Rivalutazioni, l’Agenzia si arrende sui rimborsi della sostitutiva
Con la circolare 47, l’Amministrazione ha deciso di abbandonare il contenzioso alla luce della nuova norma del DL 70/2011
Il DL 70/2011, nel riaprire i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli), non solo consente la detrazione dell’imposta sostitutiva già versata, ma rinnova altresì la disciplina dei termini per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato.In assenza del sopracitato intervento legislativo, infatti, l’Amministrazione finanziaria applicava l’interpretazione contenuta nella ris. Agenzia delle Entrate 10 giugno 2008 n. 236, secondo cui, in caso di opzione per la rideterminazione del costo di un bene già rivalutato:
- l’istanza di rimborso doveva essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento ex art. 38 del DPR 602/73;
- era negata l’applicabilità dell’art. 21 del DLgs. n. 546/92, in base al quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dalla data in cui si è verificato il presupposto per la restituzione dell’imposta.
Come già rilevato in un precedente intervento, si trattava di un’interpretazione che nella maggior parte dei casi si è rivelata disattesa in Commissione Tributaria (si veda “Due anni dalla seconda opzione per il rimborso della sostitutiva sui terreni” del 26 febbraio 2011).
La nuova disciplina dei rimborsi, ai sensi della lettera gg) dell’art. 7 comma 2 del DL 70/2011, richiama sempre il termine di 48 mesi dalla data del primo versamento ex art. 38 del DPR 602/73, con la differenza che questa volta si tratta di un termine stabilito per espressa previsione normativa. Inoltre, viene previsto che, in relazione ai pregressi versamenti dell’imposta sostitutiva riguardanti rivalutazioni effettuate entro il 14 maggio 2011, se il termine di 48 mesi per il rimborso risulta essere già scaduto, la relativa richiesta potrà essere effettuata entro il 14 maggio 2012.
Per eliminare le possibili liti, la circ. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 47 (§ 3) ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’istanza di rimborso sia stata rigettata con provvedimento espresso, non impugnato dal contribuente, la definitività del provvedimento non esclude l’autotutela; in altri termini, in tale ipotesi, è possibile chiedere l’annullamento d’ufficio del precedente diniego.
In ogni caso, il contribuente può presentare una nuova istanza di rimborso nel rispetto dei suddetti termini.
Qualora, invece, l’istanza di rimborso sia stata rigettata con provvedimento tacito, non impugnato dal contribuente, lo stesso potrà sollecitare l’Amministrazione finanziaria a dare seguito al rimborso alla luce delle nuove disposizioni.
C’è tempo fino al 14 maggio 2012
L’Agenzia delle Entrate ha altresì affermato che le nuove disposizioni sul rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in occasione di una precedente rivalutazione si applicano anche ai giudizi in corso, concernenti il termine per il rimborso dell’imposta versata in occasione di una precedente rideterminazione. In tali casi pertanto:- gli Uffici provvederanno a chiedere la cessazione del contenzioso ove l’istanza risulti presentata nel termine di 48 mesi dal versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rideterminazione effettuata;
- qualora, alla data del 14 maggio 2011, sia già scaduto il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dal versamento dell’intero importo, o della prima rata, relativo all’ultima rideterminazione effettuata, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta con un’istanza da presentare entro il 14 maggio 2012; la presentazione della nuova istanza comporterà la cessazione del contenzioso.
L’intervento dell’Agenzia pare opportuno, ma forse non poteva fare a meno di prendere tale posizione. Infatti, il nuovo impianto normativo e, nello specifico, il termine del 14 maggio 2012 non sono passati inosservati davanti alle Commissioni Tributarie. In merito, si segnala una recente decisione della C.T. Prov. Torino, la quale, con sentenza del 29 giugno 2011 n. 167/9/11, pone l’accento sul fatto che il DL 70/2011 stabilisce anche che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto il termine di decadenza risulti essere scaduto, la richiesta di rimborso può essere effettuata entro 12 mesi a decorrere dal 14 maggio 2011. Per tali ragioni, quindi, la sentenza dichiara il diritto al rimborso dei versamenti effettuati il 13 dicembre 2002 e il 15 dicembre 2003, anche se l’istanza di rimborso è stata presentata il 1° ottobre 2008.
Resta ad ogni modo fermo che non sarà possibile ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva di una precedente rivalutazione in caso di sentenza già passata in giudicato che ne ha sancito il diniego.
/ Salvatore SANNA
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