riscossione
Si può versare la ritenuta per l’esenzione dalle imposte su interessi a soggetti UE
La ris. 110 dell’Agenzia ha istituito il codice tributo «1063» per il versamento mediante modello F24
Con la risoluzione n. 110 di ieri, 24 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante F24, della ritenuta di cui all’art. 23, comma 4 del DL n. 98/2011 convertito.
A tal proposito, si ricorda che il comma 1 del citato art. 23 ha introdotto il comma 8-bis all’art. 26-quater del DPR n. 600/73, che disciplina l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea.
L’art. 23, comma 4 del DL n. 98/2011 dispone che, per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 6 luglio 2011, l’esenzione è applicabile anche agli interessi già corrisposti, a condizione che il sostituto d’imposta provveda, entro il 30 novembre 2011, a versare la ritenuta e i relativi interessi legali.
In tal caso, l’imposta è dovuta nella misura del 6% ed è anche sostitutiva dell’imposta di registro sull’atto di garanzia.
Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante F24, della ritenuta, l’Agenzia ha quindi istituito il codice tributo “1063”, denominato “Ritenuta su interessi versata dal sostituto d’imposta – Articolo 23, comma 4, dl n. 98/2011”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice dev’essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate “esclusivamente” nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione del campo “Anno di riferimento” dell’anno in cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
A tal proposito, si ricorda che il comma 1 del citato art. 23 ha introdotto il comma 8-bis all’art. 26-quater del DPR n. 600/73, che disciplina l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea.
L’art. 23, comma 4 del DL n. 98/2011 dispone che, per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 6 luglio 2011, l’esenzione è applicabile anche agli interessi già corrisposti, a condizione che il sostituto d’imposta provveda, entro il 30 novembre 2011, a versare la ritenuta e i relativi interessi legali.
In tal caso, l’imposta è dovuta nella misura del 6% ed è anche sostitutiva dell’imposta di registro sull’atto di garanzia.
Per consentire al sostituto d’imposta il versamento, mediante F24, della ritenuta, l’Agenzia ha quindi istituito il codice tributo “1063”, denominato “Ritenuta su interessi versata dal sostituto d’imposta – Articolo 23, comma 4, dl n. 98/2011”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice dev’essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate “esclusivamente” nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione del campo “Anno di riferimento” dell’anno in cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
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