Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 3 novembre 2011

IRAP : Acconto IRAP più salato in Calabria, Campania e Molise

IRAP

Acconto IRAP più salato in Calabria, Campania e Molise

Applicabile già in sede di acconto l’aumento automatico di aliquota in conseguenza dei deficit sanitari

/ Mercoledì 02 novembre 2011
Nella determinazione della seconda o unica rata dell’acconto IRAP dovuto per il 2011 (il cui termine di versamento è fissato, per i soggetti “solari”, al 30 novembre 2011), occorre tenere presente l’incremento automatico dell’aliquota (in misura pari allo 0,15%) nelle Regioni in deficit sanitario (Campania, Molise e Calabria).
Infatti, con un comunicato stampa diffuso il 23 giugno 2011, il Ministero dell’Economia e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che, nelle suddette Regioni, sussistono le condizioni per l’incremento automatico delle aliquote dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF, per effetto dell’accertamento del mancato raggiungimento nel 2010 degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, in attuazione delle disposizioni della L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010). Rispetto allo scorso anno, tra le Regioni in deficit non figura più il Lazio.
La conclusione è stata raggiunta dal Tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli di assistenza, nella riunione del 31 maggio scorso, con riferimento ai risultati d’esercizio 2010.
A tal proposito, si ricorda, infatti, che l’art. 2, commi 66-98 della Legge Finanziaria 2010 ha recepito, a livello normativo, il contenuto del nuovo “Patto per la salute” per gli anni 2010-2012, approvato con il provvedimento del 3 dicembre 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Mediante le suddette disposizioni, è stata ulteriormente modificata e integrata la disciplina relativa all’aumento automatico dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF nelle Regioni che presentino disavanzi di gestione del Servizio sanitario, già prevista dall’art. 1, commi 174 e 175 della L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005) e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l’art. 2, comma 86 della Legge Finanziaria 2010 stabilisce che l’accertamento del mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario comporta l’incremento automatico, rispetto al livello delle aliquote vigenti, di:
- 0,15 punti percentuali dell’IRAP;
- 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale IRPEF.
Pertanto, per l’anno d’imposta 2011, tali maggiorazioni si applicano nelle Regioni Calabria, Campania e Molise.
Incremento rilevante anche per il metodo storico
Con specifico riferimento all’IRAP, le nuove aliquote hanno effetto già a partire dagli acconti dovuti per il medesimo anno, sia con riferimento alla prima (novità rispetto al 2010), sia con riferimento alla seconda o unica rata (si veda il comunicato stampa diffuso dall’Agenzia delle Entrate il 23 giugno 2011).
Per quanto sopra, le due rate dell’acconto devono essere determinate, in alternativa:
- con il “metodo storico”, assumendo il 99% (persone fisiche e società di persone) o il 100% (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali) dell’IRAP del periodo precedente (2010), già comprensiva della maggiorazione dello 0,15%;
- con il “metodo previsionale”, assumendo il 99% (persone fisiche e società di persone) o il 100% (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali) dell’IRAP “virtuale” 2011, determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata dello 0,15%.
Per connessione di argomento, si ricorda che l’incremento delle aliquote IRAP previsto dall’art. 23 comma 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) per le banche e le altre società finanziarie, le assicurazioni e le concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) impatta, in capo ai citati soggetti, soltanto nell’ipotesi di adozione del “criterio previsionale” (sull’ambito applicativo dell’aumento, si veda “Confermato l’aggravio IRAP per banche e assicurazioni” del 16 luglio 2011).
Infatti, nell’ipotesi di determinazione dell’acconto 2011 con il “metodo storico”, le nuove aliquote non esplicano alcun effetto: in questo caso, la base di calcolo dell’acconto è costituita dall’IRAP dovuta per il 2010, indicata nel rigo IR22 della dichiarazione IRAP 2011 (dato non influenzato dalle nuove misure), fatte salve ulteriori ipotesi di obbligo di ricalcolo.
/ Luca FORNERO

Nessun commento:

Posta un commento