Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 3 novembre 2011

Contenzioso : Stop alla dilazione dei ruoli per chi definisce la lite

Contenzioso

Stop alla dilazione dei ruoli per chi definisce la lite

La riscossione è sospesa per effetto del versamento delle somme da condono, quindi è bene interrompere i piani di dilazione in corso

/ Mercoledì 02 novembre 2011
In precedenti interventi (si veda “Il versamento delle somme da condono ferma la riscossione” del 25 ottobre 2011) era stata commentata la circolare 48/2011 dell’Agenzia delle Entrate che, sulla definizione delle liti pendenti, aveva sostenuto che il versamento delle somme da condono avrebbe, in sostanza, “messo al riparo” il contribuente da azioni esecutive o cautelari.
Sintetizzando, nella citata circolare, al paragrafo 9, è stato specificato che, una volta eseguiti i versamenti, dopo un sommario vaglio sulla definizione, sarebbe stata sospesa la riscossione dei ruoli, e che, per lo sgravio, il contribuente avrebbe dovuto attendere l’accertamento sulla regolarità della sanatoria. Ergo: il contribuente, stando così le cose, può stare tranquillo, siccome il versamento degli importi blocca la riscossione dopo un vaglio sommario sulla condonabilità del processo (a meno che il contribuente non abbia definito un processo di valore pari a 40.000 euro – la sanatoria è circoscritta al valore di 20.000 euro – o una causa su un atto emesso dall’Agenzia delle Dogane, la sospensione dovrebbe essere disposta).
È stato altresì sostenuto che le somme già pagate per effetto della riscossione frazionata possono essere scomputate da quelle dovute per la definizione, ma che l’eccedenza è restituita solo in caso di sentenza favorevole al contribuente: quindi, il contribuente che non ha pagato ancora la cartella di pagamento nonostante siano decorsi i sessanta giorni, in virtù di quanto appena detto in tema di sospensione della riscossione, non deve versare quanto indicato nella cartella stessa, ma eseguire i pagamenti con il modello F24 “Elementi identificativi” e inoltrare la domanda di sanatoria, in modo da “perfezionare” la definizione e beneficiare del blocco della riscossione (si veda “Versamenti sprint per il condono delle liti pendenti” del 16 settembre 2011).
Quid iuris nel caso della dilazione dei ruoli? Le indicazioni ufficiali nulla dicono sul punto.
Si pensi a un contribuente che abbia proposto ricorso contro un accertamento e che, in seguito alla ricezione della cartella di pagamento sulla riscossione in pendenza di giudizio, abbia chiesto la dilazione dei ruoli, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Ora, è in corso il piano di dilazione, ed è sopravvenuto il DL 98/2011, sulla definizione della causa avverso l’avviso di accertamento.
Si consiglia di interrompere immediatamente la dilazione
Il consiglio che viene spontaneo dare (si ribadisce che l’eccedenza di quanto già versato viene restituita solo in caso di soccombenza dell’Ufficio) è di interrompere immediatamente la dilazione, visto che, con il versamento integrale e tempestivo (termine ultimo: 30 novembre 2011) degli importi, la riscossione è sospesa.
Però, l’art. 19 del DPR 602/73 stabilisce a chiare lettere che l’omesso pagamento della prima rata del piano di dilazione nonché di due rate successive, anche non consecutive, causa l’immediata decadenza dal beneficio della dilazione: di conseguenza, “l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione”.
In queste ipotesi (si pensi al contribuente che, in precedenza, aveva omesso di pagare una rata per difficoltà finanziarie e che ora ne omette un’altra per il condono), che succede se, a settembre 2012, il Fisco, magari legittimamente, oppone il diniego di condono?
La dilazione può essere ancora concessa o vale la causa di decadenza illustrata?
Si auspica che Equitalia, in futuro, emani specifiche direttive su tale situazione, che, per effetto della sopravvenienza del DL 98/2011, si presenta alquanto particolare.
/ Alfio CISSELLO

Nessun commento:

Posta un commento