IRAP
Sgravi IRAP in vista per i contratti di produttività
Il beneficio potrà essere introdotto dalle singole Regioni in conformità al proprio ordinamento
Una nuova deduzione IRAP potrebbe andare ad aggiungersi a quelle attualmente già esistenti, dirette a ridurre l’incidenza del costo del lavoro sulla determinazione del valore della produzione netta.Infatti, l’art. 4-noviesdecies, comma 7 del maxiemendamento governativo al Ddl. di stabilità 2012 prevede che, per l’anno 2012, ciascuna Regione, conformemente al proprio ordinamento, potrà disporre la deduzione, dalla base imponibile del tributo regionale, delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all’art. 26 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011).
Si ricorda che tale norma ha confermato, per l’anno 2012, la possibilità di assoggettare a un regime fiscale agevolato le somme:
- correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante per la competitività aziendale;
- erogate ai dipendenti privati in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti dai sindacati più rappresentativi sul piano nazionale (si veda “Premi di produttività detassati anche nel 2012” del 19 ottobre 2011).
Il maxiemendamento conferma in ogni caso:
- gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico;
- le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari (si veda “Acconto IRAP più salato in Calabria, Campania e Molise” del 2 novembre 2011).
Se tale disposizione sarà approvata senza ulteriori modifiche, le leggi regionali istitutive della deduzione in commento dovranno altresì disciplinarne il coordinamento (es. eventuali divieti di cumulo) con quelle già in vigore a fronte dell’impiego di lavoratori. Per quanto si evince dalla scarna formulazione normativa, sembra che la deduzione potrà competere sia per il personale a tempo indeterminato, sia per il personale a tempo determinato, con contratto a tempo pieno o parziale, atteso il generico riferimento ai “dipendenti”.
Da chiarire il coordinamento con le deduzioni già esistenti
Si ricorda, infatti, che, a fronte dell’impiego di lavoratori, sono già applicabili, alle condizioni e nei limiti stabiliti da ciascuna norma istitutiva:- la deduzione dei contributi INAIL (art. 11, comma 1, lett. a), n. 1 del DLgs. 446/97);
- le deduzioni per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” (art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4 del DLgs. 446/97), consistenti, in breve, sia nella deducibilità di un importo forfetario per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, sia nella deducibilità dei contributi assistenziali e previdenziali relativi a detti lavoratori;
- la deduzione dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5 del DLgs. 446/97);
- la deducibilità delle spese relative agli apprendisti (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5 del DLgs. 446/97);
- la deducibilità delle spese relative ai disabili (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5 del DLgs. 446/97);
- la deducibilità delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro o inserimento (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5 del DLgs. 446/97);
- la deduzione per l’impiego di lavoratori dipendenti, in misura pari a 1.850 euro per ognuno di essi sino a un massimo di 5, spettante ai soggetti “minori” (art. 11, comma 4-bis.1 del DLgs. 446/97).
Dal periodo d’imposta 2009, non è invece più applicabile la deduzione per l’incremento occupazionale disciplinata dall’art. 11, commi da 4-quater a 4-sexies, del DLgs. 446/97
/ Luca FORNERO
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