reddito d'impresa
Conto alla rovescia per il riallineamento «una tantum»
Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 16%
Il DL 98/2011 ha introdotto la possibilità, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, di riallineare:- il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali;
- il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
L’agevolazione è limitata alle sole operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010.
Sul tema è stato recentemente approvato il Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 novembre 2011 n. 168379, il quale ha sciolto alcuni dubbi in merito all’applicazione del regime in esame (si veda anche “Partecipazioni di controllo: ogni soggetto del gruppo può affrancare una quota”, del 23 novembre 2011).
In primo luogo, l’Agenzia ha chiarito che si considerano partecipazioni di controllo le partecipazioni che presentano i requisiti di cui all’art. 26 del DLgs. 127/91, ovvero quelle che soddisfano i requisiti dello IAS 27 per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS.
All’interno del provvedimento, vengono richiamate anche le partecipazioni di controllo congiunto definite come le partecipazioni che presentano i requisiti di cui all’art. 37 del DLgs. 127/91 ovvero quelle che soddisfano i requisiti di cui allo IAS 27 e relative interpretazioni per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS.
Il regime dell’imposta sostitutiva in argomento si applica ad una platea di soggetti più ampia rispetto a quelli previsti dall’art. 176, comma 2-ter del TUIR e dall’art. 15, commi 10, 11 e 12 del DL 185/2008. Il provvedimento afferma che possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti di seguito indicati, che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria traslativa:
- incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;
- beneficiari in operazioni di scissione;
- conferitari in operazioni di conferimento d’azienda, conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 175 del TUIR oppure in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’art. 177 del TUIR;
- cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;
- cessionari in ipotesi di compravendita d’azienda, che includa partecipazioni di controllo;
- scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta ai sensi dell’art. 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un’operazione di fusione o scissione;
- conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;
- conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 175 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’art. 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.
Tali soggetti possono esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a seguito di una delle ipotesi sopracitate, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
Tuttavia, il medesimo valore di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritto nel bilancio consolidato, già affrancato – in tutto o in parte – con il regime dell’imposta sostitutiva, non può essere assoggettato per la quota già affrancata da un altro soggetto.
Si segnala, infine, che:
- l’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini della determinazione del valore fiscale della partecipazione;
gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione in oggetto non s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato;
- l’esercizio dell’opzione per i regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili previsti dall’art. 176, comma 2-ter del TUIR e dall’art. 15, commi 10, 11 e 12 del DL 185/2008 non preclude la possibilità di optare per il regime dell’imposta sostitutiva in argomento, né l’esercizio dell’opzione per quest’ultima preclude l’esercizio dell’opzione per i predetti regimi di riallineamento.
/ Salvatore SANNA
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