Adeguamento studi di settore: modalità, termini e conseguenze
La disciplina dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore contenuta nel DPR 195/1999 prevede che tale adeguamento sia:
- gratuito per gli studi “nuovi” o “revisionati”;
- sanzionato con una maggiorazione del 3% per gli studi che:
- non si trovano nel primo anno di applicazione (o di revisione);
- presentano uno scostamento superiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati.
- deve essere indicato nella dichiarazione unificata, nel quadro di determinazione del reddito d’impresa o professionale;
- viene ripreso nel quadro RS della dichiarazione dei redditi;
- deve essere effettuato entro il termine ordinario per il versamento a saldo delle imposte sul reddito ovvero entro il maggior termine previsto con la maggiorazione dello 0,40%;
- è rateizzabile.
1) 4726 denominato: Persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore;
2) 2118 denominato: Soggetti diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore.
Il versamento della maggiorazione del 3% deve essere effettuato nei termini previsti.
Si ritiene che non sia possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso in quanto la maggiorazione in argomento non ha natura di “tributo” e come tale non rientra tra le fattispecie contemplate dall’articolo 13 del D.lgs 472/1997.
Sui maggiori ricavi da adeguamento il contribuente oltre all’eventuale maggiorazione dovrà versare anche l’IVA da calcolarsi in base all’aliquota media.
L’imposta deve essere versata:
- entro il termine del versamento a saldo delle imposte sul reddito (quest’anno 6 luglio o 5 agosto con maggiorazione dello 0,40%);
- utilizzando il codice tributo 6494 denominato: Studi di settore adeguamento IVA;
- anche avvalendosi della possibilità di effettuare il versamento in forma rateale.
L’articolo 1, comma 17, della legge 296/2007 dispone che non risultano esperibili gli avvisi di accertamento di tipo analitico presuntivo (ex art. 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973) nei confronti dei contribuenti che risultano congrui, anche per effetto di adeguamento con le risultanze di GE.RI.CO. qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.
In assenza di una contestazione dei dati comunicati nella dichiarazione annuale, qualora gli Uffici volessero esperire un accertamento secondo la tipologia indicata, per superare l’accertamento a mezzo degli studi di settore, devono indicare nell’atto di accertamento le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.
Secondo quanto previsto dalla disciplina in tema di società di comodo (ex art. 30, comma 1, lettera c), n. 6-sexies, ln n. 724/1994) sono esclusi i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.
La congruità è rilevante anche se conseguita per il tramite dell’adeguamento dei ricavi dichiarati in dichiarazione e deve essere comunque accompagnata dalla coerenza a tutti gli indicatori previsti dallo studio di settore.
Ai fini dell’esclusione dall’applicazione dello speciale regime previsto per le società non operative va anche ricordato che è sufficiente la congruità sull’anno e non quella dell’intero triennio di osservazione ai fini della disciplina in analisi (circ. n. 14/E del 14 febbraio 2008).
I maggiori ricavi derivanti dall’adeguamento devono essere annotati in apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. A tal fine si ricorda che:
1) qualora, a seguito dell’adeguamento, l’ammontare dei ricavi dichiarati superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata, non sorge, per il periodo d’imposta successivo, l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria;
2) stessa cosa accade qualora il volume d’affari del contribuente superi il limite previsto dall’articolo 7 del Dpr 542/1999 per l’effettuazione trimestrale delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti. Il contribuente potrà quindi mantenere la cadenza trimestrale.
Scritto da Nicolò Cipriani il 4 luglio 2011
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