Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 23 novembre 2011

Accertamento: Interessi «incerti» nei nuovi accertamenti esecutivi

Accertamento

Interessi «incerti» nei nuovi accertamenti esecutivi

Nell’accertamento non è possibile quantificare con esattezza gli interessi dovuti, visto che il termine per il ricorso è «mobile»

/ Sabato 19 novembre 2011
Nel sistema degli accertamenti esecutivi, il contribuente deve versare le somme entro il termine per il ricorso e, in tal caso, occorre anche corrispondere gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Se, invece, il versamento non avviene nei termini, oltre a ciò occorre versare gli interessi di mora, calcolati dal giorno successivo alla notifica dell’accertamento sino a quando avviene il pagamento.
L’art. 20 del DPR 602/73 stabilisce che, sulle somme richieste mediante l’avviso di accertamento, sono dovuti gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (attualmente, nella misura del 4% annuo), che vanno calcolati dal giorno di scadenza del pagamento sino a quello in cui il ruolo è stato consegnato all’Agente della riscossione.
Ora, nel sistema degli accertamenti esecutivi, il riferimento alla data di consegna del ruolo non è più attuale, ragion per cui, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella nota del 30 settembre 2011, essi vanno calcolati “dalla data di scadenza dell’originario adempimento omesso e fino alla data del possibile versamento in dipendenza dell’accertamento”.
La formula dubitativa è resa necessaria dal fatto che il termine entro cui deve avvenire il versamento coincide con il termine per il ricorso, che, a sua volta, è un termine “mobile”, siccome può essere sospeso, ad esempio. nel periodo feriale.
Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui notifica l’atto, non può ancora sapere quale sarà la data in cui avverrà il versamento. La quantificazione degli importi dovuti a titolo di interessi da ritardata iscrizione a ruolo, quindi, è eseguita sulla base della data di presumibile notifica dell’atto e da ciò consegue che il contribuente, quando si accinge a versare gli importi mediante modello F24, deve conteggiare autonomamente gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Inaccettabili gli interessi sulla sospensione giudiziale
L’Agenzia delle Entrate conferma puntualmente quanto era stato auspicato in un precedente articolo (si veda “Interessi per ritardata iscrizione a ruolo a copertura totale” del 20 luglio 2010) nell’ipotesi in cui vi sia inadempienza del contribuente. In questo caso:
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento sino al giorno di notifica dell’accertamento;
- gli interessi di mora (tasso del 5,0243%) sono dovuti, come prevede l’art. 29 del DL 78/2010, dal giorno successivo alla notifica dell’accertamento sino a quando avviene il pagamento.
In merito ad un altro aspetto, al § 8 della nota in esame, l’Agenzia evidenzia che, qualora sia stata accordata dal giudice la sospensione ma poi il ricorso sia stato rigettato, “sulle somme sospese che risultano dovute dal contribuente a seguito della sentenza della Commissione tributaria, si applicano gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento”.
Tale affermazione non può essere condivisa, siccome, per quanto è dato comprendere dal testo della nota, pare che gli uffici intendano applicare analogicamente gli interessi da sospensione amministrativa, previsti dall’art. 39 del DPR 602/73 e non dall’art. 47 del DLgs. 546/92.
 / Alfio CISSELLO
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_364901.aspx 

Nessun commento:

Posta un commento