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sabato 26 novembre 2011

iva: Fatture riepilogative: per l’elenco «clienti e fornitori 2011» vale l’importo complessivo

iva

Fatture riepilogative: per l’elenco «clienti e fornitori» vale l’importo complessivo

In tal caso, la cifra complessiva indicata in fattura è il parametro per la verifica della soglia minima per l’obbligo di comunicazione

/ Giovedì 24 novembre 2011
Relativamente all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, disposto dall’art. 21 del DL 78/2010, l’Agenzia delle Entrate, oltre alla circolare n. 24 del 30 maggio 2011, il 24 ottobre scorso è intervenuta nuovamente rispondendo ad alcuni quesiti formulati dalle associazioni di categoria. In tale ambito, di particolare interesse sono state le risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria in relazione al criterio per l’individuazione della soglia minima per l’inserimento dell’operazione nella comunicazione, in presenza di fatture riepilogative, ovvero di fatture cointestate.
Per quanto riguarda la prima questione, che si realizza allorché siano emessi documenti che contengono corrispettivi riferiti a distinte operazioni, si è chiesto di chiarire la modalità di individuazione dell’importo minimo per l’inclusione dell’operazione nella comunicazione. Si pensi, ad esempio, ad una fattura che riepiloghi una cessione di beni ed una prestazione di servizi (non accessoria alla predetta cessione, nel qual caso si sarebbe in presenza di un’unica operazione, data dalla sommatoria dei corrispettivi previsti per l’operazione principale e quella accessoria).
Per tale fattispecie, secondo le regole generali contenute nel punto 2 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, si dovrebbe aver riguardo all’importo contrattualmente pattuito per ciascuna operazione, a prescindere dal fatto che le stesse siano poi riepilogate in un’unica fattura. L’Agenzia, tuttavia, in coerenza con quanto già precisato per la fattispecie della fattura differita, ritiene che anche in tal caso si debba aver riguardo all’importo complessivo indicato nella fattura, quale parametro per la verifica della soglia minima per l’obbligo di comunicazione, e non al corrispettivo pattuito per ciascuna operazione distinta.
Esemplificando, si pensi ad una società che effettua nei confronti di altro soggetto due distinte operazioni: cessione di beni per 2.000 euro più IVA, e prestazione di consulenza commerciale per 2.500 euro più IVA. Tali due operazioni, per comodità contabile, sono riepilogate in un’unica fattura di 4.500 euro più IVA, ragion per cui le stesse devono essere incluse nella comunicazione, in quanto l’importo risultante dalla predetta fattura è superiore a 3.000 euro. Operativamente, l’Agenzia delle Entrate precisa che nella casella “tipologia dell’operazione” deve essere indicata la causale 1 (cessione di beni) o 2 (prestazione di servizi) in funzione dell’operazione prevalente, tuttavia non indicando il criterio da seguire per individuare la prevalenza stessa. Si ritiene che si possa far riferimento all’operazione il cui importo sia prevalente, che nel caso di specie è costituita dalla prestazione di servizi.
In caso di fatture cointestate, comunicazione per ogni cointestatario
Per quanto riguarda, invece, la seconda fattispecie (fatture cointestate, prassi diffusa soprattutto presso i notai, per effetto di acquisto congiunto di beni, o in occasione di divisioni ereditarie), non era chiaro se, al fine di individuare il limite per l’obbligo di comunicazione, si dovesse aver riguardo all’importo totale dell’operazione (ed indicato nella fattura), ovvero a quello riferito a ciascun intestatario. Secondo l’Agenzia delle Entrate, “l’operazione documentata da fattura cointestata va comunicata per ognuno dei cointestatari, in distinti record di dettaglio. La verifica del superamento della soglia va fatta con riferimento all’importo totale della fattura e, nel caso la quota parte dell’importo relativa a taluno dei cointestatari sia inferiore al limite dei 3.000 euro, la «modalità di pagamento» da indicare sarà «importo frazionato»”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, se da un lato va accolta con favore, in quanto “semplifica” l’operato del soggetto che pone in essere l’operazione, il quale deve far riferimento esclusivamente all’importo indicato nella fattura emessa, dall’altro sembra andare “oltre” lo spirito della norma che ha introdotto l’obbligo di comunicazione in questione. Infatti, come noto, una delle principali finalità dell’art. 21 del DL 78/2010 è di monitorare le operazioni effettuate con le persone fisiche, al fine di reperire maggiori informazioni funzionali ad un possibile accertamento sintetico, in quanto, a fronte di una manifestata capacità di consumo, dovrebbe sussistere un reddito dichiarato adeguato. Tuttavia, tale capacità di spesa da monitorare riguarda solamente operazioni rilevanti, che il legislatore ha individuato in quelle di ammontare almeno pari a 3.000 euro.
A fronte del chiarimento dell’Agenzia, però, confluiscono nella comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 anche operazioni “sotto soglia” in capo a ciascun cointestatario della fattura, con conseguente “allargamento” del monitoraggio delle operazioni (oltre l’obiettivo indicato dal legislatore).
/ Sandro CERATO

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