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giovedì 3 novembre 2011

plusvalenza dell’autovettura per l’agente di commercio


La determinazione della plusvalenza dell’autovettura per l’agente di commercio

Rag. Luigia Lumia - Bologna

Tipica plusvalenza per l’agente di commercio è quella conseguita a seguito della vendita dell’autovettura. Si illustrano di seguito le modalità di determinazione della plusvalenza e la sua rilevanza fiscale.

Immagine FiscoeTasseLa plusvalenza conseguita per la vendita di una autovettura può concorrere alla formazione del reddito, a scelta del contribuente:
- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata;
- in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Questa facoltà è però concessa, solo nel caso di realizzo, a condizione che i beni ceduti siano posseduti per un periodo non inferiore a tre anni. La scelta per la rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Per beni "posseduti" si intendono quelli acquisiti in proprietà ; per i beni in leasing i tre anni devono computarsi dal giorno di stipula del contratto e non dal riscatto (Circ. 379/E del 17 dicembre 2007).
Il possesso deve durare da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile, in base cioè al calendario comune.

Vendita autovettura agente di commercio e determinazione della plusvalenza o minusvalenza

Dalla cessione di veicoli utilizzati dall’agente, possono derivare plusvalenze o minusvalenze, che concorreranno alla determinazione del reddito in misura proporzionale all’ammontare degli ammortamenti fiscalmente dedotti rispetto a quelli complessivamente effettuati.

Di conseguenza dato che per gli agenti di commercio l’ammortamento del veicolo risulta deducibile nella misura dell’80%, da applicare all’ammontare della spesa sostenuta a rilevanza fiscale, comprensiva degli oneri accessori di diretta imputazione nel limite massimo di euro 25.822,84, anche le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dalla cessione concorreranno nella stessa misura.
Relativamente alla plusvalenza, questa può essere tassata interamente nell’esercizio del suo realizzo, oppure, se il bene oggetto della plusvalenza è stato posseduto per un periodo minimo di 3 anni, può essere tassata in quote costanti, al massimo in cinque esercizi, compreso quello in cui si è verificato il realizzo.

Esempio

Acquisto di autovettura nel 2008 per un valore di 32.450,00 euro.
Rivendita dell’autovettura nel 2010 per 23.460,00 euro.

Avremo la seguente tabella di calcolo:

Anno
COSTO STORICO DELL’AUTO
AMMORTAMENTO CIVILISTICO
COEFF. DI AMM.
25%
AMMORTAMENTO FISCALE
VALORE RESIDUO DELL’AUTO
2008
32.450,00 euro
8.112,50
(32.450,00 X 25%)
Ordinario 2.582,28 euro
 (12,5%) X (25.822,84 X 80%=20.657,60)
 
Civilistico 24.337,50
Fiscale
18.075,32
2009
32.450,00 euro
8.112,50 euro
(32.450,00 X 25%)
Ordinario 5.164,56 Euro
 (25% X 25.822,84 X 80%)
Civilistico
16.225,00
Fiscale
12.910,76
2010
32.450,00 euro
VENDITA DEL VEICOLO A 23.460,00 EURO
Plusvalenza realizzata: 23.460,00 – 16.225,00 = 7.235,00
Quota plusvalenza che concorre alla formazione del reddito: 7.235,00 X 47,74% = 3453,99
Dove la percentuale del 47,74% è stata ottenuta dal rapporto tra ammortamento fiscale e ammortamento civile:
{(2.582,28 + 5164,56) : (8.112,50 + 8.112,50)} X 100 = 47,74%

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