imposte sostitutive
Rettifica IVA e ammortamenti per chi esce dai «minimi»
Regole ordinarie anche per i contribuenti che entreranno nel nuovo regime degli «ex minimi» previsto dal DL 98/2011
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/ Mercoledì 16 novembre 2011
I soggetti che dal prossimo anno usciranno dal regime dei contribuenti minimi perché, ad esempio, hanno iniziato l’attività prima del 2008, potranno riprendere gli ammortamenti sospesi al momento dell’ingresso nel regime agevolato e dovranno effettuare la rettifica della detrazione IVA.
Le persone fisiche che hanno avviato la propria attività d’impresa, ovvero artistica o professionale prima del 2008 e che, poi, in tale anno, sono entrati nel regime dei “minimi” previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007, a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni recate dall’art. 27 del DL 98/2011, sono costretti a fuoriuscire dal regime a partire dal prossimo anno. Questi contribuenti adotteranno, quindi, nuovamente le modalità di determinazione del reddito e dell’IVA secondo le regole ordinarie, anche se entreranno nel nuovo regime super-semplificato previsto dal comma 3 del citato art. 27 e già ribattezzato degli “ex minimi” (cfr. interrogazione parlamentare n. 5-05408 del 28 settembre 2011).
I predetti soggetti potranno, allora, dal prossimo anno, riprendere, innanzitutto, gli ammortamenti “sospesi” al momento dell’ingresso nel regime agevolato. Nei “minimi”, infatti, non è prevista la procedura di ammortamento, atteso che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del DM 2 gennaio 2008 (attuativo delle disposizioni recate dalla L. 244/2007), il costo di acquisto di beni strumentali è deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento: in sostanza, il costo del bene strumentale è immediatamente deducibile nell’esercizio in cui è stato sostenuto, a prescindere dal concetto di competenza economica previsto dalle ordinarie regole del TUIR.
Le quote residue di ammortamento dei beni strumentali acquistati prima dell’ingresso nel regime di favore, pertanto, non possono assumere alcuna rilevanza in vigenza del regime di vantaggio, sicché le stesse rimangono sospese per tutto il periodo di sua applicazione. Tali quote residue di ammortamento diventano nuovamente deducibili dal periodo d’imposta in cui viene di nuovo applicato il regime ordinario (cfr. punto 3.4 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 2008). Così, i contribuenti che nel 2012 usciranno dai “minimi” potranno tornare a dedurre le quote rimaste sospese.
L’altro aspetto di fondamentale importanza per chi uscirà dal regime agevolato il prossimo anno è la rettifica della detrazione IVA. Il comma 101 dell’art. 1 della L. 244/2007 dispone che la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972 deve essere operata non soltanto quando il contribuente accede al regime di vantaggio (cosiddetta rettifica “negativa”) ma anche quando vi esce, ritornando ai normali criteri di determinazione dell’imposta (cosiddetta rettifica “positiva”).
L’ammontare risultante della rettifica IVA è recuperata all’atto del versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno di passaggio al regime ordinario (nel caso in esame, l’anno considerato è il 2012, e quindi il saldo IVA verrà versato a marzo 2013). Tale importo della rettifica della detrazione IVA costituisce, inoltre, una sopravvenienza rilevante ai fini delle imposte dirette nel primo periodo di applicazione del regime ordinario, ovvero, nel caso in esame, nel 2012.
Alessandro BORGOGLIO
Le persone fisiche che hanno avviato la propria attività d’impresa, ovvero artistica o professionale prima del 2008 e che, poi, in tale anno, sono entrati nel regime dei “minimi” previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007, a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni recate dall’art. 27 del DL 98/2011, sono costretti a fuoriuscire dal regime a partire dal prossimo anno. Questi contribuenti adotteranno, quindi, nuovamente le modalità di determinazione del reddito e dell’IVA secondo le regole ordinarie, anche se entreranno nel nuovo regime super-semplificato previsto dal comma 3 del citato art. 27 e già ribattezzato degli “ex minimi” (cfr. interrogazione parlamentare n. 5-05408 del 28 settembre 2011).
I predetti soggetti potranno, allora, dal prossimo anno, riprendere, innanzitutto, gli ammortamenti “sospesi” al momento dell’ingresso nel regime agevolato. Nei “minimi”, infatti, non è prevista la procedura di ammortamento, atteso che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del DM 2 gennaio 2008 (attuativo delle disposizioni recate dalla L. 244/2007), il costo di acquisto di beni strumentali è deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento: in sostanza, il costo del bene strumentale è immediatamente deducibile nell’esercizio in cui è stato sostenuto, a prescindere dal concetto di competenza economica previsto dalle ordinarie regole del TUIR.
Le quote residue di ammortamento dei beni strumentali acquistati prima dell’ingresso nel regime di favore, pertanto, non possono assumere alcuna rilevanza in vigenza del regime di vantaggio, sicché le stesse rimangono sospese per tutto il periodo di sua applicazione. Tali quote residue di ammortamento diventano nuovamente deducibili dal periodo d’imposta in cui viene di nuovo applicato il regime ordinario (cfr. punto 3.4 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 2008). Così, i contribuenti che nel 2012 usciranno dai “minimi” potranno tornare a dedurre le quote rimaste sospese.
L’altro aspetto di fondamentale importanza per chi uscirà dal regime agevolato il prossimo anno è la rettifica della detrazione IVA. Il comma 101 dell’art. 1 della L. 244/2007 dispone che la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972 deve essere operata non soltanto quando il contribuente accede al regime di vantaggio (cosiddetta rettifica “negativa”) ma anche quando vi esce, ritornando ai normali criteri di determinazione dell’imposta (cosiddetta rettifica “positiva”).
Per la detrazione IVA, va effettuata la rettifica sia negativa, sia positiva
Come precisato nelle circolari n. 73 del 2007 e n. 13 del 2008, la rettifica della detrazione IVA riguarda tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (in primo luogo, le merci in rimanenza già fatturate e pagate nel 2011), nonché i beni strumentali, di importo superiore a 516 euro (ex art. 19-bis2, comma 5), acquistati in vigenza del regime agevolato. Relativamente a questi ultimi, la detrazione deve essere calcolata in relazione ai quinti mancanti al compimento del quinquennio di cui al comma 2 del predetto art. 19-bis2. La rettifica così calcolata può essere utilizzata in compensazione con l’eventuale parte residuante di quella determinata al momento dell’accesso al regime agevolato.L’ammontare risultante della rettifica IVA è recuperata all’atto del versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno di passaggio al regime ordinario (nel caso in esame, l’anno considerato è il 2012, e quindi il saldo IVA verrà versato a marzo 2013). Tale importo della rettifica della detrazione IVA costituisce, inoltre, una sopravvenienza rilevante ai fini delle imposte dirette nel primo periodo di applicazione del regime ordinario, ovvero, nel caso in esame, nel 2012.
Alessandro BORGOGLIO
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