Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 23 novembre 2011

Avviamento, marchi e altre attività immateriali: regole per l’affrancamento

Avviamento, marchi e altre attività immateriali: regole per l’affrancamento

Provvedimento del 22 novembre 2011

Dettate le istruzioni operative - Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 22 novembre 2011, sono state dettate le istruzioni operative sul regime di riconoscimento dei maggiori valori civilistici, introdotto dalla manovra correttiva (Dl 98/2011). La possibilità di affrancare avviamenti, marchi e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e riferibili a maggiori valori contabili di partecipazioni di controllo (anche congiunto), vale solamente per le operazioni straordinarie o traslative effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva - Il provvedimento ha confermato la scadenza del 30 novembre, per il pagamento, in unica soluzione e senza compensazione, dell’imposta sostitutiva, specificando che l’opportunità è fruibile da società di capitali, di persone e dagli enti commerciali.

Un’apertura totale sui possibili destinatari - L’opzione è attivabile da tutti i conferenti, incorporanti, e beneficiari, che fanno parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.

Subentro a seguito di fusione - La strada è percorribile anche da chi, in qualsiasi momento, sia subentrato, a seguito di fusione o scissione, a uno dei soggetti che, se ancora esistenti, avrebbero potuto procedere all’affrancamento.

Deduzione delle quote - La deduzione delle quote di ammortamento dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali, a vita utile definita o indefinita, può essere effettuata, in un minimo di 10 anni e, a prescindere dall’imputazione al conto economico, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. (Per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2013). Al riguardo, va sottolineato che il meccanismo del “recapture”, tipico degli altri affrancamenti, qui non trova applicazione. “Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui al regime dell’imposta sostitutiva non s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato”.

Nessun commento:

Posta un commento