contenzioso
Ultimi giorni per la chiusura delle liti pendenti
Mercoledì è il termine ultimo per effettuare i versamenti per avvalersi della definizione delle liti con l’Agenzia delle Entrate
Scade mercoledì 30 novembre il termine ultimo per versare gli importi dovuti per la fruizione della definizione delle liti pendenti, di cui all’art. 39, comma 12 del DL 98/2011. L’omesso o tardivo versamento degli importi determina l’inefficacia della sanatoria.
Sono definibili mediante tale sanatoria le liti di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio. Per “valore della lite” si intende la maggiore imposta contestata nel ricorso introduttivo di primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo.
Gli importi da versare per effetto della sanatoria sono pari a 150 euro, se la lite è di valore sino a 2.000 euro, mentre, se si tratta di cause di valore superiore a tale importo, si versa:
- il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa, sul merito ovvero sull’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione;
- il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’amministrazione nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa;
- il 30% del valore della lite ove, alla medesima data, la lite penda ancora in primo grado e non sia già stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale.
Tali importi devono essere versati:
- in un’unica soluzione;
- senza possibilità di compensazione con crediti disponibili;
- mediante compilazione del modello F24 “Elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “8082”, denominato “Liti fiscali pendenti - Definizione ai sensi dell’art. 39, comma 12, del degreto legge 6 luglio 2011, n. 98” (si veda “Definizione delle liti fiscali pendenti, pronto il codice tributo «8082»” del 6 agosto 2011).
Si ricorda che, oltre al versamento, deve essere presentata la domanda di definizione, la quale può essere inviata entro il 2 aprile 2012. Peraltro, onde evitare che, nel lasso di tempo intercorrente tra il versamento e la presentazione della domanda intervenga una pronuncia giudiziale, è opportuno che i contribuenti inviino la domanda subito dopo i versamenti.
- le liti fiscali che possono essere definite sono sospese sino al 30 giugno 2012;
- per le stesse liti sono altresì sospesi, sempre sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Inoltre, i processi per cui è stata presentata la domanda di definizione sono ulteriormente sospesi fino al 30 settembre 2012 ed, entro tale data, gli uffici trasmetteranno alla Commissione tributaria la certificazione di regolarità della lite o il diniego di condono.
Paola RIVETTI
Sono definibili mediante tale sanatoria le liti di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio. Per “valore della lite” si intende la maggiore imposta contestata nel ricorso introduttivo di primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo.
Gli importi da versare per effetto della sanatoria sono pari a 150 euro, se la lite è di valore sino a 2.000 euro, mentre, se si tratta di cause di valore superiore a tale importo, si versa:
- il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa, sul merito ovvero sull’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione;
- il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’amministrazione nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa;
- il 30% del valore della lite ove, alla medesima data, la lite penda ancora in primo grado e non sia già stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale.
Tali importi devono essere versati:
- in un’unica soluzione;
- senza possibilità di compensazione con crediti disponibili;
- mediante compilazione del modello F24 “Elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo “8082”, denominato “Liti fiscali pendenti - Definizione ai sensi dell’art. 39, comma 12, del degreto legge 6 luglio 2011, n. 98” (si veda “Definizione delle liti fiscali pendenti, pronto il codice tributo «8082»” del 6 agosto 2011).
Si ricorda che, oltre al versamento, deve essere presentata la domanda di definizione, la quale può essere inviata entro il 2 aprile 2012. Peraltro, onde evitare che, nel lasso di tempo intercorrente tra il versamento e la presentazione della domanda intervenga una pronuncia giudiziale, è opportuno che i contribuenti inviino la domanda subito dopo i versamenti.
Processi sospesi fino al 30 giugno 2012
La norma ha introdotto una sospensione automatica dei processi potenzialmente definibili, stabilendo che:- le liti fiscali che possono essere definite sono sospese sino al 30 giugno 2012;
- per le stesse liti sono altresì sospesi, sempre sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Inoltre, i processi per cui è stata presentata la domanda di definizione sono ulteriormente sospesi fino al 30 settembre 2012 ed, entro tale data, gli uffici trasmetteranno alla Commissione tributaria la certificazione di regolarità della lite o il diniego di condono.
Paola RIVETTI
Nessun commento:
Posta un commento