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sabato 26 novembre 2011

contenzioso : Definibile la lite relativa a un’iscrizione ipotecaria

contenzioso

Definibile la lite relativa a un’iscrizione ipotecaria

È uno dei chiarimenti forniti dalla ris. 107 dell’Agenzia, se l’iscrizione non è preceduta da un atto validamente notificato e a certe condizioni

/ Giovedì 24 novembre 2011
A pochi giorni dal termine ultimo (30 novembre) per versare gli importi dovuti per la fruizione della definizione delle liti pendenti, ai sensi dell’art. 39, comma 12 del DL n. 98/2011, con la risoluzione n. 107 di ieri, 23 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia. Le risposte suggerite ai quesiti posti all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria sono state fornite sulla base del recente documento di prassi, la circolare n. 48/2011, nella quale sono stati indicati i parametri attraverso i quali verificare i requisiti imposti dalla legge per identificare le controversie sanabili.
In prima battuta, nella risoluzione in parola è stato precisato che solo la società controllante/consolidante - in relazione ad un accertamento comportate la rilevazione di una maggiore imposta Ires in capo alla fiscal unit - ha la facoltà di definire la lite pendente. Infatti, il valore della controversia instaurata dalla controllata/consolidata per la maggiore IRES “teorica” è direttamente connesso all’accertamento emesso nei confronti della consolidante: il condono della lite da parte di quest’ultima, quindi, determina la cessazione della materia del contendere anche per la lite che coinvolge la controllata.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che è ammessa la definzione della controversia, da parte di uno dei coniugi, in relazione ad una cartella di pagamento notificata ad entrambi, in ipotesi di dichiarazione congiunta, ai sensi dell’art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114. A tal proposito, è stato ricordato che l’esercizio dell’opzione per la dichiarazione congiunta comporta che:
- tutti gli accertamenti sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati al marito;
- vi sia una responsabilità solidale per il pagamento delle imposte e degli oneri accessori.
La ris. n. 107 afferma che “la moglie può definire la lite qualora abbia impugnato la cartella di pagamento assumendo di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento ovvero qualora l’abbia impugnato unitamente alla cartella di pagamento”. La soluzione proposta è in linea non solo con quanto precedentemente sostenuto nella circ. n. 48/2011 - ovvero che è definibile la lite relativa ad una cartella di pagamento non preceduta dalla notifica del relativo avviso di accertamento -, ma altresì con un orientamento costante della giurisprudenza: la moglie, infatti, deve poter tutelare integralmente i propri diritti una volta che sia venuta a conoscenza della pretesa dell’Erario, ovvero dopo la notifica del primo atto (Cass. 29 aprile 2011, n. 9548; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22692).
L’Agenzia delle Entrate ha poi anche chiarito che è definibile una lite relativa ad un’iscrizione ipotecaria, non preceduta da un atto validamente notificato, a condizione che:
- la controversia sia generata da un ricorso avverso un ruolo non preceduto da atto impositivo presupposto e che, quindi, l’iscrizione in oggetto porti per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria;
- sia rispettati tutti gli altri requisiti previsti, ovvero che la controparte sia l’Agenzia delle Entrate e la controversia risulti pendente al 1° maggio 2011.
Inoltre, è stata confermata la possibilità di condonare una lite, relativamente alle controversie sorte per l’impugnazione di un provvedimento con il quale non è stata solo negata o revocata un’agevolazione, ma contestualmente si è accertato e richiesto il pagamento di maggiori imposte.
I soci possono definire solo le controversie sui redditi da partecipazione
Infine, nell’ipotesi di accertamento di un maggior reddito nei confronti di una società di persone - imputato per trasparenza ai soci - è necessario ricordare che:
- la richiesta di definizione della lite dev’essere avanzata autonomamente dalla società per le imposte (IRES ed IRAP) di sua competenza: infatti, i soci potranno condonare le sole controversie relative ai redditi da partecipazione;
- possono essere chiuse solo le controversie pendenti al 1° maggio 2011: pertanto, qualora alcuni soci abbia impugnato l’accertamento, relativo alla quota di reddito ad essi imputata, successivamente alla data richiesta, la lite non è definibile.
/ Alessandra DURANTE

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