fiscalità internazionale
Trasferimento di un’universalità totale di beni: individuato il criterio di ricerca
Secondo la Corte di giustizia, bisogna effettuare una valutazione globale e sostanziale delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione
La Corte di giustizia, con sentenza 10 novembre 2011, causa C-444/10, ha delineato i confini normativi dell’articolo 5, n. 8, della Direttiva 77/388/CE.In particolare, i giudici comunitari sono stati chiamati a risolvere una problematica interpretativa, ossia se sussista un “trasferimento” di un’universalità totale di beni qualora un imprenditore trasferisca a un cessionario lo stock di prodotti e l’attrezzatura del proprio negozio di commercio al dettaglio e conceda semplicemente in locazione il locale commerciale di sua proprietà. E, ancor più nello specifico, se rilevi il fatto che il locale commerciale sia stato concesso in godimento mediante un contratto di locazione stipulato per un lungo periodo, ovvero che il contratto di locazione sia stato stipulato a tempo indeterminato ed entrambe le parti abbiano la facoltà di recedere a breve termine.
Richiamando precedenti pronunce sul tema, la Corte specifica che la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni deve essere interpretata nel senso che in essa rientra il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali ed eventualmente immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a continuare un’attività economica autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodotti.
La questione centrale posta dalla Corte, semmai, è se tale complesso debba contenere beni sia mobili che immobili. La risposta deve essere “filtrata” da una valutazione sulla natura dell’attività economica esercitata.
In sintesi:
- nell’ipotesi in cui un’attività economica non richieda l’uso di locali particolari o dotati di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell’attività economica, può sussistere un trasferimento di un’universalità di beni anche senza il trasferimento dei diritti di proprietà su un bene immobile;
- al contrario, non sussiste trasferimento qualora l’attività economica interessata consista nella gestione di un complesso inscindibile di beni mobili ed immobili;
- e ancora, un trasferimento di beni sussiste quando i locali commerciali sono messi a disposizione del cessionario “mediante un contratto di locazione o se quest’ultimo dispone esso stesso di un bene immobile appropriato in cui tutti i beni trasferiti possano essere collocati e in cui egli possa continuare ad esercitare l’attività economica”.
In tutte le ipotesi delineate, è necessario effettuare una valutazione globale delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione per determinare, di conseguenza, se essa è “confluita” nella nozione (comunitaria) di trasferimento di un’universalità di beni.
Spostando poi l’attenzione alle ipotesi di trasferimento dello stock di merci e l’attrezzatura di un esercizio commerciale al dettaglio, si evidenzia che, poiché dette cessioni sono sufficienti per consentire la continuità di un’attività economica autonoma, il trasferimento dei beni immobili non qualifica l’operazione come trasferimento di un’universalità di beni.
Decisione in linea con la normativa italiana
Da ultimo, la Corte si sofferma sulla questione se la durata della locazione e le modalità per porvi termine rilevino ai fini della valutazione sul fatto che il trasferimento di un’azienda o di una parte dell’azienda possa essere qualificato come trasferimento di un’universalità di beni.Anche in questo ambito, i giudici obliterano la ricerca di un criterio di tipo “globale”. Ma non solo: aggiungono che la possibilità di recedere da un contratto di locazione a tempo indeterminato con un preavviso a breve termine, di per sé, non è determinante per concludere che il cessionario avesse intenzione di liquidare immediatamente l’azienda o la parte di azienda trasferita.
La decisione della Corte è in linea con quanto previsto dalla normativa italiana in merito alla disciplina della detrazione relativa alla cessione e al trasferimento d’azienda, nonché alle altre operazioni straordinarie assimilabili.
Invero, benché da un lato tali operazioni siano escluse da quelle rientranti nel campo di applicazione dell’imposta, dall’altro viene comunque riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sui costi sostenuti per l’effettuazione delle operazioni in questione.
/ Vincenzo CRISTIANO
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