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mercoledì 23 novembre 2011

accertamento: Anagrafe tributaria e leasing, obbligo esteso agli operatori commerciali

accertamento

Anagrafe tributaria e leasing, obbligo esteso agli operatori commerciali

Con il provvedimento di ieri, ampliato l’obbligo di comunicazione e rinviato al 31 gennaio 2012 il termine per la presentazione dei dati

/ Martedì 22 novembre 2011
Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia nella tarda serata di ieri, è stato ampliato il novero dei soggetti obbligati alla comunicazione, ai sensi dell’art. 7, comma 12, del DPR 605/73, dei dati relativi ai contratti di locazione e/o noleggio. In particolare, rispetto a quanto previsto in prima battuta dal provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011, in cui si statuiva l’obbligo di comunicazione dei “soli” contratti di leasing finanziario e operativo, è ora precisato, con una modifica al punto 1.1 di detto provvedimento, che rientrano in tale ambito, oltre alle società di leasing finanziario e/o operativo, anche “gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili”.
Tuttavia, è bene ricordare che già con il comunicato stampa del 26 settembre scorso l’Agenzia sembrava aver ampliato l’obbligo di comunicazione anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, precisando che detto obbligo si riferisce ai contratti relativi ad autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobili, etc. Ora, invece, con il provvedimento direttoriale del 21 novembre, sembra potersi desumere che l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria, per gli operatori commerciali (diversi dalle società di leasing e noleggio), non riguardi le locazioni immobiliari, in quanto non ricomprese nell’elenco previsto nel punto 1.1 di cui in precedenza. In ambito immobiliare, dunque, l’obbligo di comunicazione graverebbe solamente in capo alle società di leasing relativamente alle locazioni finanziarie poste in essere dalle stesse.
Il termine slitta di un mese, dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012
Importanti novità sono altresì state introdotte riguardo al termine di presentazione dei dati dei contratti in essere nel 2009 e 2010, per i quali il termine originario del 31 dicembre 2011, previsto dal provvedimento del 5 agosto 2011, è stato ora posticipato al 31 gennaio 2012. La motivazione di tale slittamento, come si legge nel commento apparso sul sito www.fiscooggi.it, risiede nella necessità di “dare tempo sia ai tecnici dell’Agenzia di adeguare il software di controllo, la cui piena operatività è prevista a fine novembre, sia alle società, che hanno ricevuto il questionario ex art. 32 primo comma, n. 4 e n. 8, Dpr 600/1973 e, non avendo risposto, intendono farlo con la comunicazione, e agli operatori commerciali, appena inseriti tra gli obbligati, di informare il Fisco sui contratti realizzati nel 2009 e 2010”.
Altra importante novità riguarda il rapporto fra tale comunicazione e quella prevista dall’art. 21 del DL 78/2010 (cosiddetto “spesometro”), secondo cui sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA, se soggette all’obbligo di emissione della fattura, ovvero 3.600 euro, se non soggette all’obbligo di emissione della fattura (per l’anno 2010, tuttavia, l’obbligo è limitato alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA).
Nel provvedimento del 21 novembre è precisato che, nella comunicazione ivi prevista (ai sensi dell’art. 7, comma 12, del DPR 605/73), devono essere indicate anche le informazioni riguardanti operazioni (di acquisto e di vendita) diverse da quelle relative ai leasing e noleggi, purché ovviamente di importo almeno pari a 3.000 euro (ovvero 25.000 per l’anno 2010). In buona sostanza, a fronte dell’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (“assorbito” dalla comunicazione in questione), il provvedimento stabilisce che nella comunicazione all’Anagrafe tributaria devono includersi (in quanto assorbite) anche operazioni diverse dai contratti di leasing e noleggio, purché ovviamente sopra “soglia”. Con tale precisazione, dunque, si modifica quanto detto originariamente con il provvedimento del 5 agosto (e con il comunicato stampa del 26 settembre), da cui poteva desumersi un’esclusione tout court delle operazioni di importo almeno pari a 3.000 euro per tutte le società interessate dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 12, del DPR 605/73.
Si segnala, infine, che sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il software per la compilazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
 / Sandro CERATO

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