Marchi e avviamento affrancati obbligano al ricalcolo degli acconti
L’imposta va rideterminata come se il maggior valore fosse stato dedotto nella misura di un decimo (anziché un nono)
Oltre ai casi in cui si siano avvalsi delle agevolazioni Tremonti-ter, Tremonti-quater o per le reti di imprese (si veda “Tremonti-ter, Tremonti-quater e reti di imprese: obbligo di ricalcolo degli acconti” del 31 ottobre 2011), per i titolari di reddito d’impresa l’obbligo di rideterminazione dell’IRPEF/IRES (e dell’IRAP) dovute per il 2010, sulle quali calcolare l’acconto 2011, sussiste, a determinate condizioni, anche nell’ipotesi in cui essi abbiano provveduto ad affrancare marchi e avviamento ai sensi dell’art. 15, comma 10 ss. del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).
In base a tale disposizione, i soggetti aventi causa nelle operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione possono riallineare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie neutrali con riferimento:
- ai marchi, all’avviamento e alle altre attività immateriali;
- alle immobilizzazioni finanziarie e all’attivo circolante, compresi i crediti.
La disciplina in esame è stata modificata, da ultimo, dall’art. 23, comma 12 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011), che ha previsto la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo:
- iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali;
- acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuito ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
Il regime dei riallineamenti introdotto dal DL 185/2008 si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Le modifiche previste dal DL 98/2011 interessano invece le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti, mentre gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, secondo le modalità che verranno fissate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi non ancora emanato).
A seguito dell’assoggettamento dei maggiori valori a imposizione sostitutiva, si beneficia della riduzione del periodo di ammortamento fiscale di tali differenze, previsto:
- in un decimo (in luogo di un diciottesimo) per ciascun periodo d’imposta, per i marchi e l’avviamento;
- nel limite della quota imputata al Conto economico, per le altre attività immateriali.
Nonostante i maggiori valori siano fiscalmente rilevanti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è stata versata l’imposta sostitutiva, la deduzione dei relativi ammortamenti in dieci quote è, invece, ammessa a partire dal periodo d’imposta successivo al precedente.
Anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 59 del DL 225/2010 (conv. L. 10/2011) all’art. 15 del DL 185/2008, era stabilito che la deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento affrancati potesse avvenire in misura non superiore a un nono (anziché un decimo, come attualmente previsto). La deduzione nella minor misura di un decimo non è destinata solo alle operazioni di riallineamento che saranno eseguite a partire dal 2011, ma deve essere applicata anche alle operazioni pregresse.
Ciò significa che, per le operazioni straordinarie poste in essere, ad esempio, nel 2008, la successione degli eventi è la seguente:
- 2009: versamento dell’imposta sostitutiva;
- 2009: riconoscimento dei maggiori valori fiscali;
- 2010: deduzione per “un nono” del maggior valore dell’avviamento e dei marchi;
- 2011: deduzione per “un decimo” del maggior valore dell’avviamento e dei marchi.
Pertanto, riprendendo il precedente esempio, se si adotta il c.d. “metodo storico”, occorre:
- rideterminare l’IRPEF/IRES e l’IRAP relative al 2010, come se la deduzione del maggior valore fosse avvenuta nell’inferiore misura di un decimo (anziché di un nono);
- calcolare l’ammontare dell’acconto dovuto sulla base di tali imposte.
Della quota di ammortamento pari a un decimo occorre tenere conto anche nell’ipotesi dell’applicazione del c.d. “metodo previsionale”.
/ Luca FORNERO
In base a tale disposizione, i soggetti aventi causa nelle operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione possono riallineare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie neutrali con riferimento:
- ai marchi, all’avviamento e alle altre attività immateriali;
- alle immobilizzazioni finanziarie e all’attivo circolante, compresi i crediti.
La disciplina in esame è stata modificata, da ultimo, dall’art. 23, comma 12 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011), che ha previsto la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo:
- iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali;
- acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuito ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
Il regime dei riallineamenti introdotto dal DL 185/2008 si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Le modifiche previste dal DL 98/2011 interessano invece le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti, mentre gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, secondo le modalità che verranno fissate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi non ancora emanato).
A seguito dell’assoggettamento dei maggiori valori a imposizione sostitutiva, si beneficia della riduzione del periodo di ammortamento fiscale di tali differenze, previsto:
- in un decimo (in luogo di un diciottesimo) per ciascun periodo d’imposta, per i marchi e l’avviamento;
- nel limite della quota imputata al Conto economico, per le altre attività immateriali.
Nonostante i maggiori valori siano fiscalmente rilevanti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è stata versata l’imposta sostitutiva, la deduzione dei relativi ammortamenti in dieci quote è, invece, ammessa a partire dal periodo d’imposta successivo al precedente.
Anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 59 del DL 225/2010 (conv. L. 10/2011) all’art. 15 del DL 185/2008, era stabilito che la deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento affrancati potesse avvenire in misura non superiore a un nono (anziché un decimo, come attualmente previsto). La deduzione nella minor misura di un decimo non è destinata solo alle operazioni di riallineamento che saranno eseguite a partire dal 2011, ma deve essere applicata anche alle operazioni pregresse.
Ciò significa che, per le operazioni straordinarie poste in essere, ad esempio, nel 2008, la successione degli eventi è la seguente:
- 2009: versamento dell’imposta sostitutiva;
- 2009: riconoscimento dei maggiori valori fiscali;
- 2010: deduzione per “un nono” del maggior valore dell’avviamento e dei marchi;
- 2011: deduzione per “un decimo” del maggior valore dell’avviamento e dei marchi.
Ricalcolo con ammortamento al 10%
Ai sensi dell’art. 2, comma 59 del DL 225/2010, il predetto allungamento del periodo di ammortamento dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento rileva ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta in corso al 27 febbraio 2011 (in pratica, il 2011, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).Pertanto, riprendendo il precedente esempio, se si adotta il c.d. “metodo storico”, occorre:
- rideterminare l’IRPEF/IRES e l’IRAP relative al 2010, come se la deduzione del maggior valore fosse avvenuta nell’inferiore misura di un decimo (anziché di un nono);
- calcolare l’ammontare dell’acconto dovuto sulla base di tali imposte.
Della quota di ammortamento pari a un decimo occorre tenere conto anche nell’ipotesi dell’applicazione del c.d. “metodo previsionale”.
/ Luca FORNERO
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