operazioni straordinarie
Pronto il codice tributo per il riallineamento dell’avviamento
Lo ha istituito la risoluzione 109 dell’Agenzia delle Entrate, in previsione della scadenza del 30 novembre
/ Venerdì 25 novembre 2011
Con la risoluzione n. 109 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva per affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali che sono iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio di esercizio.
La risoluzione segue di pochi giorni il provvedimento n. 168379 del 22 novembre 2011, con cui l’Agenzia ha indicato le regole applicative del nuovo affrancamento introdotto dall’art. 23, commi da 12 a 15 del DL 98/2011.
Il decreto ha, infatti, previsto la possibilità di riconoscere fiscalmente come avviamento, marchio e altre attività immateriali il maggior valore iscritto sul costo della partecipazione di controllo che sia stata acquisita mediante operazioni straordinarie o traslative, come fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni d’azienda e cessioni di partecipazioni.
Pertanto, le società di capitali, le società di persone e gli altri enti commerciali che facciano parte di un gruppo che ha redatto il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 iscrivendo, a seguito di operazioni straordinarie, una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali, possono optare per il regime dell’imposta sostitutiva .
L’opzione per il riallineamento comporta il pagamento di un’imposta pari al 16% e, come anche indicato dall’art. 4, comma 4, del provvedimento di attuazione: “il versamento dell’imposta è effettuato entro il 30 novembre 2011 secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno di imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Come ricordato anche nella circolare, non è ammessa la possibilità di effettuare compensazioni con eventuali crediti.
Si ricorda, infine, che sono affrancabili solo le operazioni entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.
La risoluzione segue di pochi giorni il provvedimento n. 168379 del 22 novembre 2011, con cui l’Agenzia ha indicato le regole applicative del nuovo affrancamento introdotto dall’art. 23, commi da 12 a 15 del DL 98/2011.
Il decreto ha, infatti, previsto la possibilità di riconoscere fiscalmente come avviamento, marchio e altre attività immateriali il maggior valore iscritto sul costo della partecipazione di controllo che sia stata acquisita mediante operazioni straordinarie o traslative, come fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni d’azienda e cessioni di partecipazioni.
Pertanto, le società di capitali, le società di persone e gli altri enti commerciali che facciano parte di un gruppo che ha redatto il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 iscrivendo, a seguito di operazioni straordinarie, una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali, possono optare per il regime dell’imposta sostitutiva .
L’opzione per il riallineamento comporta il pagamento di un’imposta pari al 16% e, come anche indicato dall’art. 4, comma 4, del provvedimento di attuazione: “il versamento dell’imposta è effettuato entro il 30 novembre 2011 secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.
Si tratta del codice tributo “1843”, da utilizzare su F24
Per consentire, dunque, il versamento dell’imposta, l’Agenzia ha istituito il codice tributo 1843 (“Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, dl n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali”).In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno di imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Come ricordato anche nella circolare, non è ammessa la possibilità di effettuare compensazioni con eventuali crediti.
Si ricorda, infine, che sono affrancabili solo le operazioni entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.
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