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giovedì 3 novembre 2011

imposte sui redditi : Marchi e avviamento affrancati obbligano al ricalcolo degli acconti


Marchi e avviamento affrancati obbligano al ricalcolo degli acconti

L’imposta va rideterminata come se il maggior valore fosse stato dedotto nella misura di un decimo (anziché un nono)

/ Martedì 01 novembre 2011
Oltre ai casi in cui si siano avvalsi delle agevolazioni Tremonti-ter, Tremonti-quater o per le reti di imprese (si veda “Tremonti-ter, Tremonti-quater e reti di imprese: obbligo di ricalcolo degli acconti” del 31 ottobre 2011), per i titolari di reddito d’impresa l’obbligo di rideterminazione dell’IRPEF/IRES (e dell’IRAP) dovute per il 2010, sulle quali calcolare l’acconto 2011, sussiste, a determinate condizioni, anche nell’ipotesi in cui essi abbiano provveduto ad affrancare marchi e avviamento ai sensi dell’art. 15, comma 10 ss. del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).
In base a tale disposizione, i soggetti aventi causa nelle operazioni di conferimento d’azienda, fusione e scissione possono riallineare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie neutrali con riferimento:
- ai marchi, all’avviamento e alle altre attività immateriali;
- alle immobilizzazioni finanziarie e all’attivo circolante, compresi i crediti.
La disciplina in esame è stata modificata, da ultimo, dall’art. 23, comma 12 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011), che ha previsto la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo:
- iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali;
- acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuito ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
Il regime dei riallineamenti introdotto dal DL 185/2008 si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Le modifiche previste dal DL 98/2011 interessano invece le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti, mentre gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, secondo le modalità che verranno fissate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi non ancora emanato).
A seguito dell’assoggettamento dei maggiori valori a imposizione sostitutiva, si beneficia della riduzione del periodo di ammortamento fiscale di tali differenze, previsto:
- in un decimo (in luogo di un diciottesimo) per ciascun periodo d’imposta, per i marchi e l’avviamento;
- nel limite della quota imputata al Conto economico, per le altre attività immateriali.
Nonostante i maggiori valori siano fiscalmente rilevanti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è stata versata l’imposta sostitutiva, la deduzione dei relativi ammortamenti in dieci quote è, invece, ammessa a partire dal periodo d’imposta successivo al precedente.
Anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 59 del DL 225/2010 (conv. L. 10/2011) all’art. 15 del DL 185/2008, era stabilito che la deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento affrancati potesse avvenire in misura non superiore a un nono (anziché un decimo, come attualmente previsto). La deduzione nella minor misura di un decimo non è destinata solo alle operazioni di riallineamento che saranno eseguite a partire dal 2011, ma deve essere applicata anche alle operazioni pregresse.
Ciò significa che, per le operazioni straordinarie poste in essere, ad esempio, nel 2008, la successione degli eventi è la seguente:
- 2009: versamento dell’imposta sostitutiva;
- 2009: riconoscimento dei maggiori valori fiscali;
- 2010: deduzione per “un nono” del maggior valore dell’avviamento e dei marchi;
- 2011: deduzione per “un decimo” del maggior valore dell’avviamento e dei marchi.
Ricalcolo con ammortamento al 10%
Ai sensi dell’art. 2, comma 59 del DL 225/2010, il predetto allungamento del periodo di ammortamento dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento rileva ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta in corso al 27 febbraio 2011 (in pratica, il 2011, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Pertanto, riprendendo il precedente esempio, se si adotta il c.d. “metodo storico”, occorre:
- rideterminare l’IRPEF/IRES e l’IRAP relative al 2010, come se la deduzione del maggior valore fosse avvenuta nell’inferiore misura di un decimo (anziché di un nono);
- calcolare l’ammontare dell’acconto dovuto sulla base di tali imposte.
Della quota di ammortamento pari a un decimo occorre tenere conto anche nell’ipotesi dell’applicazione del c.d. “metodo previsionale”.
/ Luca FORNERO

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