diritto fallimentare
Transazione fiscale facoltativa nel concordato preventivo
A confermare tale orientamento sono due recenti sentenze della Corte di Cassazione, che ha proposto un’eccezione per i crediti IVA
Il tema della transazione fiscale e contributiva disciplinata dall’art. 182-ter L. fall. e della sua obbligatorietà nell’ambito del concordato preventivo è stato oggetto di ampio dibattito in dottrina e nella giurisprudenza di merito, che nella massima parte dei casi concludono per la sua facoltatività. Questo orientamento è stato invece costantemente contestato dall’Amministrazione finanziaria, la quale, sia nella circolare n. 48 del 2008 sia nelle numerose opposizioni ai singoli concordati preventivi che non prevedevano la transazione fiscale, ne reclama l’obbligatorietà.
La transazione fiscale sembrerebbe presentare, per il debitore, diversi vantaggi. Il primo, di ordine pratico, riguarda la possibilità di ottenere il voto favorevole del Fisco o degli enti di assistenza e previdenza alla proposta di concordato, posto che appare del tutto improbabile un loro assenso senza il ricorso a questo istituto.
Un secondo vantaggio riguarda la possibilità di definire e consolidare il debito tributario e contributivo, stabilizzando così il piano concordatario ed escludendo il rischio di successive e incrementali richieste da parte del Fisco e degli enti previdenziali e assistenziali: su questo punto, peraltro, l’Agenzia delle Entrate si è più volte espressa nel senso di limitare il consolidamento ai soli tributi già accertati o non più accertabili e di ritenere comunque possibili nuovi accertamenti di imposte per le annualità non ancora definite.
Il terzo vantaggio riguarda la definizione delle liti pendenti attraverso la cessazione della materia del contendere e l’estinzione dei giudizi in corso aventi ad oggetto i tributi e i contributi concordati.
A fronte di questi potenziali vantaggi, il contribuente che voglia accedere alla transazione fiscale deve, però, sottoporsi a un procedimento caratterizzato da rigidi vincoli procedurali e che prevederà la sostanziale accettazione delle pretese del Fisco e degli enti previdenziali e assistenziali. Ciò nonostante, la richiesta di transazione fiscale non presenta affatto garanzie di successo, posto che nella pratica sono frequentissimi i casi in cui Agenzia delle Entrate ed enti di previdenza e assistenza siano rimasti comunque inerti o che abbiano formulato un voto contrario sulla base di un loro giudizio di non convenienza della proposta o di non fattibilità del piano.
Inoltre, la proposta concordataria collegata a una transazione fiscale dovrà certamente offrire il pagamento dei crediti tributari e contributivi in misura non inferiore a quelle previste nel primo comma dell’art. 182-ter, essendo esclusa ogni possibilità di proporre condizioni meno vantaggiose.
In ragione di questi vincoli, nella prassi si è assistito a numerose proposte di concordato che prevedevano il pagamento falcidiato di crediti previdenziali e assistenziali in assenza di transazione fiscale e che sono state regolarmente avallate dalla giurisprudenza di merito.
Sulla questione si è ora espressa anche la Corte di Cassazione, che, con due recenti e consecutive sentenze (n. 22931 e 22932, entrambe depositate il 4 novembre 2011), ha confermato l’orientamento di gran lunga prevalente, statuendo la facoltatività della transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo.
Il contribuente potrà, quindi, presentare una domanda di ammissione al concordato che preveda il pagamento non integrale dei crediti tributari e contributivi senza la necessità di attivare il complesso procedimento disciplinato dall’art. 182-ter L. fall., purché la falcidia sia conforme alla generale disciplina del pagamento parziale dei crediti privilegiati prevista dall’art. 160, secondo comma, L. fall.
Analogamente, il debitore potrà proseguire il contenzioso tributario e contributivo in corso ogniqualvolta lo ritenga conveniente e, più in generale, potrà evitare la complessa procedura dell’art. 182-ter L. fall. qualora il voto favorevole dell’Erario e degli enti previdenziali non sia essenziale o quando le circostanze pratiche lo inducano a ritenerla non conveniente o non necessaria.
La transazione fiscale sembrerebbe presentare, per il debitore, diversi vantaggi. Il primo, di ordine pratico, riguarda la possibilità di ottenere il voto favorevole del Fisco o degli enti di assistenza e previdenza alla proposta di concordato, posto che appare del tutto improbabile un loro assenso senza il ricorso a questo istituto.
Un secondo vantaggio riguarda la possibilità di definire e consolidare il debito tributario e contributivo, stabilizzando così il piano concordatario ed escludendo il rischio di successive e incrementali richieste da parte del Fisco e degli enti previdenziali e assistenziali: su questo punto, peraltro, l’Agenzia delle Entrate si è più volte espressa nel senso di limitare il consolidamento ai soli tributi già accertati o non più accertabili e di ritenere comunque possibili nuovi accertamenti di imposte per le annualità non ancora definite.
Il terzo vantaggio riguarda la definizione delle liti pendenti attraverso la cessazione della materia del contendere e l’estinzione dei giudizi in corso aventi ad oggetto i tributi e i contributi concordati.
A fronte di questi potenziali vantaggi, il contribuente che voglia accedere alla transazione fiscale deve, però, sottoporsi a un procedimento caratterizzato da rigidi vincoli procedurali e che prevederà la sostanziale accettazione delle pretese del Fisco e degli enti previdenziali e assistenziali. Ciò nonostante, la richiesta di transazione fiscale non presenta affatto garanzie di successo, posto che nella pratica sono frequentissimi i casi in cui Agenzia delle Entrate ed enti di previdenza e assistenza siano rimasti comunque inerti o che abbiano formulato un voto contrario sulla base di un loro giudizio di non convenienza della proposta o di non fattibilità del piano.
Inoltre, la proposta concordataria collegata a una transazione fiscale dovrà certamente offrire il pagamento dei crediti tributari e contributivi in misura non inferiore a quelle previste nel primo comma dell’art. 182-ter, essendo esclusa ogni possibilità di proporre condizioni meno vantaggiose.
In ragione di questi vincoli, nella prassi si è assistito a numerose proposte di concordato che prevedevano il pagamento falcidiato di crediti previdenziali e assistenziali in assenza di transazione fiscale e che sono state regolarmente avallate dalla giurisprudenza di merito.
Sulla questione si è ora espressa anche la Corte di Cassazione, che, con due recenti e consecutive sentenze (n. 22931 e 22932, entrambe depositate il 4 novembre 2011), ha confermato l’orientamento di gran lunga prevalente, statuendo la facoltatività della transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo.
Il contribuente potrà, quindi, presentare una domanda di ammissione al concordato che preveda il pagamento non integrale dei crediti tributari e contributivi senza la necessità di attivare il complesso procedimento disciplinato dall’art. 182-ter L. fall., purché la falcidia sia conforme alla generale disciplina del pagamento parziale dei crediti privilegiati prevista dall’art. 160, secondo comma, L. fall.
I crediti IVA sono intangibili anche in assenza di transazione fiscale
La Cassazione, peraltro, ha introdotto un’importante eccezione alla regola appena esposta, considerando come intangibili, anche in assenza di transazione fiscale, i crediti per IVA in ragione della specifica indicazione contenuta nel primo comma dell’art. 182-ter L. fall. (che prevede la medesima disciplina anche per le ritenute operate e non versate). Per le altre imposte e per i contributi, sanzioni e interessi, l’imprenditore in crisi potrà invece certamente sottrarsi alla disciplina della transazione fiscale e proporre una domanda di concordato che preveda la loro falcidia, uniformandosi alla sola disciplina generale contenuta nell’art. 160, secondo comma, L. fall.Analogamente, il debitore potrà proseguire il contenzioso tributario e contributivo in corso ogniqualvolta lo ritenga conveniente e, più in generale, potrà evitare la complessa procedura dell’art. 182-ter L. fall. qualora il voto favorevole dell’Erario e degli enti previdenziali non sia essenziale o quando le circostanze pratiche lo inducano a ritenerla non conveniente o non necessaria.
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