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giovedì 3 novembre 2011

BOLLO Auto d’epoca esenti dal «super bollo» se non utilizzate

BOLLO

Auto d’epoca esenti dal «super bollo» se non utilizzate

Addizionale erariale dovuta soltanto nel caso in cui debba essere pagata la tassa automobilistica
/ Mercoledì 02 novembre 2011
In merito al cosiddetto “super bollo” auto, introdotto dall’art. 23, comma 21 del DL n. 98/2011 (“manovra correttiva”), convertito nella L. n. 111/2011, andrebbe chiarito se l’addizionale erariale debba essere assolta anche da coloro che possiedono un’auto d’epoca con potenza superiore a 306 cavalli.
Al fine di poter precisare meglio la questione, si ricorda che, con il DM 7 ottobre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla novità prevista dal citato comma 21, che ha introdotto un’addizionale erariale del bollo auto per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 cv). La misura del “super bollo” è pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.
Il citato DM ha stabilito che, per l’anno 2011, sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che, al  6 luglio 2011, sulla base del PRA risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli con le sopradescritte caratteristiche. Dal 2012, i citati soggetti sono obbligati al versamento dell’addizionale qualora risultino iscritti al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo ordinario, e il versamento del super bollo sarà eseguito contestualmente a quello ordinario.
Dopo tali premesse, si evidenzia che i veicoli costruiti da almeno trent’anni sono esenti dalla tassa automobilistica ai sensi dell’art. 63, comma 1 della L. n. 342/2000. Si è tenuti al pagamento di una tassa forfetaria in misura fissa (“tassa di circolazione”) soltanto nel caso in cui tali veicoli vengano messi in circolazione su strade pubbliche. In questo caso, infatti, deve essere versata la tassa di circolazione anteriormente alla messa su strada (in qualsiasi mese dell’anno essa avvenga), indipendentemente dalla potenza del motore.
L’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche è estesa agli autoveicoli e motoveicoli che hanno compiuto vent’anni e che hanno i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico (si tratta, ad esempio, dei veicoli costruiti specificatamente per le competizioni, di quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, di quelli costruiti per esposizioni o mostre). Per tale tipologia di veicoli, il beneficio spetta soltanto se sono individuati dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) con apposita determinazione.
Il presupposto del super bollo è l’applicazione della tassa automobilistica
Tornando all’addizionale erariale del bollo auto, si ritiene che presupposto della stessa sia l’assoggettamento alla tassa automobilistica. In assenza dell’imposta, pertanto, non dovrebbe essere dovuto nemmeno il pagamento della relativa addizionale. Viceversa, l’addizionale dovrebbe essere pagata nei casi in cui è dovuto il bollo auto.
In relazione alle macchine d’epoca e a quelle di interesse storico e collezionistico, pertanto, si ritiene che il “super bollonon debba essere pagato se il veicolo non viene messo in circolazione su strade pubbliche. Viceversa, in mancanza di precisazioni, si è portati a ritenere che l’addizionale in oggetto debba essere versata nel caso in cui i veicoli siano utilizzati su strada, unitamente alla tassa forfetaria di circolazione.
Conseguentemente a quanto detto, non risulterebbe dovuto il “super bollo” per i veicoli importati temporaneamente, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all’estero per un periodo di tre mesi (tali soggetti, infatti, sono esenti dal bollo auto ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 39/1953), né per i concessionari che possiedono in magazzino autoveicoli di potenza superiore a 306 cv. Per le auto nuove, infatti, il pagamento del bollo deve essere eseguito entro il mese solare di immatricolazione, ovvero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, se la stessa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese (salvo eccezioni stabilite da alcune Regioni, quali, ad esempio, Lombardia e Piemonte).

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