accertamento
Atti fiscali: disponibile il nuovo modello per «eleggere» il domicilio
Dal 2 gennaio, potrà essere utilizzato per scegliere un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio fiscale, presso cui ricevere atti e avvisi
/ Giovedì 03 novembre 2011
È disponibile da ieri, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per comunicare l’indirizzo del domicilio – diverso da quello fiscale – presso il quale ricevere la notifica degli atti. La diffusione anticipa di qualche mese l’obbligatorietà della nuova comunicazione, in vigore dal 2 gennaio 2012.
Si ricorda infatti che, prima delle modifiche apportate al DPR 600/1973, i contribuenti erano tenuti a precisare il domicilio per le notifiche fiscali in concomitanza con la presentazione di un modello dichiarativo oppure via raccomandata postale. Ora, invece, è prevista una comunicazione ad hoc da inoltrare telematicamente all’Agenzia o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento.
- presentazione telematica: i contribuenti abilitati ai servizi telematici possono, senza intermediari, compilare e inviare i dati utilizzando il software applicativo disponibile sul sito internet delle Entrate;
- presentazione cartacea: il modulo può essere compilato a mano (o “digitalmente”, nella versione editabile via computer) e inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale.
Quanto alla scelta del domicilio, il contribuente può indicare l’indirizzo di una persona o di un ufficio (ad esempio, se titolare di partita IVA), a patto che si trovino nel medesimo Comune in cui possiede il proprio domicilio fiscale. Coloro che, invece, risiedono all’estero hanno facoltà di scegliere un indirizzo estero per le notifiche soltanto nel caso in cui non abbiano già nominato in Italia un rappresentante fiscale o comunicato un indirizzo italiano.
Possono beneficiare della possibilità di “elezione di domicilio per la notifica degli atti”, in generale, anche i rappresentanti di una persona giuridica, di un soggetto con limitata capacità di agire, di erede o di autore di una violazione. Al contrario, sono esclusi gli eredi per conto del contribuente deceduto e il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto.
Si ricorda infatti che, prima delle modifiche apportate al DPR 600/1973, i contribuenti erano tenuti a precisare il domicilio per le notifiche fiscali in concomitanza con la presentazione di un modello dichiarativo oppure via raccomandata postale. Ora, invece, è prevista una comunicazione ad hoc da inoltrare telematicamente all’Agenzia o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Comunicazione a “doppio binario”
Due le procedure contemplate:- presentazione telematica: i contribuenti abilitati ai servizi telematici possono, senza intermediari, compilare e inviare i dati utilizzando il software applicativo disponibile sul sito internet delle Entrate;
- presentazione cartacea: il modulo può essere compilato a mano (o “digitalmente”, nella versione editabile via computer) e inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale.
Quanto alla scelta del domicilio, il contribuente può indicare l’indirizzo di una persona o di un ufficio (ad esempio, se titolare di partita IVA), a patto che si trovino nel medesimo Comune in cui possiede il proprio domicilio fiscale. Coloro che, invece, risiedono all’estero hanno facoltà di scegliere un indirizzo estero per le notifiche soltanto nel caso in cui non abbiano già nominato in Italia un rappresentante fiscale o comunicato un indirizzo italiano.
Possono beneficiare della possibilità di “elezione di domicilio per la notifica degli atti”, in generale, anche i rappresentanti di una persona giuridica, di un soggetto con limitata capacità di agire, di erede o di autore di una violazione. Al contrario, sono esclusi gli eredi per conto del contribuente deceduto e il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto.
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