redditi diversi
Cambio di regime «soft» per titoli dei grandi emittenti e polizze vita
La parte di rendimento maturata entro la fine del 2011 sconterà ancora l’aliquota del 12,50%, in luogo di quella ordinaria del 20%
La nuova aliquota del 20% prevista per le rendite finanziarie grava, a livello generale, sui redditi di capitale esigibili dal 1° gennaio 2012, nonché sulle plusvalenze realizzate a partire dalla stessa data.
Il Legislatore ha, però, previsto apposite deroghe a questo principio relativamente a quattro tipologie di attività finanziarie, rappresentate dai dividendi, dagli interessi delle obbligazioni dei grandi emittenti, dai proventi delle gestioni individuali di portafoglio, nonché dai proventi delle polizze vita (si veda la relativa Scheda di aggiornamento sul numero 11/2011).
Per quanto riguarda i dividendi e i proventi ad essi assimilati (ad esempio, remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dal solo lavoro), l’art. 2, comma 10, del DL 138/2011 prevede che l’aliquota del 20% si applichi a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012. La necessità di una deroga espressa per i dividendi deve ricercarsi nel fatto che, se per questi proventi si fosse fatto ricorso al criterio dell’esigibilità, che caratterizza in via generale i redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR (all’interno del quale i dividendi sono espressamente ricompresi), si sarebbe dovuto probabilmente assumere quale linea di discrimine quella della delibera di distribuzione, atteso che da quel momento esiste un diritto alla percezione degli utili.
Per effetto della deroga, invece, anche se la delibera di distribuzione viene adottata nel 2011, se la materiale percezione da parte del socio avviene nel 2012 essa è attratta al nuovo regime, con ritenuta al 20%. Affinché sia possibile beneficiare della ritenuta del 12,50%, pertanto, sia la delibera sia il materiale pagamento dei dividendi devono avvenire entro il 31 dicembre 2011. Le modifiche riguardano, chiaramente, le sole attività “non qualificate”; per quelle “qualificate”, invece, il regime fiscale non subisce variazioni, essendo anche dopo la riforma improntato a una tassazione parziale (40%, ovvero 49,72%) in sede di dichiarazione dei redditi.
Gli intermediari dovranno presumibilmente effettuare una sorta di “ponderazione” tra la parte maturata entro la fine del 2011 e quella maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo modalità che saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul punto, l’art. 2, comma 26, del DL 138/2011 si limita a prevedere che:
- per i titoli zero coupon o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno, l’addebito e l’accredito del conto unico tenuto dagli intermediari avvengono alla data del 31 dicembre 2011;
- per i titoli diversi dai precedenti, l’addebito e l’accredito avvengono in occasione della scadenza della cedola o della cessione (o rimborso) del titolo.
La terza deroga al criterio generale di decorrenza riguarda, come detto, le gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del DLgs. 461/97 (cosiddetto “risparmio gestito”), per le quali l’aliquota del 20% si applica ai risultati maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 2, comma 12, del DL 138/2011).
Da ultimo, l’art. 2, comma 27, del Decreto prevede che, per i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, se il contratto è stato sottoscritto entro la fine del 2011, si applica l’aliquota del 12,50% sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto della polizza e il 31 dicembre 2011. Di fatto, in caso di riscatto operato a decorrere dal 1° gennaio 2012, si utilizzerà una sorta di criterio pro rata temporis per assoggettare la parte di rendimento maturata prima di tale data al prelievo del 12,50%, di quello ordinario del 20%.
/ Gianluca ODETTO
Il Legislatore ha, però, previsto apposite deroghe a questo principio relativamente a quattro tipologie di attività finanziarie, rappresentate dai dividendi, dagli interessi delle obbligazioni dei grandi emittenti, dai proventi delle gestioni individuali di portafoglio, nonché dai proventi delle polizze vita (si veda la relativa Scheda di aggiornamento sul numero 11/2011).
Per quanto riguarda i dividendi e i proventi ad essi assimilati (ad esempio, remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dal solo lavoro), l’art. 2, comma 10, del DL 138/2011 prevede che l’aliquota del 20% si applichi a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012. La necessità di una deroga espressa per i dividendi deve ricercarsi nel fatto che, se per questi proventi si fosse fatto ricorso al criterio dell’esigibilità, che caratterizza in via generale i redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR (all’interno del quale i dividendi sono espressamente ricompresi), si sarebbe dovuto probabilmente assumere quale linea di discrimine quella della delibera di distribuzione, atteso che da quel momento esiste un diritto alla percezione degli utili.
Per effetto della deroga, invece, anche se la delibera di distribuzione viene adottata nel 2011, se la materiale percezione da parte del socio avviene nel 2012 essa è attratta al nuovo regime, con ritenuta al 20%. Affinché sia possibile beneficiare della ritenuta del 12,50%, pertanto, sia la delibera sia il materiale pagamento dei dividendi devono avvenire entro il 31 dicembre 2011. Le modifiche riguardano, chiaramente, le sole attività “non qualificate”; per quelle “qualificate”, invece, il regime fiscale non subisce variazioni, essendo anche dopo la riforma improntato a una tassazione parziale (40%, ovvero 49,72%) in sede di dichiarazione dei redditi.
Dividendi, pagamento entro il 31 dicembre 2011
La seconda deroga riguarda gli interessi e i proventi equiparati delle obbligazioni dei cosiddetti “grandi emittenti” (di fatto, banche e società quotate). Secondo l’art. 2, comma 11, del DL 138/2011, per questi titoli l’aliquota del 20% è prevista con riferimento agli interessi e ai proventi equiparati maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Pertanto, mentre per le obbligazioni diverse da quelle dei grandi emittenti la cedola di interessi percepita al 31 gennaio 2012 è interamente tassata nella misura del 20% (anche se, ad esempio, maturata nel semestre 1° agosto 2011 - 31 gennaio 2012), se il titolo è emesso da un “grande emittente” la quota parte maturata sino a fine 2011 sconta ancora l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.Gli intermediari dovranno presumibilmente effettuare una sorta di “ponderazione” tra la parte maturata entro la fine del 2011 e quella maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo modalità che saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul punto, l’art. 2, comma 26, del DL 138/2011 si limita a prevedere che:
- per i titoli zero coupon o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno, l’addebito e l’accredito del conto unico tenuto dagli intermediari avvengono alla data del 31 dicembre 2011;
- per i titoli diversi dai precedenti, l’addebito e l’accredito avvengono in occasione della scadenza della cedola o della cessione (o rimborso) del titolo.
La terza deroga al criterio generale di decorrenza riguarda, come detto, le gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del DLgs. 461/97 (cosiddetto “risparmio gestito”), per le quali l’aliquota del 20% si applica ai risultati maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 2, comma 12, del DL 138/2011).
Da ultimo, l’art. 2, comma 27, del Decreto prevede che, per i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, se il contratto è stato sottoscritto entro la fine del 2011, si applica l’aliquota del 12,50% sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto della polizza e il 31 dicembre 2011. Di fatto, in caso di riscatto operato a decorrere dal 1° gennaio 2012, si utilizzerà una sorta di criterio pro rata temporis per assoggettare la parte di rendimento maturata prima di tale data al prelievo del 12,50%, di quello ordinario del 20%.
/ Gianluca ODETTO
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