beni immobili
Per la detrazione del 36% sul box ci vuole l’attestazione dell’impresa costruttrice
In tal caso, i contribuenti devono anche essere in possesso e conservare la certificazione che attesta il costo di produzione
Per la detrazione del 36% delle spese di costruzione del box o del posto auto pertinenziale sono necessari documenti ulteriori e diversi rispetto a quelli stabiliti dall’Agenzia delle Entrate, con il recente Provvedimento, che reca l’elencazione della documentazione da conservare per l’utilizzo dell’agevolazione in oggetto.L’art. 7, comma 2, lett. q) DL 70/2011) ha eliminato l’obbligo per i contribuenti di inviare al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio dei lavori prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DM 18 febbraio 1998 n. 41, ai fini dell’accesso al beneficio fiscale de quo. Ad essa dovevano essere allegati i documenti dimostrativi del diritto alla detrazione d’imposta in oggetto. In alternativa all’allegazione, gli stessi documenti potevano anche essere conservati a cura dei contribuenti, i quali, però, in tal caso, dovevano attestare nella comunicazione, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il loro possesso e l’impegno ad esibirli su richiesta dall’Amministrazione finanziaria.
Con il Provvedimento del 2 novembre scorso (si veda “Obbligo di conservazione della documentazione per la detrazione del 36%” del 4 novembre 2011), l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a seguito dell’abrogazione dell’obbligo comunicativo di inizio lavori, i contribuenti che intendono fruire della detrazione del 36% devono conservare i seguenti documenti: le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori), ovvero, se non necessarie, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili; la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; le ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta; la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali; in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori; la comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria; le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute; le ricevute dei bonifici di pagamento.
La documentazione sopra indicata sembrerebbe, quindi, quella complessivamente necessaria ai fini dell’agevolazione de qua. Occorre considerare, però, che l’art. 1 della L. 449/1997 prevede la possibilità di detrarre il 36% delle spese sostenute non soltanto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma anche per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, nel limite massimo delle spese di realizzazione certificate dall’impresa costruttrice. La sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo (bene principale) e l’autorimessa è la condizione essenziale, richiesta dalla norma, per usufruire della detrazione.
Necessari i documenti dimostrativi del vincolo pertinenziale del box
Dai documenti di prassi emessi dall’Agenzia delle Entrate (tra gli altri, circ. 55/2002 e 24/2004, punto 1.2) si evince che i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 36% delle spese di realizzazione del box pertinenziale possono farlo a condizione che siano in possesso della certificazione rilasciata dall’impresa di costruzione, che attesti l’ammontare del costo di costruzione, che è quello su cui si calcola la detrazione del 36% (e non quanto effettivamente pagato dai contribuenti all’impresa). In assenza di tale attestazione e dei documenti dimostrativi del vincolo di pertinenzialità del box (rogito o compromesso), l’agevolazione non può essere riconosciuta (cfr. anche ris. 38/2008).Anche per usufruire di tale agevolazione, prima del DL 70/2011, occorreva inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara. Il Provvedimento del 2 novembre scorso nulla dice in proposito, ma si deve ritenere comunque che, sebbene non menzionata, anche la predetta attestazione dell’impresa costruttrice, con cui viene certificato il costo di costruzione del box, debba essere conservata, alla pari degli altri documenti indicati nel Provvedimento, ed esibita in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, al fine di non incorrere in possibili disconoscimenti della detrazione in sede di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973.
/ Alessandro BORGOGLIO
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