contenzioso
Liti pendenti: dubbi sul termine del 1° maggio 2011
Lo scorso 1° maggio cadeva di domenica e i termini per ricorrere erano stati prorogati al 2 maggio: da qui le perplessità dei giudici di merito
/ Mercoledì 23 novembre 2011
A pochi giorni dal termine (30 novembre 2011) entro il quale i contribuenti devono versare le somme per definire le liti fiscali di importo inferiore a 20.000 euro, sorge il dubbio se un ricorso presentato in data 2 maggio 2011 possa fare considerare la lite pendente e, quindi, definibile.
Si ricorda che l’articolo 39 del DL n. 98/2011 prevede la possibilità di chiudere le controversie fiscali con l’Agenzia delle Entrate, pendenti in giudizio alla data del 1° maggio 2011, se il valore non è superiore al suddetto importo. L’interrogativo nasce dal fatto che, essendo il 30 aprile sabato e il 1° maggio domenica, i termini per ricorrere erano stati prorogati al primo giorno non festivo seguente che, appunto, era il 2 maggio 2011.
Questo caso è stato esaminato recentemente dalla sezione n. 3 della C.T. Prov. di Catanzaro, che ha sospeso il giudizio in attesa di ulteriori chiarimenti, visto che la lite rientra nel limite di 20.000 euro. I giudici di primo grado sono stati prudenti nel sospendere il giudizio, avvalendosi dell’articolo 39, comma 12, lettera c) del DL 98/2011, ma il problema, in ogni caso, rimane e difficilmente può essere risolto in tempi così brevi.
Riguardo al computo dei termini in materia di processo tributario, l’Agenzia delle Entrate si è già espressa con la circolare n. 56 del 24 ottobre 2007, commentando l’articolo 155 c.p.c., modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della L. n. 263/2005. Il rinvio operato dall’articolo 1, comma 2, del DLgs. n. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, infatti, impone l’applicazione anche del citato articolo 155 nell’ambito del contenzioso tributario. Nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini del computo della decorrenza dei termini, occorre distinguere tra:
- termini comuni, per i quali non si computa il giorno iniziale, mentre vale quello finale (è il caso dei termini per la proposizione del ricorso);
- termini liberi, per i quali non conta né il giorno iniziale né quello finale (sono termini liberi, ad esempio, quelli per il deposito di documenti o delle memorie);
- termini a “decorrenza successiva”, per i quali il termine iniziale precede quello finale secondo il calendario comune (sono tali, ad esempio, i termini per la proposizione del ricorso e relativo deposito);
- termini a “ritroso”, “in base ai quali l’atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una determinata data” (in questi casi, il termine finale precede quello iniziale, rispettando il calendario comune: classico esempio il deposito delle memorie, che deve essere eseguito dieci giorni liberi prima dell’udienza di trattazione).
L’Agenzia precisa inoltre che, se il termine scade in un giorno festivo o di sabato, per i termini a “decorrenza successiva” la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo, mentre per quelli a “ritroso”, in via prudenziale, si deve considerare la scadenza del termine anticipata il giorno precedente non festivo.
Nel caso esaminato dai giudici di primo grado, si è nell’ipotesi dei termini a “decorrenza successiva”: pertanto, il ricorso presentato dal contribuente entro il 2 maggio 2011 è tempestivo e, quindi, la lite dovrebbe essere pendente e definibile.
Di opposto avviso sembra la stessa Agenzia nel chiarire, con la circolare n. 48 del 24 ottobre scorso, le disposizioni previste dal suddetto articolo 39. Al paragrafo 2, viene specificato che si considerano pendenti le liti per le quali:
- alla data del 1° maggio 2011, sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non rilevando, quindi, anche la costituzione in giudizio;
- prima del 5 luglio 2011 non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva.
Non sono invece definibili, continua la circolare, le cosiddette “liti potenziali”, ossia quelle in cui il ricorso non è stato presentato alla data del 1° maggio 2011, pur essendo pendenti i termini per l’impugnazione di un atto notificato, non rilevando, dunque, la circostanza che detta data era festiva.
È fuori dubbio che lo scopo di definire le liti fiscali di minori importi sia (anche) quello di deflazionare il contenzioso tributario. Pur riconoscendo la specialità della norma (art. 39) rispetto alle ordinarie situazioni, non si può fare a meno di evidenziare che le disposizioni in materia di impugnazione dell’avviso di accertamento, nel caso di specie, sono state osservate.
Pertanto, alla luce di quanto precede, è auspicabile un intervento normativo a chiarimento della fattispecie, per una corretta applicazione delle disposizioni anche da parte dei giudici del processo tributario.
Si ricorda che l’articolo 39 del DL n. 98/2011 prevede la possibilità di chiudere le controversie fiscali con l’Agenzia delle Entrate, pendenti in giudizio alla data del 1° maggio 2011, se il valore non è superiore al suddetto importo. L’interrogativo nasce dal fatto che, essendo il 30 aprile sabato e il 1° maggio domenica, i termini per ricorrere erano stati prorogati al primo giorno non festivo seguente che, appunto, era il 2 maggio 2011.
Questo caso è stato esaminato recentemente dalla sezione n. 3 della C.T. Prov. di Catanzaro, che ha sospeso il giudizio in attesa di ulteriori chiarimenti, visto che la lite rientra nel limite di 20.000 euro. I giudici di primo grado sono stati prudenti nel sospendere il giudizio, avvalendosi dell’articolo 39, comma 12, lettera c) del DL 98/2011, ma il problema, in ogni caso, rimane e difficilmente può essere risolto in tempi così brevi.
Riguardo al computo dei termini in materia di processo tributario, l’Agenzia delle Entrate si è già espressa con la circolare n. 56 del 24 ottobre 2007, commentando l’articolo 155 c.p.c., modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della L. n. 263/2005. Il rinvio operato dall’articolo 1, comma 2, del DLgs. n. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, infatti, impone l’applicazione anche del citato articolo 155 nell’ambito del contenzioso tributario. Nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini del computo della decorrenza dei termini, occorre distinguere tra:
- termini comuni, per i quali non si computa il giorno iniziale, mentre vale quello finale (è il caso dei termini per la proposizione del ricorso);
- termini liberi, per i quali non conta né il giorno iniziale né quello finale (sono termini liberi, ad esempio, quelli per il deposito di documenti o delle memorie);
- termini a “decorrenza successiva”, per i quali il termine iniziale precede quello finale secondo il calendario comune (sono tali, ad esempio, i termini per la proposizione del ricorso e relativo deposito);
- termini a “ritroso”, “in base ai quali l’atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una determinata data” (in questi casi, il termine finale precede quello iniziale, rispettando il calendario comune: classico esempio il deposito delle memorie, che deve essere eseguito dieci giorni liberi prima dell’udienza di trattazione).
L’Agenzia precisa inoltre che, se il termine scade in un giorno festivo o di sabato, per i termini a “decorrenza successiva” la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non festivo, mentre per quelli a “ritroso”, in via prudenziale, si deve considerare la scadenza del termine anticipata il giorno precedente non festivo.
Nel caso esaminato dai giudici di primo grado, si è nell’ipotesi dei termini a “decorrenza successiva”: pertanto, il ricorso presentato dal contribuente entro il 2 maggio 2011 è tempestivo e, quindi, la lite dovrebbe essere pendente e definibile.
Di opposto avviso sembra la stessa Agenzia nel chiarire, con la circolare n. 48 del 24 ottobre scorso, le disposizioni previste dal suddetto articolo 39. Al paragrafo 2, viene specificato che si considerano pendenti le liti per le quali:
- alla data del 1° maggio 2011, sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non rilevando, quindi, anche la costituzione in giudizio;
- prima del 5 luglio 2011 non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva.
Non sono invece definibili, continua la circolare, le cosiddette “liti potenziali”, ossia quelle in cui il ricorso non è stato presentato alla data del 1° maggio 2011, pur essendo pendenti i termini per l’impugnazione di un atto notificato, non rilevando, dunque, la circostanza che detta data era festiva.
È fuori dubbio che lo scopo di definire le liti fiscali di minori importi sia (anche) quello di deflazionare il contenzioso tributario. Pur riconoscendo la specialità della norma (art. 39) rispetto alle ordinarie situazioni, non si può fare a meno di evidenziare che le disposizioni in materia di impugnazione dell’avviso di accertamento, nel caso di specie, sono state osservate.
Pertanto, alla luce di quanto precede, è auspicabile un intervento normativo a chiarimento della fattispecie, per una corretta applicazione delle disposizioni anche da parte dei giudici del processo tributario.
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