iva
Non spetta il rimborso IVA per le migliorie sull’immobile in leasing
Per la C.T. Reg. di Milano, tali spese non possono ricondursi a beni strumentali, ma semmai a spese per migliorie su beni di terzi
Le migliorie realizzate su un immobile condotto in leasing, non suscettibili di autonoma utilizzazione, costituiscono spese pluriennali deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio e, non essendo beni strumentali ammortizzabili, non può esserne chiesta a rimborso l’IVA. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Milano, con la sentenza n. 117 del 31 maggio 2011.
Dai fatti di causa emerge che una società era subentrata in un contratto di leasing, al fine di condurre in locazione finanziaria l’immobile presso il quale svolgeva la propria attività. La società che le aveva ceduto il contratto di leasing aveva effettuato, in precedenza, alcuni interventi su tale immobile, consistenti ad esempio nell’installazione dell’impianto di riscaldamento e in quello di rilevazione dei fumi. Pertanto, aveva emesso una fattura per la cessione di tali cespiti, con regolare addebito dell’IVA. La società conduttrice, quindi, dopo aver ricevuto la predetta fattura relativa ai summenzionati cespiti, considerandoli beni strumentali, ne aveva chiesta a rimborso la relativa imposta.
In effetti, l’art. 30, comma 3, lettera c), del DPR 633/1972 dispone che il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, all’atto della presentazione della dichiarazione, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
L’Amministrazione finanziaria, però, negava il rimborso IVA, eccependo che di fatto i cespiti indicati nella predetta fattura non potevano considerarsi beni strumentali, ma semmai gli importi indicati in tale documento dovevano ascriversi ad “altre immobilizzazioni immateriali”, come spese di miglioramento di beni di terzi, e non certamente come immobilizzazioni materiali. Conseguentemente, per essi, non poteva trovare applicazione la procedura di ammortamento di cui agli artt. 102 e 103 del TUIR. I beni fatturati, infatti, non erano suscettibili di autonoma utilizzazione, ma erano vincolati all’immobile (trattandosi di impianti). Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, essi non potevano costituire dei cespiti strumentali ammortizzabili, bensì soltanto degli oneri pluriennali. In ragione di ciò, l’IVA afferente ad essi non poteva essere chiesta a rimborso.
La C.T. Regionale, avallando la tesi della difesa erariale, ha confermato che gli importi fatturati alla società non potevano ricondursi a beni strumentali, ma semmai a spese per migliorie su beni di terzi e, pertanto, la relativa imposta non poteva essere rimborsata, perché tale fattispecie non è prevista dal già citato articolo 30, che si limita a prevedere la rimborsabilità per l’acquisto o l’importazione di “beni ammortizzabili”. Conseguentemente, i giudici regionali hanno respinto l’appello della contribuente.
/ Alessandro BORGOGLIO
Dai fatti di causa emerge che una società era subentrata in un contratto di leasing, al fine di condurre in locazione finanziaria l’immobile presso il quale svolgeva la propria attività. La società che le aveva ceduto il contratto di leasing aveva effettuato, in precedenza, alcuni interventi su tale immobile, consistenti ad esempio nell’installazione dell’impianto di riscaldamento e in quello di rilevazione dei fumi. Pertanto, aveva emesso una fattura per la cessione di tali cespiti, con regolare addebito dell’IVA. La società conduttrice, quindi, dopo aver ricevuto la predetta fattura relativa ai summenzionati cespiti, considerandoli beni strumentali, ne aveva chiesta a rimborso la relativa imposta.
In effetti, l’art. 30, comma 3, lettera c), del DPR 633/1972 dispone che il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, all’atto della presentazione della dichiarazione, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
L’Amministrazione finanziaria, però, negava il rimborso IVA, eccependo che di fatto i cespiti indicati nella predetta fattura non potevano considerarsi beni strumentali, ma semmai gli importi indicati in tale documento dovevano ascriversi ad “altre immobilizzazioni immateriali”, come spese di miglioramento di beni di terzi, e non certamente come immobilizzazioni materiali. Conseguentemente, per essi, non poteva trovare applicazione la procedura di ammortamento di cui agli artt. 102 e 103 del TUIR. I beni fatturati, infatti, non erano suscettibili di autonoma utilizzazione, ma erano vincolati all’immobile (trattandosi di impianti). Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, essi non potevano costituire dei cespiti strumentali ammortizzabili, bensì soltanto degli oneri pluriennali. In ragione di ciò, l’IVA afferente ad essi non poteva essere chiesta a rimborso.
La C.T. Regionale, avallando la tesi della difesa erariale, ha confermato che gli importi fatturati alla società non potevano ricondursi a beni strumentali, ma semmai a spese per migliorie su beni di terzi e, pertanto, la relativa imposta non poteva essere rimborsata, perché tale fattispecie non è prevista dal già citato articolo 30, che si limita a prevedere la rimborsabilità per l’acquisto o l’importazione di “beni ammortizzabili”. Conseguentemente, i giudici regionali hanno respinto l’appello della contribuente.
Non possono essere iscritte nel bilancio come beni ammortizzabili
In proposito, l’Agenzia delle Entrate, relativamente alle spese di ristrutturazione di un immobile detenuto in leasing (analoghe, sotto il profilo fiscale, alle spese per l’installazione di impianti, come nel caso della pronuncia in commento), ha escluso il rimborso dell’IVA a favore del contribuente che abbia sostenuto spese per il miglioramento, la trasformazione o l’ampliamento di beni di proprietà altrui, concessi in uso o comodato. Ciò in quanto le opere eseguite accedono a un immobile di proprietà di terzi e non possono essere iscritte nel bilancio come beni ammortizzabili propri del soggetto che le ha effettuate (ris. n. 179 del 27 dicembre 2005). Tale interpretazione, tuttavia, non è stata ritenuta “coerente con il sistema ordinamentale di settore” da parte della C.T. Prov. di Salerno, che, con la pronuncia n. 65 del 4 marzo 2009, ha stabilito la spettanza del rimborso dell’IVA afferente alle spese di realizzazione di una struttura turistico-ricettiva su un terreno di proprietà altrui, ricevuto in comodato./ Alessandro BORGOGLIO
Nessun commento:
Posta un commento