imposte sui redditi
Riepilogo di Assonime sugli acconti IRES e IRAP
Con una circolare, l’Associazione fa una ricognizione sulle norme rilevanti ai fini del calcolo con i due metodi
/ Sabato 26 novembre 2011
A pochi giorni dal termine fissato per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRES e IRAP (che, per i soggetti solari, coincide con il 30 novembre 2011), Assonime interviene sull’argomento con la circolare n. 30, diffusa il 24 novembre 2011.
Dopo aver riepilogato i termini e le modalità di versamento, con particolare riguardo alla disciplina delle compensazioni e al regime sanzionatorio, l’Associazione si sofferma sulle disposizioni che, in caso di adozione del cosiddetto metodo storico, impongono il ricalcolo dell’imposta relativa al 2010, sulla quale commisurare l’acconto relativo al 2011.
Come già rilevato su queste colonne (si vedano “Tremonti-ter, Tremonti-quater e reti di imprese: obbligo di ricalcolare gli acconti” del 31 ottobre 2011 e “Marchi e avviamento affrancati obbligano al ricalcolo degli acconti” del 1° novembre 2011), ai fini IRES rilevano le seguenti norme:
- la detassazione parziale degli investimenti in macchinari (cosiddetta “Tremonti-ter”), di cui all’art. 5, commi 1-3-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009;
- la detassazione per la realizzazione di campionari nel settore tessile (cosiddetta “Tremonti-quater”), di cui all’art. 4, commi 2-4 del DL 40/2010, conv. L. 73/2010;
- le agevolazioni fiscali per le reti di imprese, di cui all’art. 42, comma 2-quater del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010).
- l’ammortamento di marchi e avviamento riallineati ex art. 15, comma 10 ss. del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), disposizione, questa, rilevante anche ai fini IRAP.
Per le imprese che applicano il cosiddetto criterio previsionale, ai fini IRES rileva la riduzione della percentuale deducibile degli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute sui medesimi beni, riduzione prevista peraltro esclusivamente in capo alle concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori. Nel dettaglio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 107, comma 2 del TUIR (come modificato dall’art. 23, comma 10 del DL 98/2011), detti accantonamenti divengono deducibili:
- nel limite massimo dell’1% (prima 5%) del costo;
- fino a che il fondo non abbia eguagliato l’ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.
Per le altre società concessionarie, invece, rimane ferma la percentuale del 5%.
In ambito IRAP, occorre tenere presente l’aumento automatico dello 0,15% dell’aliquota nelle Regioni in deficit sanitario, vale a dire Campania, Molise e Calabria (si veda “Acconto IRAP più salato in Calabria, Campania e Molise” del 2 novembre 2011).
Di tale incremento bisogna tenere conto nell’ipotesi di applicazione sia del metodo storico, sia di quello previsionale. Tuttavia, dal momento che anche lo scorso anno nelle suddette Regioni ha operato l’incremento automatico dell’aliquota d’imposta nell’uguale misura dello 0,15%, l’ammontare indicato nel rigo IR22 della dichiarazione IRAP 2011, base di calcolo dell’acconto, è già comprensivo della maggiorazione.
- al 4,65%, per le banche e gli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 446/97, ivi incluse le holding industriali;
- al 5,90%, per le imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 7 del DLgs. 446/97;
- al 4,20%, per le società di capitali e gli enti commerciali (di cui all’art. 5 del DLgs. 446/97) esercenti attività di imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori).
Assonime ribadisce come, nell’ipotesi di determinazione dell’acconto 2011 con il metodo storico, le nuove aliquote non esplichino alcun effetto: in questo caso, infatti, la base di calcolo dell’acconto è costituita dall’IRAP dovuta per il 2010, indicata nel rigo IR22 della dichiarazione IRAP 2011 (dato non influenzato dalle nuove misure), fatte salve ulteriori ipotesi di obbligo di ricalcolo (nello stesso senso, si veda anche il documento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 settembre 2011 n. 15178/2011).
In ogni caso, alle suddette aliquote, deve essere sommata anche la maggiorazione eventualmente stabilita dall’ente locale, nonché, nelle Regioni in deficit sanitario (Campania, Molise e Calabria), la maggiorazione dello 0,15%, con il risultato che, ad esempio, per le banche l’aliquota IRAP risulterebbe pari al 5,72% (4,65% + 0,92% + 0,15%).
Dopo aver riepilogato i termini e le modalità di versamento, con particolare riguardo alla disciplina delle compensazioni e al regime sanzionatorio, l’Associazione si sofferma sulle disposizioni che, in caso di adozione del cosiddetto metodo storico, impongono il ricalcolo dell’imposta relativa al 2010, sulla quale commisurare l’acconto relativo al 2011.
Come già rilevato su queste colonne (si vedano “Tremonti-ter, Tremonti-quater e reti di imprese: obbligo di ricalcolare gli acconti” del 31 ottobre 2011 e “Marchi e avviamento affrancati obbligano al ricalcolo degli acconti” del 1° novembre 2011), ai fini IRES rilevano le seguenti norme:
- la detassazione parziale degli investimenti in macchinari (cosiddetta “Tremonti-ter”), di cui all’art. 5, commi 1-3-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009;
- la detassazione per la realizzazione di campionari nel settore tessile (cosiddetta “Tremonti-quater”), di cui all’art. 4, commi 2-4 del DL 40/2010, conv. L. 73/2010;
- le agevolazioni fiscali per le reti di imprese, di cui all’art. 42, comma 2-quater del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010).
- l’ammortamento di marchi e avviamento riallineati ex art. 15, comma 10 ss. del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), disposizione, questa, rilevante anche ai fini IRAP.
Per le imprese che applicano il cosiddetto criterio previsionale, ai fini IRES rileva la riduzione della percentuale deducibile degli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sostenute sui medesimi beni, riduzione prevista peraltro esclusivamente in capo alle concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori. Nel dettaglio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 107, comma 2 del TUIR (come modificato dall’art. 23, comma 10 del DL 98/2011), detti accantonamenti divengono deducibili:
- nel limite massimo dell’1% (prima 5%) del costo;
- fino a che il fondo non abbia eguagliato l’ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.
Per le altre società concessionarie, invece, rimane ferma la percentuale del 5%.
In ambito IRAP, occorre tenere presente l’aumento automatico dello 0,15% dell’aliquota nelle Regioni in deficit sanitario, vale a dire Campania, Molise e Calabria (si veda “Acconto IRAP più salato in Calabria, Campania e Molise” del 2 novembre 2011).
Di tale incremento bisogna tenere conto nell’ipotesi di applicazione sia del metodo storico, sia di quello previsionale. Tuttavia, dal momento che anche lo scorso anno nelle suddette Regioni ha operato l’incremento automatico dell’aliquota d’imposta nell’uguale misura dello 0,15%, l’ammontare indicato nel rigo IR22 della dichiarazione IRAP 2011, base di calcolo dell’acconto, è già comprensivo della maggiorazione.
Acconto IRAP “storico” non influenzato dalle maggiori aliquote
Sempre con riguardo all’IRAP, in caso di adozione del criterio previsionale, occorre rammentare che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (2011, per i soggetti “solari”), l’aliquota d’imposta è incrementata:- al 4,65%, per le banche e gli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 446/97, ivi incluse le holding industriali;
- al 5,90%, per le imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 7 del DLgs. 446/97;
- al 4,20%, per le società di capitali e gli enti commerciali (di cui all’art. 5 del DLgs. 446/97) esercenti attività di imprese concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori).
Assonime ribadisce come, nell’ipotesi di determinazione dell’acconto 2011 con il metodo storico, le nuove aliquote non esplichino alcun effetto: in questo caso, infatti, la base di calcolo dell’acconto è costituita dall’IRAP dovuta per il 2010, indicata nel rigo IR22 della dichiarazione IRAP 2011 (dato non influenzato dalle nuove misure), fatte salve ulteriori ipotesi di obbligo di ricalcolo (nello stesso senso, si veda anche il documento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 settembre 2011 n. 15178/2011).
In ogni caso, alle suddette aliquote, deve essere sommata anche la maggiorazione eventualmente stabilita dall’ente locale, nonché, nelle Regioni in deficit sanitario (Campania, Molise e Calabria), la maggiorazione dello 0,15%, con il risultato che, ad esempio, per le banche l’aliquota IRAP risulterebbe pari al 5,72% (4,65% + 0,92% + 0,15%).
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