IVA
Aumentano le soglie per la liquidazione IVA trimestrale
Riallineati i limiti per la liquidazione trimestrale a quelli per l’applicazione del regime di contabilità semplificata
La L. 12 novembre 2011 n. 183, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 234 della Gazzetta Ufficiale n. 265 di ieri, 14 novembre 2011, aggiorna i limiti di riferimento per poter eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, legandoli a quelli previsti per il regime di contabilità semplificata.
Nello specifico, l’art. 14, comma 11 del provvedimento dispone che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
Ne deriva che le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l’IVA trimestralmente:
- sono elevate ad un ammontare di ricavi pari a 400.000 euro per i servizi e 700.000 euro per le altre attività, in coincidenza con quanto previsto per l’accesso al regime di contabilità semplificata;
- non si computano più avendo riguardo agli importi di volume d’affari pari a 309.874,14 euro per i servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività, indicati dall’art. 7 del DPR 542/99.
La disposizione mira a porre rimedio al disallineamento normativo creatosi tra il comparto IVA e il comparto delle imposte dirette a seguito dell’innalzamento della soglia di ricavi entro la quale è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal DL 70/2011.
Con il citato decreto, infatti, il Legislatore si era limitato a modificare l’art. 18 del DPR 600/73, recante le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, lasciando, invece, inalterate quelle previste dall’art. 7 del DPR 542/99, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale anziché mensile.
Lo sfasamento determinava la situazione in cui un contribuente, obbligato a liquidare e versare l’IVA mensilmente, avrebbe invece potuto avvalersi della contabilità semplificata.
Se è chiaro che le nuove norme hanno come obiettivo quello di ripristinare la situazione di allineamento IVA-dirette a regime, alcuni dubbi possono presentarsi con riferimento al periodo di imposta 2011.
Sotto il profilo della decorrenza, occorre infatti considerare che, non avendo il DL 70/2011 previsto una disciplina transitoria, l’innalzamento del limite dei ricavi per l’applicazione della contabilità semplificata ha effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto. In coerenza con quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24 agosto 2001 n. 80, emanata con riferimento al precedente adeguamento delle soglie, si ritiene che i nuovi limiti per la contabilità semplificata trovino già applicazione per il periodo d’imposta 2011.
- i contribuenti che, nell’anno 2010, avessero realizzato ricavi non superiori ai nuovi e ai vecchi limiti possono continuare ad adottare la contabilità semplificata;
- i contribuenti che, nell’anno 2010, avessero realizzato ricavi superiori ai vecchi limiti, ma non ai nuovi, possono abbandonare la contabilità ordinaria dal 14 maggio 2011.
Anche il comma 11 dell’art. 14 della legge di Stabilità non indica espressi termini di decorrenza. Conseguentemente, occorre riferirsi ai termini generali di entrata in vigore della legge di Stabilità, previsti dall’art. 36 dello stesso provvedimento, in base al quale “Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012”.
Pertanto, un soggetto esercente attività di servizi che nel 2010 avesse conseguito un ammontare di ricavi superiori a 309.874,14 euro, ma inferiori a 400.000 euro, ha la possibilità di adottare la contabilità semplificata, ma è ancora tenuto a versare obbligatoriamente l’IVA mensilmente.
Da ultimo, si ricorda che, nel caso in cui il contribuente decidesse di esercitare l’opzione per la liquidazione trimestrale, deve comunicarlo ai sensi dell’articolo 2 del DPR 442/97 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nello specifico, nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012 che sarà presentata nell’anno 2013 (comportamento concludente e successiva comunicazione dell’esercizio dell’opzione nel quadro VO2 della dichiarazione annuale IVA).
L’opzione per la liquidazione trimestrale, inoltre, determina la maggiorazione delle somme dovute di un importo pari all’1%, a titolo di interesse, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
/ Luisa CORSO e Elena SPAGNOL
Nello specifico, l’art. 14, comma 11 del provvedimento dispone che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
Ne deriva che le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l’IVA trimestralmente:
- sono elevate ad un ammontare di ricavi pari a 400.000 euro per i servizi e 700.000 euro per le altre attività, in coincidenza con quanto previsto per l’accesso al regime di contabilità semplificata;
- non si computano più avendo riguardo agli importi di volume d’affari pari a 309.874,14 euro per i servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività, indicati dall’art. 7 del DPR 542/99.
La disposizione mira a porre rimedio al disallineamento normativo creatosi tra il comparto IVA e il comparto delle imposte dirette a seguito dell’innalzamento della soglia di ricavi entro la quale è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal DL 70/2011.
Con il citato decreto, infatti, il Legislatore si era limitato a modificare l’art. 18 del DPR 600/73, recante le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, lasciando, invece, inalterate quelle previste dall’art. 7 del DPR 542/99, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale anziché mensile.
Lo sfasamento determinava la situazione in cui un contribuente, obbligato a liquidare e versare l’IVA mensilmente, avrebbe invece potuto avvalersi della contabilità semplificata.
Se è chiaro che le nuove norme hanno come obiettivo quello di ripristinare la situazione di allineamento IVA-dirette a regime, alcuni dubbi possono presentarsi con riferimento al periodo di imposta 2011.
Sotto il profilo della decorrenza, occorre infatti considerare che, non avendo il DL 70/2011 previsto una disciplina transitoria, l’innalzamento del limite dei ricavi per l’applicazione della contabilità semplificata ha effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto. In coerenza con quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24 agosto 2001 n. 80, emanata con riferimento al precedente adeguamento delle soglie, si ritiene che i nuovi limiti per la contabilità semplificata trovino già applicazione per il periodo d’imposta 2011.
2011: valori per la contabilità semplificata disallineati rispetto all’IVA
Come risultato:- i contribuenti che, nell’anno 2010, avessero realizzato ricavi non superiori ai nuovi e ai vecchi limiti possono continuare ad adottare la contabilità semplificata;
- i contribuenti che, nell’anno 2010, avessero realizzato ricavi superiori ai vecchi limiti, ma non ai nuovi, possono abbandonare la contabilità ordinaria dal 14 maggio 2011.
Anche il comma 11 dell’art. 14 della legge di Stabilità non indica espressi termini di decorrenza. Conseguentemente, occorre riferirsi ai termini generali di entrata in vigore della legge di Stabilità, previsti dall’art. 36 dello stesso provvedimento, in base al quale “Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012”.
Pertanto, un soggetto esercente attività di servizi che nel 2010 avesse conseguito un ammontare di ricavi superiori a 309.874,14 euro, ma inferiori a 400.000 euro, ha la possibilità di adottare la contabilità semplificata, ma è ancora tenuto a versare obbligatoriamente l’IVA mensilmente.
Da ultimo, si ricorda che, nel caso in cui il contribuente decidesse di esercitare l’opzione per la liquidazione trimestrale, deve comunicarlo ai sensi dell’articolo 2 del DPR 442/97 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nello specifico, nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012 che sarà presentata nell’anno 2013 (comportamento concludente e successiva comunicazione dell’esercizio dell’opzione nel quadro VO2 della dichiarazione annuale IVA).
L’opzione per la liquidazione trimestrale, inoltre, determina la maggiorazione delle somme dovute di un importo pari all’1%, a titolo di interesse, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
/ Luisa CORSO e Elena SPAGNOL
Contabilità semplificata: soglie liquidazione IVA adeguate all’ammontare dei ricavi
RispondiEliminaIl D.L. 70/2011, modificando l’art. 18 del DPR 600/73, ha aumentato le soglie di accesso alla contabilità semplificata da Euro 309.874,14 ad Euro 400.000,00 per le attività di prestazioni di servizi e da Euro 516.456,90 a Euro 700.000,00 per le altre attività.
Era rimasto invariato il vecchio limite di accesso per le liquidazioni periodiche IVA e quindi non era stato modificato l’art.7 del DPR 542/99.
In base al predetto articolo, i contribuenti con volume d’affari minore potevano, infatti, effettuare le liquidazioni periodiche e versare l’IVA dovuta con cadenza trimestrale, anziché mensile.
È evidente che tale disallineamento avrebbe provocato non poca confusione.
Ecco allora che l’art.14 c. 11 della Legge di Stabilità ha adeguato i limiti anche per quanto riguarda le liquidazioni IVA.
Per il periodo d’imposta 2011, tuttavia, si vengono a creare delle situazioni particolari.
Il D.L. 70/2011 è entrato in vigore già lo scorso 14 maggio e, in mancanza di specifica disposizione transitoria, si deve ritenere che gli effetti della norma, rilevanti, ad esempio, ai fini della individuazione degli obblighi contabili delle imprese che operano nel settore dei servizi, decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data in cui il Decreto viene emanato, come già specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 80/2001, emanata in riferimento al precedente innalzamento di soglie.
Ne deriva, quindi, che per individuare il regime contabile per l’anno 2011, le imprese dovranno verificare se nel precedente anno è stato o meno superato il limite di ricavi necessario all’accesso al regime semplificato od ordinario.
Pertanto, se nell’anno 2010 sono stati realizzati ricavi non superiori a Euro 309.874,14 o ad Euro 400.000,00 per i servizi e ad Euro 516..456,90 o ad Euro 700.000,00 per le altre attività è possibile continuare ad usufruire del regime semplificato.
Se, invece, nel 2010 sono stati realizzati ricavi superiori ai vecchi limiti, ma non ai nuovi, si potrà usufruire del regime semplificato a far data dal 14 maggio 2011.
Si ricorda che la determinazione del reddito d’impresa, ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi conseguiti nell’anno precedente, deve essere effettuata in base al principio della competenza economica dei ricavi e costi.
Per quanto concerne le liquidazioni e i versamenti IVA, non essendo indicati nell’art.14 della Legge di Stabilità termini precisi di decorrenza dei nuovi limiti, si viene a creare la situazione secondo la quale un commerciante che presenta nel precedente periodo d’imposta un ammontare di ricavi superiore al vecchio limite di Euro 516.456,90 ed inferiori al nuovo limite di Euro 700.000,00 potrà si adottare il regime contabile semplificato, ma sarà obbligato al versamento mensile dell’IVA.
L’opzione per la liquidazione trimestrale dell’IVA andrà effettuata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta successivo all’opzione stessa, spuntando la casella VO2 presente nel quadro VO.