IRPEF
Sempre dovuto l’acconto IRPEF per chi aderisce ai «minimi» dal 2011
Secondo l’Agenzia, l’ammontare dovuto non può essere ridotto neppure applicando il metodo previsionale
/ Giovedì 03 novembre 2011
Nell’attesa che vengano emanate le disposizioni attuative del “nuovo” regime dei contribuenti minimi (come modificato dal DL 98/2011), fino al 31 dicembre 2011 rimangono applicabili le “vecchie” regole.
Pertanto, in vista dell’approssimarsi della scadenza del versamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta, i contribuenti che hanno aderito al regime per la prima volta dal 2011 devono rammentare che:
- sono esclusi dal versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva per lo stesso 2011, dal momento che non esiste un’imposta storica di riferimento risultante dal modello UNICO 2011 PF;
- sono invece tenuti al versamento dell’acconto IRPEF.
Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 117 della L. 244/2007, nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi, l’acconto IRPEF è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime agevolato. La disposizione da ultimo citata è stata abrogata dall’art. 27 del DL 98/2011; tuttavia, si ritiene che la soppressione operi dal periodo d’imposta 2012 (e, quindi, dagli acconti dovuti per il medesimo anno), nel quale saranno operative le modifiche apportate dallo stesso DL 98/2011.
In pratica, se il contribuente in possesso dei previsti requisiti ha optato per l’applicazione del regime dei minimi a partire dal 2011, è comunque tenuto al versamento dell’acconto IRPEF 2011 sulla base dell’imposta indicata nel modello UNICO 2011 PF, secondo le consuete modalità.
La circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008 n. 13, § 3.7, afferma che è in ogni caso esclusa la facoltà di avvalersi del cosiddetto “metodo previsionale”.
Così, ad esempio, il contribuente, qualora nel 2011 preveda di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva e, dunque, di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF, è comunque tenuto alla corresponsione dell’acconto IRPEF sulla base delle risultanze del modello UNICO 2011, senza poter ridurre, anche fino ad annullare, l’acconto dovuto. Tale circostanza è stata confermata dalla risposta all’interrogazione parlamentare 30 settembre 2010 n. 5-03497, la quale ha altresì ricordato che l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto IRPEF, conseguente all’impiego di un metodo diverso da quello storico, non esenta il contribuente dall’applicazione del previsto regime sanzionatorio.
Al riguardo, pare ragionevole ritenere che operino le regole generali in materia di versamento degli acconti delle imposte sui redditi.
Esemplificando, si ipotizzi un contribuente che ha fruito del regime dei minimi fino al periodo d’imposta 2010, essendo fuoriuscito dallo stesso a partire dal 2011 (ad esempio, per aver percepito nel 2010 ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, ma non a 45.000 euro). In tale ipotesi, dal momento che per il 2011 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro CM del modello UNICO 2012 PF (come conseguenza della fuoriuscita del contribuente dal regime nello stesso 2011), si ritiene che nel 2011 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta.
Potrebbe invece risultare dovuto l’acconto IRPEF 2011, al ricorrere delle consuete condizioni, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le solite modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.
In buona sostanza, ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF 2011 con il criterio storico, nessun rilievo assume il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nel 2010. Invece, qualora l’acconto IRPEF 2011 fosse determinato con il criterio previsionale, il reddito che, nel 2011, derivasse dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale nel 2010 si è applicato il regime dei minimi andrebbe considerato nel reddito complessivo IRPEF 2011 sul quale calcolare la relativa IRPEF virtuale 2011, base di commisurazione dell’acconto 2011.
Pertanto, in vista dell’approssimarsi della scadenza del versamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta, i contribuenti che hanno aderito al regime per la prima volta dal 2011 devono rammentare che:
- sono esclusi dal versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva per lo stesso 2011, dal momento che non esiste un’imposta storica di riferimento risultante dal modello UNICO 2011 PF;
- sono invece tenuti al versamento dell’acconto IRPEF.
Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 117 della L. 244/2007, nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi, l’acconto IRPEF è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime agevolato. La disposizione da ultimo citata è stata abrogata dall’art. 27 del DL 98/2011; tuttavia, si ritiene che la soppressione operi dal periodo d’imposta 2012 (e, quindi, dagli acconti dovuti per il medesimo anno), nel quale saranno operative le modifiche apportate dallo stesso DL 98/2011.
In pratica, se il contribuente in possesso dei previsti requisiti ha optato per l’applicazione del regime dei minimi a partire dal 2011, è comunque tenuto al versamento dell’acconto IRPEF 2011 sulla base dell’imposta indicata nel modello UNICO 2011 PF, secondo le consuete modalità.
La circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008 n. 13, § 3.7, afferma che è in ogni caso esclusa la facoltà di avvalersi del cosiddetto “metodo previsionale”.
Così, ad esempio, il contribuente, qualora nel 2011 preveda di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva e, dunque, di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF, è comunque tenuto alla corresponsione dell’acconto IRPEF sulla base delle risultanze del modello UNICO 2011, senza poter ridurre, anche fino ad annullare, l’acconto dovuto. Tale circostanza è stata confermata dalla risposta all’interrogazione parlamentare 30 settembre 2010 n. 5-03497, la quale ha altresì ricordato che l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto IRPEF, conseguente all’impiego di un metodo diverso da quello storico, non esenta il contribuente dall’applicazione del previsto regime sanzionatorio.
I fuoriusciti dal regime nel 2011 non devono l’acconto della sostitutiva
Per contro, nessuna disciplina specifica è dettata con riferimento all’acconto dell’imposta sostitutiva o all’acconto IRPEF eventualmente dovuti nel caso di fuoriuscita dal regime (per obbligo o scelta del contribuente).Al riguardo, pare ragionevole ritenere che operino le regole generali in materia di versamento degli acconti delle imposte sui redditi.
Esemplificando, si ipotizzi un contribuente che ha fruito del regime dei minimi fino al periodo d’imposta 2010, essendo fuoriuscito dallo stesso a partire dal 2011 (ad esempio, per aver percepito nel 2010 ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, ma non a 45.000 euro). In tale ipotesi, dal momento che per il 2011 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro CM del modello UNICO 2012 PF (come conseguenza della fuoriuscita del contribuente dal regime nello stesso 2011), si ritiene che nel 2011 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta.
Potrebbe invece risultare dovuto l’acconto IRPEF 2011, al ricorrere delle consuete condizioni, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le solite modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.
In buona sostanza, ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF 2011 con il criterio storico, nessun rilievo assume il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nel 2010. Invece, qualora l’acconto IRPEF 2011 fosse determinato con il criterio previsionale, il reddito che, nel 2011, derivasse dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale nel 2010 si è applicato il regime dei minimi andrebbe considerato nel reddito complessivo IRPEF 2011 sul quale calcolare la relativa IRPEF virtuale 2011, base di commisurazione dell’acconto 2011.
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