reddito d'impresa
Compensi degli amministratori deducibili solo se prima deliberati
Tale delibera deve essere preventiva all’erogazione, ma non è necessario che ve ne sia una specifica per ogni anno
I compensi erogati da una società di capitali ai suoi amministratori sono deducibili dal reddito d’impresa se sono stati preventivamente e specificatamente deliberati dall’assemblea dei soci. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Alessandria, con la sentenza n. 86/5/11 del 23 novembre 2011.
L’articolo 95, comma 5, del TUIR dispone che i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. La Cassazione, in proposito, al di là di uno “scivolone”, l’anno scorso, sull’indeducibilità tout court di tali compensi (cfr. Cass. 18702/2010), ha affermato, rifacendosi ai principi civilistici, che l’attribuzione e la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori di società deve essere contenuta in apposita deliberazione adottata da parte dell’assemblea dei soci e non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio (Cass. SS.UU. 21933/2008).
I fatti di causa della pronuncia odierna attengono proprio a una piccola srl che aveva regolarmente dedotto i compensi erogati all’amministratore, ma deliberati implicitamente soltanto dopo, con l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Amministrazione finanziaria, allora, aveva recuperato a tassazione l’ammontare corrispondente a tali compensi, ritenendoli indeducibili per violazione del principio generale di inerenza delle componenti di reddito di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.
La società impugnava l’avviso di accertamento, ma i giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di legittimità, confermavano la ripresa del Fisco, stabilendo che non era sufficiente che i compensi fossero stati ratificati in sede di approvazione del bilancio, essendo necessario, invece, ai fini della deducibilità, la specifica deliberazione sul punto prima dell’erogazione degli emolumenti.
In tal senso, peraltro, i Supremi Giudici, oltre che con la sopra illustrata decisione a Sezioni Unite, si erano già pronunciati anche in precedenza (cfr. Cass. n. 23872/2007). La stessa posizione, poi, è stata più volte avallata anche dalla giurisprudenza di merito, a cui si sono accodati i giudici alessandrini. Appena un anno fa, la C.T. Prov. di Reggio Emilia aveva stabilito, infatti, che non sono deducibili dal reddito d’impresa i compensi corrisposti da una società di capitali ai suoi amministratori in assenza di una preventiva e specifica delibera assembleare (sentenza n. 186 del 18 ottobre 2010). Il principio è stato “ammorbidito“ più recentemente dai giudici provinciali torinesi, che hanno statuito che non esiste alcuna disposizione civilistica o fiscale che imponga di effettuare ogni anno una specifica delibera per la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali, ben potendo l’assemblea dei soci, nella sua autonomia, stabilire con un’unica delibera gli emolumenti da corrispondere a detti amministratori per più esercizi, senza che ciò comporti l’indeducibilità dal reddito di tali compensi attribuiti negli anni seguenti a quello in cui è stata posta in essere la relativa delibera (cfr. C.T. Prov. di Torino, sez. XVI, sentenza n. 37 del 10 marzo 2011).
- venga sempre posta in essere una specifica delibera con cui siano determinati gli emolumenti in oggetto, non essendo sufficiente che tale statuizione emerga implicitamente dall’approvazione del bilancio;
- la delibera relativa ai compensi amministrativi deve essere preventiva all’erogazione degli stessi, ma non è necessario che ve ne sia una specifica per ogni anno, ben potendo l’assemblea disporre l’entità degli emolumenti per più annualità successive.
Per completezza, occorre tuttavia ricordare che di orientamento contrario a quello sin qui delineato sono una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, che ritengono sempre deducibili i compensi amministrativi erogati dalle società di capitali, a prescindere dall’esistenza di una specifica delibera assembleare (C.T. Prov. di Lucca n. 64 del 14 luglio 2006; C.T. Reg. di Firenze n. 170 del 25 novembre 2008; C.T. Reg. di Milano n. 36 del 31 marzo 2006).
/ Alessandro BORGOGLIO
L’articolo 95, comma 5, del TUIR dispone che i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. La Cassazione, in proposito, al di là di uno “scivolone”, l’anno scorso, sull’indeducibilità tout court di tali compensi (cfr. Cass. 18702/2010), ha affermato, rifacendosi ai principi civilistici, che l’attribuzione e la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori di società deve essere contenuta in apposita deliberazione adottata da parte dell’assemblea dei soci e non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio (Cass. SS.UU. 21933/2008).
I fatti di causa della pronuncia odierna attengono proprio a una piccola srl che aveva regolarmente dedotto i compensi erogati all’amministratore, ma deliberati implicitamente soltanto dopo, con l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Amministrazione finanziaria, allora, aveva recuperato a tassazione l’ammontare corrispondente a tali compensi, ritenendoli indeducibili per violazione del principio generale di inerenza delle componenti di reddito di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.
La società impugnava l’avviso di accertamento, ma i giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di legittimità, confermavano la ripresa del Fisco, stabilendo che non era sufficiente che i compensi fossero stati ratificati in sede di approvazione del bilancio, essendo necessario, invece, ai fini della deducibilità, la specifica deliberazione sul punto prima dell’erogazione degli emolumenti.
In tal senso, peraltro, i Supremi Giudici, oltre che con la sopra illustrata decisione a Sezioni Unite, si erano già pronunciati anche in precedenza (cfr. Cass. n. 23872/2007). La stessa posizione, poi, è stata più volte avallata anche dalla giurisprudenza di merito, a cui si sono accodati i giudici alessandrini. Appena un anno fa, la C.T. Prov. di Reggio Emilia aveva stabilito, infatti, che non sono deducibili dal reddito d’impresa i compensi corrisposti da una società di capitali ai suoi amministratori in assenza di una preventiva e specifica delibera assembleare (sentenza n. 186 del 18 ottobre 2010). Il principio è stato “ammorbidito“ più recentemente dai giudici provinciali torinesi, che hanno statuito che non esiste alcuna disposizione civilistica o fiscale che imponga di effettuare ogni anno una specifica delibera per la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali, ben potendo l’assemblea dei soci, nella sua autonomia, stabilire con un’unica delibera gli emolumenti da corrispondere a detti amministratori per più esercizi, senza che ciò comporti l’indeducibilità dal reddito di tali compensi attribuiti negli anni seguenti a quello in cui è stata posta in essere la relativa delibera (cfr. C.T. Prov. di Torino, sez. XVI, sentenza n. 37 del 10 marzo 2011).
Parte della giurisprudenza di merito ritiene i compensi sempre deducibili
Alla luce di tale rassegna giurisprudenziale, pertanto, al fine di non incorrere in possibili contestazioni del Fisco circa la deducibilità dei compensi amministrativi, è opportuno che:- venga sempre posta in essere una specifica delibera con cui siano determinati gli emolumenti in oggetto, non essendo sufficiente che tale statuizione emerga implicitamente dall’approvazione del bilancio;
- la delibera relativa ai compensi amministrativi deve essere preventiva all’erogazione degli stessi, ma non è necessario che ve ne sia una specifica per ogni anno, ben potendo l’assemblea disporre l’entità degli emolumenti per più annualità successive.
Per completezza, occorre tuttavia ricordare che di orientamento contrario a quello sin qui delineato sono una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, che ritengono sempre deducibili i compensi amministrativi erogati dalle società di capitali, a prescindere dall’esistenza di una specifica delibera assembleare (C.T. Prov. di Lucca n. 64 del 14 luglio 2006; C.T. Reg. di Firenze n. 170 del 25 novembre 2008; C.T. Reg. di Milano n. 36 del 31 marzo 2006).
/ Alessandro BORGOGLIO
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