Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 17 novembre 2011

ilcasodelgiorno : Equitalia in ritardo: escluso dal fallimento il suo credito

ilcasodelgiorno

Equitalia in ritardo: escluso dal fallimento il suo credito

Per giustificare il ritardo, non basta addurre la mera complessità della procedura di riscossione

/ Giovedì 17 novembre 2011
I creditori concorsuali che intendano concorrere nella ripartizione dell’attivo hanno l’onere di presentare domanda di ammissione al passivo fallimentare ai sensi dell’art. 93 L. fall.
Il ricorso va presentato nei trenta 30 giorni che precedono l’udienza di verifica dello stato passivo, stabilita nella sentenza di fallimento.
L’art. 101, primo comma, L. fall. prevede che i creditori concorsuali possano presentare insinuazioni al passivo tardive, ma comunque entro il termine massimo di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo ex art. 96 L. fall.
Le cosiddette insinuazioni “ultratardive”, depositate oltre il termine prescritto, sono ammissibili solo ed esclusivamente qualora il creditore dimostri che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
Così come qualsiasi altro creditore concorsuale, anche l’Erario ha l’onere di presentare un’istanza di ammissione al passivo:  la valutazione del merito della pretesa tributaria è, però, preclusa al giudice fallimentare, essendo riservata all’esclusiva giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 546/1992.  In sede di formazione dello stato passivo, il giudice delegato potrà sindacare soltanto sulla prova del credito, in base alla documentazione prodotta, e sulla sussistenza del privilegio richiesto.
L’insinuazione al passivo fallimentare dei crediti erariali, disciplinata dall’art. 87, secondo comma, del DPR 602/1973, è presentata dall’Agente della riscossione sulla base del ruolo e per conto dell’Agenzia delle Entrate.  La medesima norma viene applicata sia in caso di insinuazione tempestiva, sia nel caso di domanda di ammissione tardiva prevista dall’art. 101, primo comma, L. fall.
Nella prassi, è assai frequente che l’Agente della riscossione si insinui tardivamente al passivo fallimentare, in ragione della complessità della procedura di riscossione e della necessità di allegare al ricorso copia conforme all’originale dell’estratto di ruolo. 
Con il decreto del 4 novembre 2010, il Tribunale fallimentare di Roma ha stabilito un importante principio in materia di tempestività dell’insinuazione al passivo fallimentare da parte dell’Erario.
Nel caso esaminato dal Tribunale fallimentare di Roma, Equitalia aveva depositato la propria domanda tardiva oltre il termine fisiologico di dodici mesi, giustificando il ritardo con la necessità di dovere preliminarmente disporre dell’iscrizione a ruolo del credito ed emettere e notificare al curatore la cartella di pagamento.
Il giudice delegato di Roma, con il suo decreto del 4 novembre 2010, constatato che il ruolo era stato trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ben prima della scadenza del termine massimo di dodici mesi per l’insinuazione tardiva, ha respinto l’istanza di Equitalia, ritenendo che questa avrebbe ben potuto insinuarsi al passivo fallimentare in tempo utile per non incorrere nelle decadenze stabilite dalla legge.
L’ulteriore adempimento della notifica della cartella al curatore è stato, dal giudice delegato, ritenuto superfluo, posto che questo non costituirebbe un requisito per la domanda di ammissione al passivo, perché non specificamente previsto dall’art. 87 del DPR 602/73.
Tale impostazione è, però, contraria all’orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, che considera la notifica della cartella al curatore quale presupposto indefettibile per l’ammissione dell’Erario al passivo fallimentare.
La decisione del giudice fallimentare di Roma appare particolarmente rilevante perché impone a Equitalia un rigoroso rispetto dei termini decadenziali di cui all’art. 101, primo comma, L. fall. ogniqualvolta il ruolo sia trasmesso all’Agente della riscossione entro i termini di dodici mesi dall’esecutività dello stato passivo, senza chiarire però se la medesima regola possa applicarsi in caso di ingiustificato ritardo nell’iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate (sul punto, cfr. la recente ordinanza della Corte di Cassazione 11 ottobre 2011 n. 20910; si veda “Per il ritardo nell’insinuazione «paga» anche l’Agenzia delle Entrate” del 12 ottobre 2011).
Inoltre, il provvedimento in esame esclude la rilevanza della preventiva notifica della cartella di pagamento al curatore, laddove larghissima parte della giurisprudenza e della dottrina la considerano invece un adempimento essenziale.
Il decreto, infine, è significativo per l’elevatissimo importo del credito erariale escluso (circa 66,7 milioni di Euro), che ha portato il giudice a trasmettere il provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti per verificare l’esistenza del danno erariale causato dalla mancata insinuazione al passivo nei termini di legge da parte dell’Agente della riscossione.
 / Alberto GUIOTTO

Nessun commento:

Posta un commento