società non operative
Società di comodo senza trasformazione agevolata
Il DL 138/2011 non ha riproposto le agevolazioni per lo scioglimento o la trasformazione delle società di comodo, che scontano il regime ordinario
/ Mercoledì 02 novembre 2011
In assenza di modifiche legislative, le società con perdite strutturali potrebbero comunque valutare la trasformazione in società semplice, sempre che, beninteso, l’attività esercitata sia compatibile con tale tipologia societaria.
Le società semplici non sono soggette alla disciplina delle società di comodo, in quanto non ricomprese nell’elencazione (tassativa) dell’art. 30, comma 1 della L. 724/94; ciò vale con riferimento ad entrambi i presupposti, quello “classico” (l’insufficienza dei ricavi) e quello di recente introduzione (lo stato di perdita sistemica).
Una prima tipologia interessata dalla trasformazione potrebbe essere quella delle immobiliari “statiche”. Limitando l’analisi alle imposte sui redditi, l’operazione comporterebbe l’emersione di plusvalenze imponibili in misura pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto (quest’ultimo spesso molto basso). Si tratta, infatti, di una destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa che, come tale, è imponibile ai sensi dell’art. 86 del TUIR (almeno, tale è l’orientamento in assoluto prevalente).
Normalmente le plusvalenze sono di ingente ammontare, tale da sconsigliare l’operazione; se, però, anche le perdite fiscali pregresse fossero elevate, si potrebbe valutare la convenienza a procedere, soprattutto perché, protraendosi lo stato di non operatività per almeno tre esercizi, si perderebbe (tra le altre cose) la possibilità di richiedere a rimborso il credito IVA accumulato.
Va, tuttavia, evidenziato che, secondo parte della dottrina, si applicherebbero alle perdite fiscali realizzate sino al 2010 i nuovi limiti previsti dal DL 98/2011, con compensazione della plusvalenza solo nel limite dell’80% del relativo ammontare e conseguente tassazione su almeno il 20% del differenziale tra valore normale e costo storico degli immobili (questa penalizzazione, come noto, non tocca le società di persone, tenute “indenni” dalla stretta).
Dubbio società semplici agricole
Vi potrebbero, tuttavia, essere casi in cui il realizzo di plusvalenze in caso di trasformazione in società semplice appare dubbio. È il caso, ad esempio, delle società che svolgono attività agricola e che hanno esercitato l’opzione per la tassazione su base catastale.Se si considerasse la trasformazione di queste società in società semplici agricole quale trasformazione eterogenea (ovvero, se si considerasse la società semplice agricola quale “ente non commerciale”), si potrebbe considerare l’operazione quale fiscalmente neutrale in virtù dello stesso art. 171 del TUIR, che esclude il realizzo di plusvalenze se i beni confluiscono nell’azienda (non necessariamente commerciale, in base al testo di legge) dell’ente risultante dalla trasformazione.
Se, invece, non si considerasse l’operazione in commento quale operazione disciplinata dall’art. 171, occorrerebbe dimostrare che, in base ai principi generali, non si verifica una destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Si tratterebbe di una strada più difficoltosa, in quanto:
- le snc, sas ed srl agricole possono esercitare l’opzione per la tassazione su base catastale, venendo quindi equiparate sotto il profilo fiscale alle società semplici agricole;
- la stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate 50/2010 (§ 3) precisa che l’opzione per la tassazione su base catastale non determina la destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- questo principio potrebbe non essere esteso in via automatica al caso della trasformazione, in quanto, se la società che ha optato per la tassazione su base catastale continua a produrre reddito d’impresa – benché determinato secondo le regole del reddito fondiario – anche a seguito dell’opzione, ciò è solo per effetto di una norma (l’art. 3 del DM 27 settembre 2007 n. 213) difficilmente applicabile in sede di trasformazione.
Gli aspetti dubbi, come si vede, sono molti, e probabilmente solo un provvedimento ad hoc di liquidazione o trasformazione agevolata potrebbe sciogliere le questioni più controverse.
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