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sabato 26 novembre 2011

accertamento: Nuovo redditometro, fra «compliance» e accertamento

accertamento

Nuovo redditometro, fra «compliance» e accertamento

Uno scostamento caratterizzato da rischio medio potrebbe comportare la trasformazione dello strumento in «generatore» di maggior reddito
/ Venerdì 25 novembre 2011
Rebus per i nuovi elementi-indice di capacità contributiva, quanto al loro effettivo utilizzo nell’ambito dell’accertamento sintetico utilizzabile per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009 e successivi.
La struttura del nuovo paniere dei beni e dei servizi che formeranno oggetto di monitoraggio, secondo la prima documentazione diffusa dall’Agenzia delle Entrate il 25 ottobre scorso, è caratterizzata da oltre 100 voci, “rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito”.
Questi elementi-indice saranno posti a fondamento della modalità di ricostruzione sintetica fondata sul quinto comma dell’articolo 38 del DPR n. 600/1973 nella sua versione attualmente vigente, alternativamente alla modalità di ricostruzione fondata “esclusivamente” sulla considerazione della sommatoria di tutte le spese, “di qualunque genere”, sostenute nel periodo d’imposta: in tal senso depone anche la circolare n. 28 del 21 giugno scorso (si veda “Nuovo redditometro: due metodi, ma diversa efficacia” del 23 novembre 2011).
Eppure, stando a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, lo strumento di stima del reddito sinteticamente attribuibile al contribuente in esito all’applicazione del quinto comma dovrebbe essere utilizzato esclusivamente, al contempo, per orientare il contribuente verso la compliance nonché per potenziare l’analisi del rischio di evasione da parte degli Uffici finanziari.
Il processo di selezione differisce a seconda del livello di scostamento
Con riferimento a quest’ultima funzione, l’Agenzia delle Entrate esemplifica il caso di una situazione di non coerenza “redditometrica”, dalla quale deriva la conseguenza che se il contribuente, pur consapevole dell’incoerenza, non modifica il comportamento dichiarativo, verrà sicuramente selezionato per ulteriori “approfondimenti”.
Questi approfondimenti, che non rappresentano altro che una sorta di anticamera del controllo fiscale, saranno calibrati in funzione dell’entità dello scostamento e di specifici indicatori con funzione di filtro delle posizioni ad effettivo rischio di evasione.
Pertanto, assisteremo a una graduazione del rischio in ragione dell’entità dello scostamento, modulata in “basso”, “medio” e “alto”, declinato come segue:
- il rischio “basso” è caratterizzato da scostamento basso  e, quindi, da nessuna selezione;
- il rischio “medio” è caratterizzato da scostamento elevato nonché dalla presenza di indicatori specifici di conferma, dal quale deriverà la selezione per l’eventuale accertamento di natura presuntiva;
- il rischio “alto” è caratterizzato da scostamento molto elevato nonché dalla presenza di indicatori specifici di conferma, dal quale deriverà la selezione per controlli ordinari approfonditi.
In termini operativi, la presenza del rischio “medio” comporterà l’avvio della prima fase del contraddittorio imposta dall’art. 38, volta ad approfondire le cause dello scostamento stimato, da ritenere strutturata tanto nell’inoltro del questionario quanto nella successiva fase della convocazione per lo svolgimento del contraddittorio ex art. 5 del DLgs. n. 218/1997.
Esperiti i due “contatti” tra Ufficio e contribuente e le successive fasi, l’Agenzia delle Entrate procederà, in assenza di adeguati chiarimenti, all’accertamento sintetico sulla base delle spese effettivamente sostenute, secondo la previsione del quarto comma, o sulla base del diverso strumento presuntivo di cui al successivo quinto comma.
A questo punto, laddove l’Ufficio procedesse all’utilizzo di quest’ultima modalità di accertamento, ci troveremmo di fronte alla trasformazione dello strumento da “sensore” per l’indicazione del livello di rischio a “generatore” di maggior reddito, senza che ciò comporti, in alcun modo, la rimodulazione del calcolo presuntivo.

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