolo 6 del decreto”.
Dalla lettura del documento dell’Agenzia emerge che, nella fattispecie di contratti tra loro collegati, si deve aver riguardo, per la verifica della soglia, al corrispettivo totale pattuito per ciascun anno solare. In realtà, il riferimento all’anno solare, quale parametro temporale di riferimento per la verifica della soglia, non è previsto dalle disposizioni del provvedimento del 22 dicembre 2010, ragion per cui l’Agenzia, in risposta a uno specifico quesito, il 24 ottobre ha precisato che l’importo va verificato sommando i corrispettivi pattuiti in relazione ai singoli contratti, anche se gli stessi si riferiscono ad annualità diverse. Tale interpretazione, se da un lato appare più aderente alle indicazioni normative, dall’altro rende più complesso individuare le operazioni oggetto di comunicazione, in quanto costringe i soggetti interessati ad “allargare” il campo di ricerca anche con riferimento a situazioni riferite a più anni solari.
Si pensi, ad esempio, a due contratti tra loro collegati, per i quali si prevede un corrispettivo di 2.000 euro ciascuno, stipulati in due anni diversi. Secondo l’Agenzia, “l’importo va verificato con riferimento al valore complessivo dei contratti collegati quindi i due contratti dell’esempio, da 2.000 €, costituiscono oggetto di comunicazione. Più precisamente, dovranno essere comunicati con la «modalità di pagamento» = 2, quali importi frazionati”.
/ Sandro CERATO
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