iva
La stabile organizzazione detrae l’IVA su acquisti del rappresentante fiscale estinto
La ris. 108 dell’Agenzia conferma, poi, la forza attrattiva «totalizzante» della branch per i rapporti passivi della casa madre estera nel territorio nazionale
/ Venerdì 25 novembre 2011
La stabile organizzazione in Italia può detrarre l’IVA assolta sugli acquisti posti in essere utilizzando la partita IVA, successivamente chiusa, attribuita al soggetto non residente identificato nel territorio dello Stato nella forma diretta (ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972) o indiretta, cioè per mezzo del rappresentante fiscale. Sul piano procedurale, la chiusura della partita IVA con contestuale costituzione della stabile organizzazione è assimilabile alla trasformazione e, come tale, va gestita ai fini dichiarativi.
Con questi chiarimenti, forniti dalla risoluzione n. 108 di ieri, 24 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate conferma dunque la possibilità, per il soggetto estero, di recuperare – attraverso la branch – il credito IVA maturato in capo alla precedente posizione IVA.
Lo specifico divieto, stabilito dalla risoluzione n. 327/2008 in considerazione dell’autonomia riconosciuta alle rispettive posizioni fiscali, è stato infatti superato dall’intervento della Corte di Giustizia (causa C-244/08). Sancendo l’illegittimità della normativa interna, che obbligava il soggetto non residente ad attivare in ogni caso la procedura del rimborso “diretto” (di cui all’art. 38-ter del DPR n. 633/1972) in presenza di una stabile organizzazione nel territorio italiano, il giudice comunitario ha inteso limitare l’utilizzo della suddetta procedura ai soli casi in cui la detrazione risulti preclusa, vale a dire quando il soggetto richiedente non sia stabilito in Italia ovvero ivi identificato a mezzo di una propria stabile organizzazione.
In pratica, la modalità di recupero dell’IVA dipende dal luogo di stabilimento del soggetto estero, cosicché il rimborso compete al soggetto non stabilito in Italia, dato che – in caso contrario – è la branch che esercita la detrazione, assumendo forza attrattiva “totalizzante” riguardo agli acquisti di beni e servizi.
L’Agenzia delle Entrate giunge, quindi, a considerare comunque stabilito nel territorio italiano il soggetto passivo che abbia ivi istituito una stabile organizzazione. Si tratta di una conclusione che trova conferma nell’art. 38-bis2, comma 1 del DPR n. 633/1972, nella parte in cui il rimborso, nei confronti dei “soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato”, viene escluso tout court; anche cioè al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art. 17, comma 4, in cui l’acquisto non sia riferibile all’attività della branch.
In effetti, secondo la disciplina comunitaria, in questa ipotesi, il rimborso sarebbe la modalità applicativa più appropriata per il recupero dell’imposta a credito, tenuto conto, da un lato, dell’art. 192-bis della Direttiva n. 2006/112/CE e, dall’altro, dell’art. 53 del Reg. UE n. 282/2011. In dettaglio, si prevede che il soggetto non residente resti tale anche se possiede una stabile organizzazione in Italia quando le operazioni poste in essere non siano riconducibili alla branch (art. 192-bis); seppure inserita nell’ambito delle disposizioni che regolano la detrazione, la norma esprime un principio di carattere generale, con effetti anche sul diritto di rimborso spettante ai soggetti esteri.
Tale principio è poi rafforzato dal Regolamento di esecuzione, nella parte in cui viene chiarito il concetto di partecipazione di una stabile organizzazione alla cessione o prestazione ai fini dell’applicazione del citato art. 192-bis: tale partecipazione richiede che i mezzi umani e tecnici della branch siano effettivamente utilizzati per compiere la cessione o prestazione, prima o durante l’operazione. Dal che discende che il coinvolgimento della stabile organizzazione successivamente alla cessione o prestazione costituisce un’attività autonoma, oltre che successiva a quella già effettuata.
L’ulteriore chiarimento fornito dall’Agenzia riguarda l’assimilazione all’operazione di trasformazione della chiusura della partita IVA accesa a seguito di identificazione (diretta o indiretta) con contestuale costituzione della stabile organizzazione: come nella trasformazione, caratterizzata dalla continuazione della società con una diversa forma giuridica, anche nella fattispecie in esame si verifica un adeguamento della struttura organizzativa della società dovuta al mutato quadro normativo, che – sulla scorta del citato orientamento della Corte di Giustizia – ha vietato ai soggetti non residenti di possedere in Italia una contestuale e duplice posizione IVA.
Per effetto della citata assimilazione, ai fini della presentazione della dichiarazione annuale, gli adempimenti facenti capo alla stabile organizzazione dipendono, in linea con le indicazioni fornite dalle istruzioni al modello di dichiarazione IVA, dal momento in cui si verifica la “trasformazione” (nell’anno di riferimento della dichiarazione o prima della data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente alla trasformazione stessa).
Con questi chiarimenti, forniti dalla risoluzione n. 108 di ieri, 24 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate conferma dunque la possibilità, per il soggetto estero, di recuperare – attraverso la branch – il credito IVA maturato in capo alla precedente posizione IVA.
Lo specifico divieto, stabilito dalla risoluzione n. 327/2008 in considerazione dell’autonomia riconosciuta alle rispettive posizioni fiscali, è stato infatti superato dall’intervento della Corte di Giustizia (causa C-244/08). Sancendo l’illegittimità della normativa interna, che obbligava il soggetto non residente ad attivare in ogni caso la procedura del rimborso “diretto” (di cui all’art. 38-ter del DPR n. 633/1972) in presenza di una stabile organizzazione nel territorio italiano, il giudice comunitario ha inteso limitare l’utilizzo della suddetta procedura ai soli casi in cui la detrazione risulti preclusa, vale a dire quando il soggetto richiedente non sia stabilito in Italia ovvero ivi identificato a mezzo di una propria stabile organizzazione.
In pratica, la modalità di recupero dell’IVA dipende dal luogo di stabilimento del soggetto estero, cosicché il rimborso compete al soggetto non stabilito in Italia, dato che – in caso contrario – è la branch che esercita la detrazione, assumendo forza attrattiva “totalizzante” riguardo agli acquisti di beni e servizi.
L’Agenzia delle Entrate giunge, quindi, a considerare comunque stabilito nel territorio italiano il soggetto passivo che abbia ivi istituito una stabile organizzazione. Si tratta di una conclusione che trova conferma nell’art. 38-bis2, comma 1 del DPR n. 633/1972, nella parte in cui il rimborso, nei confronti dei “soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato”, viene escluso tout court; anche cioè al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art. 17, comma 4, in cui l’acquisto non sia riferibile all’attività della branch.
In effetti, secondo la disciplina comunitaria, in questa ipotesi, il rimborso sarebbe la modalità applicativa più appropriata per il recupero dell’imposta a credito, tenuto conto, da un lato, dell’art. 192-bis della Direttiva n. 2006/112/CE e, dall’altro, dell’art. 53 del Reg. UE n. 282/2011. In dettaglio, si prevede che il soggetto non residente resti tale anche se possiede una stabile organizzazione in Italia quando le operazioni poste in essere non siano riconducibili alla branch (art. 192-bis); seppure inserita nell’ambito delle disposizioni che regolano la detrazione, la norma esprime un principio di carattere generale, con effetti anche sul diritto di rimborso spettante ai soggetti esteri.
Tale principio è poi rafforzato dal Regolamento di esecuzione, nella parte in cui viene chiarito il concetto di partecipazione di una stabile organizzazione alla cessione o prestazione ai fini dell’applicazione del citato art. 192-bis: tale partecipazione richiede che i mezzi umani e tecnici della branch siano effettivamente utilizzati per compiere la cessione o prestazione, prima o durante l’operazione. Dal che discende che il coinvolgimento della stabile organizzazione successivamente alla cessione o prestazione costituisce un’attività autonoma, oltre che successiva a quella già effettuata.
L’ulteriore chiarimento fornito dall’Agenzia riguarda l’assimilazione all’operazione di trasformazione della chiusura della partita IVA accesa a seguito di identificazione (diretta o indiretta) con contestuale costituzione della stabile organizzazione: come nella trasformazione, caratterizzata dalla continuazione della società con una diversa forma giuridica, anche nella fattispecie in esame si verifica un adeguamento della struttura organizzativa della società dovuta al mutato quadro normativo, che – sulla scorta del citato orientamento della Corte di Giustizia – ha vietato ai soggetti non residenti di possedere in Italia una contestuale e duplice posizione IVA.
Per effetto della citata assimilazione, ai fini della presentazione della dichiarazione annuale, gli adempimenti facenti capo alla stabile organizzazione dipendono, in linea con le indicazioni fornite dalle istruzioni al modello di dichiarazione IVA, dal momento in cui si verifica la “trasformazione” (nell’anno di riferimento della dichiarazione o prima della data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente alla trasformazione stessa).
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